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I quesiti sul decreto 81/08: l’obbligo del PSC nei piccoli lavori edili
Chiarimenti circa l’obbligo di redazione del piano di sicurezza e coordinamento nei cantieri di piccole dimensioni e in caso di lavori edili di modesta entità. A cura di G. Porreca.
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Chiarimenti circa l’obbligo di redazione del piano di sicurezza e coordinamento
nei cantieri di piccole dimensioni e in caso di lavori edili di modesta entità.
A cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
Quesito Ma
come è possibile che per demolire un muro che unisce due appartamenti poiché è
prevista la presenza di più di 1 impresa (edile ed elettricista) si debba fare
il PSC?
Si impiega più tempo, fatica, carta, persone e denaro nella sicurezza che nella
esecuzione delle opere. Se si deve installare un citofono in un condominio e ci
sono 2 imprese ci vuole il PSC?
Mi pare di aver capito che in alcuni casi si può evitare di nominare il CSP ma
poi deve fare comunque tutto il CSE. E' così?
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Risposta Lo sfogo del lettore è
quello che viene ed è venuto a tanti altri che si sono trovati nelle stesse
condizioni e tutto sommato è comprensibile. Nel dare una risposta al suo
quesito si ritiene di fornire un prezioso consiglio a chi si accinge ad
effettuare dei lavori edili di modesta entità.
La presenza di un coordinatore
per la sicurezza nei cantieri edili nei quali si trovano ad operare più
imprese è stata imposta dalla direttiva europea sulla sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili. Lo Stato italiano, quale paese membro dell’Unione europea,
si è dovuto attenere alla stessa ma in verità lo ha fatto semplificando al
massimo gli obblighi per quei cantieri che lo stesso Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali ha definito con la sua recente circolare
n. 30 del 29/10/2009, concernente l’applicazione dell’art. 90 comma 11 del
D. Lgs. n. 81/2008 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, di non
particolare complessità e cioè per quei cantieri privati i cui lavori non
superino l’entità di 100.000 euro e precisando, altresì, che le imprese da
computare sono solo quelle esecutrici tali definite quelle imprese che
partecipano con i propri mezzi, le proprie attrezzature ed il proprio personale
alla esecuzione delle opere.
Nel caso dei cantieri che si trovino in queste condizioni, infatti, il D.
Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, ha concesso
ai committenti, definiti tali coloro per i quali vengono realizzate le opere,
l’esonero di nominare il coordinatore in fase di progettazione ma ha comunque
conservato l’obbligo di garantire pur sempre la presenza di un coordinatore in
fase di esecuzione il quale è tenuto a svolgere tutte le funzioni di
programmazione della sicurezza che non sono state svolte dal coordinatore in
fase di progettazione in quanto non è stato nominato. Comunque, come ha giustificato
il Ministero del Lavoro nella circolare citata, trattandosi di piccoli lavori o
meglio di lavori di non particolare complessità si presume che più semplice
dovrebbe risultare la programmazione della sicurezza e quindi più semplice la
redazione del piano
di sicurezza e di coordinamento (PSC) che comunque rimane obbligatorio per
ogni tipo di lavoro.
Il consiglio che viene da dare al committente che si viene a trovare in casi
del genere e per rispettare le disposizioni di legge vigenti in materia, è
quello, se non si è in grado di assolvere agli adempimenti personalmente, di
rivolgersi ad un tecnico di fiducia che conosca le disposizioni di legge al
quale affidare la responsabilità dei lavori e, se è in possesso dei requisiti
necessari, di assegnargli anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza
nonché di farlo quanto prima possibile dato che il D. Lgs. n. 81/2008 impone
che ciò venga fatto già della fase di progettazione dell’opera. E’ importante
ricordare che i lavori edili, per loro propria natura, sono fra i più rischiosi
da un punto di vista della sicurezza sul lavoro e bisogna cercare di non
incorrere nell’errore di credere che ci sia una equivalenza fra la rischiosità
dei lavori e la loro durata o la loro modesta entità. In merito poi a lavori
analoghi di demolizione di strutture da fare contestualmente ai lavori di
installazione di impianti elettrici
così come nel caso prospettato nel quesito è possibile citare anche qualche
sentenza emessa dalla Corte di Cassazione a seguito di infortuni sul lavoro,
anche mortali, con le quali dei committenti, pur in presenza lavori di modesta
entità, sono stati condannati per non aver nominato nel cantiere un
coordinatore per la sicurezza la cui presenza avrebbe potuto, secondo gli
organi giudicanti, evitare l’evento infortunistico.
Al responsabile
dei lavori nominato potranno essere affidati altresì anche quei compiti di
verifica che le disposizioni legislative assegnano comunque al committente
quali il controllo, tramite l’esibizione da parte delle ditte appaltatrici e
subappaltatrici del DURC
e di altra documentazione specificatamente richiesta dalla legge, della
idoneità tecnico professionale delle imprese, della loro regolarità
contributiva, e della loro organizzazione ai fini della sicurezza sul lavoro. E
per convincersi della convenienza di fare ciò si deve tenere presente che il
committente se non è in grado di dimostrare di essersi attivato ad effettuare
il controllo delle imprese appaltatrici e subappaltatrici è solidale con le
stesse sia per quanto riguarda loro inadempienze nei confronti degli istituti
assicurativi sia nel caso che dovesse malauguratamente verificarsi un
infortunio sul lavoro ad uno dei lavoratori delle ditte medesime.
E’ chiaro a tal punto che il committente
deve essere oculato e prudente nella scelta del tecnico al quale affidare la
responsabilità dei lavori, il coordinamento delle imprese ed il controllo del
cantiere e deve essere sicuro della sua serietà e professionalità
nell’effettuare gli incarichi che gli sono stati affidati. Sappia il
committente che il coordinatore per la sicurezza non deve produrre carta o
sfoggiare nel PSC la enciclopedia dei rischi del cantiere edile, cosa che ha
avuto modo di mettere in evidenza anche la Corte di Cassazione in una delle sentenze di condanna
di un coordinatore, ma deve elaborare un PSC che sia, come dice lo stesso
D. Lgs. n. 81/2008, semplice breve e connaturato alla complessità del cantiere
al quale si riferisce, un piano di sicurezza e di coordinamento che sia
soprattutto operativo e facilmente leggibile da parte di chi dovrà poi metterlo
in atto e deve correttamente proporzionare la propria parcella alle difficoltà
ed al contenuto dell’elaborato e non come spesso accade proporzionarla al peso
del documento di sicurezza che ha prodotto.
Comunque mi si creda, in fondo, l’”impresa vale la spesa”.