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Regolamento UE 2020/878: come è cambiata la scheda dati di sicurezza?
Roma, 27 Lug – La norma principale che disciplina le schede di dati di sicurezza (SDS) è l'articolo 31 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento REACH) insieme all'Allegato II del Regolamento che stabilisce i requisiti relativi a contenuto e formato. E se negli anni varie normative UE hanno aggiornato la struttura e i contenuti delle SDS, in particolare un Regolamento, il Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020, ha rappresentato “un passo significativo per promuovere la prevenzione dei rischi interconnessi fra salute umana, animale ed ambientale (One Health), oltre alla tutela della salute e sicurezza in ambito professionale, con l’implicazione di un maggiore impegno per tutti gli attori coinvolti (produttori, distributori, lavoratori e autorità di controllo)”.
A sottolineare in questi termini l’importanza del Regolamento (UE) 2020/878, è il factsheet “ La scheda di dati di sicurezza nel quadro normativo del regolamento (UE) 2020/878” prodotto dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (DIMEILA) dell’ Inail.
Il documento, scritto da D. Pigini, M. Gherardi e P. Castellano, oltre a soffermarsi sull’importanza e sulla struttura della scheda di dati di sicurezza, si sofferma nel dettaglio anche sulle principali modifiche introdotte dal Regolamento 2020/878.
Nel presentare queste modifiche, con riferimento al contenuto del factsheet, ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
- Le novità nelle schede di dati di sicurezza: UFI e nanoforme
- Le novità nelle schede di dati di sicurezza: interferenti endocrini
- Le novità nelle schede di dati di sicurezza: informazione sugli ingredienti
Le novità nelle schede di dati di sicurezza: UFI e nanoforme
La scheda si sofferma, innanzitutto, sull’Indicatore Unico di Formula (UFI) che, come definito nella sottosezione 1.1 della scheda di dati di sicurezza, “è un codice alfanumerico di 16 caratteri, introdotto in conformità all’Allegato VIII, parte A, sezione 5 del Regolamento CLP, per identificare in modo univoco le miscele pericolose destinate ai consumatori o agli utilizzatori professionali”.
Un’altra modifica riguarda le nanoforme (contengono particelle molto piccole composte da almeno il 50% di particelle di dimensione compresa fra 1 nm e 100 nm).
Si indica che le modifiche apportate sulle nanoforme delle sostanze “sono in linea con il Regolamento (UE) 2018/1881, in vigore dal 1° gennaio 2020 che modifica gli Allegati I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII del REACH, introducendo specifiche prescrizioni per un controllo adeguato dei rischi legati al loro uso”. Si ricorda che l’Allegato VI del REACH “stabilisce che, nella fase di registrazione, il dichiarante deve descrivere i processi di degradazione, trasformazione o di reazione e destino ambientale, per ciascuna delle suddette sostanze, nonché l’eventuale distinzione della loro specifica tipologia”.
L’Allegato II del Regolamento (UE) 2020/878, invece, “aggiorna la SDS, nelle sezioni 1, 3 e 9 come segue:
- se la SDS riguarda una o più nanoforme o sostanze che includono nanoforme, deve essere utilizzata la parola ‘nanoforma’’;
- se la sostanza non è registrata, ma la SDS riguarda nanoforme con caratteristiche delle particelle che incidono sulla sicurezza della sostanza, queste devono essere indicate;
- se la sostanza utilizzata nella miscela è in nanoforma ed è registrata o trattata come tale, nella relazione sulla sicurezza chimica dell’utilizzatore a valle, devono essere indicate le caratteristiche delle particelle che specificano la nanoforma, come descritto nell’Allegato VI del REACH. Se invece è in nanoforma, ma non è registrata o trattata come tale, nella relazione sulla sicurezza chimica dell’utilizzatore a valle, devono essere indicate le caratteristiche delle particelle che influiscono sulla sicurezza della miscela;
- nel caso le particelle siano solide, devono essere indicate la dimensione di queste ed eventualmente le proprietà come la distribuzione dimensionale, la forma e il rapporto d’aspetto, lo stato di aggregazione e agglomerazione, la superficie specifica e la polverosità”.
Le novità nelle schede di dati di sicurezza: interferenti endocrini
Veniamo elle novità connesse agli interferenti endocrini, sostanze che nell’uomo o in altre specie possono interferire con il sistema ormonale.
La scheda riporta le principali modifiche nelle schede dati di sicurezza per le sostanze e le miscele aventi tali proprietà:
- “nella sottosezione 2.3 devono essere fornite informazioni che indicano se la sostanza:
- soddisfa i criteri per essere identificata come PBT e vPvB, conformemente all’Allegato XIII del REACH;
- è stata inclusa nell’elenco stabilito a norma dell’articolo 59, paragrafo 1 del REACH, per le proprietà di interferenza con il sistema endocrino;
- è identificata come avente proprietà di interferenza con il sistema endocrino, conformemente ai criteri stabiliti” in vari regolamenti dell’Unione europea;
- “nella sottosezione 3.2 per tutte le sostanze devono essere riportati:
- l’UFI;
- la concentrazione o gli intervalli di concentrazione;
- la classificazione, comprese le sostanze incluse nell’elenco stabilito a norma dell’articolo 59, paragrafo 1 del REACH, a causa di proprietà di interferenza con il sistema endocrino;
- nella sottosezione 11.2 devono essere fornite informazioni:
- sugli effetti avversi per la salute causati dalle proprietà di interferenza con il sistema endocrino, ove disponibili, sotto forma di brevi sintesi delle informazioni desunte dall’applicazione dei criteri di valutazione stabiliti nei regolamenti REACH, (UE) 2017/2100 e (UE) 2018/605. Tali informazioni devono essere pertinenti ai fini della valutazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino per la salute umana;
- nella sottosezione 12.6 devono essere fornite informazioni:
- sugli effetti avversi sull’ambiente causati dalle proprietà di interferenza con il sistema endocrino, ove disponibili. Tali informazioni devono consistere in brevi sintesi derivanti dall’applicazione dei criteri di valutazione stabiliti nei corrispondenti regolamenti REACH, (UE) 2017/2100, (UE) 2018/605”.
Le novità nelle schede di dati di sicurezza: informazione sugli ingredienti
La scheda Inail si sofferma poi sulle novità relative alla composizione/informazione sugli ingredienti.
Si segnala che la sezione 3 (nel factsheet è presente una tabella con tutte le sezioni e sottosezioni delle schede di dati di sicurezza) “descrive l’identità chimica degli ingredienti della sostanza o della miscela, comprese le impurezze e gli additivi stabilizzanti e riportando le informazioni di sicurezza appropriate e disponibili in merito alla chimica delle superfici”.
In particolare, nella sottosezione 3.1 per “le sostanze deve/devono essere:
- fornita l’identità chimica del principale costituente (indicando almeno l’identificatore del prodotto o uno degli altri mezzi di identificazione elencati alla sottosezione 1.1) e di eventuali impurezze, additivi stabilizzanti o singoli costituenti diversi dal costituente principale;
- indicate le caratteristiche delle particelle in nanoforma, come descritto nell’Allegato VI (REACH), se la sostanza è registrata. Se la sostanza non è registrata, ma la SDS riguarda nanoforme le cui caratteristiche incidono sulla sicurezza della sostanza, queste devono essere indicate”.
Si ricorda che i fornitori “possono scegliere di elencare anche tutte le sostanze costituenti, comprese quelle non classificate”.
Si indica poi che nella sottosezione 3.2 per tutte le sostanze delle miscele “devono essere fornite informazioni:
- essenziali come l’identificatore del prodotto, la concentrazione o gli intervalli di concentrazione e la classificazione;
- dettagliate sulle sostanze pericolose presenti nelle miscele, in base alla loro concentrazione, ai limiti di esposizione e alla classificazione prevista dal regolamento CLP”.
Inoltre – continua la scheda - i fornitori di miscele “possono scegliere di elencare tutte le sostanze presenti, anche quelle che non sono classificate come pericolose per consentire al destinatario di identificare facilmente i pericoli”.
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale della scheda che, riguardo alle modifiche operate alle SDS, si sofferma anche su:
- proprietà chimiche e fisiche (con riferimento alla sezione 9);
- trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell’Imo-Organizzazione Marittima Internazionale (con riferimento alla sezione 14);
- altre informazioni (con riferimento alla sezione 16).
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, “ La scheda di dati di sicurezza nel quadro normativo del regolamento (UE) 2020/878”, a cura di D. Pigini, M. Gherardi e P. Castellano, Factsheet edizione 2025 (formato PDF, 200 kB).
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Scarica la normativa di riferimento:
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