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Bari, 1 Giu – Sui requisiti di idoneità tecnico
professionale dei lavoratori autonomi. A
cura di Gerardo Porreca (
www.porreca.it).
Quesito
Si discute sull’obbligo da parte dei
lavoratori
autonomi di sottoporsi a sorveglianza sanitaria nel caso che siano chiamati
a prestare la loro opera nell’ambito dell’azienda del committente.
Nell’Allegato XVII al D. Lgs. n. 81/2008 fra i requisiti che il lavoratore
autonomo deve esibire al committente era riportato un “
attestato inerente la propria formazione e la relativa idoneità
sanitaria previsti dal presente decreto legislativo” successivamente però
con il D. Lgs. correttivo n. 106/2009 è stato invece indicato “
ove espressamente previsti dal
presente decreto legislativo”. Che
vuole significare tale precisazione e cosa è cambiato rispetto a quanto
disposto dal
D.
Lgs. n. 81/2008 nella versione originale?
Risposta
E ci risiamo con la locuzione “
espressamente prevista” riferita all’obbligo di
sorveglianza
sanitaria per i lavoratori autonomi che prestano la loro opera in regime di
appalto presso l’azienda del committente. Sull’argomento lo scrivente ha già
avuto modo di esprimersi in occasione della risposta ad un altro quesito
pubblicata sul
quotidiano
del 7/7/2010 nella quale, dopo aver osservato che con il decreto correttivo
è stata aggiunta nella lettera d) del comma 2 dell’allegato XVII del D. Lgs. n.
81/2008 l’espressione “
ove espressamente
prevista”, con riferimento alla sorveglianza sanitaria richiesta come
requisito al lavoratore autonomo, e dopo avere svolte alcune considerazioni ha
espresso il proprio parere secondo il quale con quella aggiunta il legislatore
ha voluto confermare e rafforzare l’indicazione già fornita nella versione
originale del decreto legislativo e cioè la sussistenza dell’obbligo da parte
dei lavoratori autonomi, nel caso che si rechino a svolgere la propria prestazione
d’opera nell’ambito dell’azienda del
committente,
di sottoporsi a sorveglianza sanitaria se la stessa prevista dal D. Lgs. n.
81/2008 in considerazione della natura dei lavori che gli stessi vanno a
svolgere e dei rischi ad essi legati.
In realtà si deve far notare che l’interpretazione che
viene data a tale punto dell’Allegato XVII è abbastanza discussa e non manca
quindi chi la pensa diversamente sostenendo, a supporto del proprio pensiero,
che lo stesso D. Lgs. n. 81/2008 con
l’art. 21 ha concesso ai lavoratori autonomi la facoltà di sottoporsi alla
sorveglianza sanitaria e che in nessuna altra parte del testo di tale decreto
viene espressamente imposto al lavoratore autonomo l’obbligo di sottoporsi alla
sorveglianza sanitaria medesima ma se è vera come è vera questa affermazione
non si comprende perché il legislatore con il termine espressamente avrebbe
voluto far riferimento ad una ipotesi che sapeva benissimo che non è stata
avanzata in nessuna altra parte del testo del decreto.
Comunque, in risposta al quesito formulato, si ribadisce
il parere già in precedenza espresso e cioè che, se è vero che ai sensi
dell’art. 21 ai lavoratori autonomi allorquando questi prestano la loro opera
nell’ambito della propria organizzazione e del loro luogo di lavoro è stata
concessa la facoltà e non imposto l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza
sanitaria prevista dal D. Lgs. n. 81/2008, è vero anche che, quando in regime
di
appalto
vengono a trovarsi a svolgere la propria attività nell’ambito di un’altra
azienda o di un’altra organizzazione di lavoro, gli stessi sono tenuti a
documentare al committente il possesso dei requisiti indicati nell’allegato
XVII (che si riferisce comunque si rammenta ai cantieri temporanei o mobili)
avendo il datore di lavoro ospitante l’obbligo di verificare la
idoneità
tecnico professionale anche dei lavoratori autonomi. Ed è proprio
nell’ambito di tale verifica che viene esplicitamente richiesto al lavoratore
autonomo di attestare, per svolgere la propria attività, di avere l’idoneità
sanitaria in riferimento ovviamente a quei campi di rischio per i quali tale
adempimento viene richiesto nel testo dello stesso decreto legislativo.
In tal senso si è anche espresso del resto il dott.
Raffaele Guariniello della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Torino rispondendo a dei quesiti postigli da alcuni funzionari e da alcune
unità ispettive delle ASL di Torino in alcuni incontri tenutisi presso la
Procura della Repubblica del Tribunale di Torino. Secondo l’autorevole
magistrato, infatti, così come è possibile leggere nel verbale della riunione
tenutasi il 18/12/2009 “le modifiche
introdotte dal D. Lgs. 106/09 all’allegato XVII che indica tra i documenti da
esibire da parte del lavoratore autonomo gli ‘attestati inerenti la propria
formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti
dal presente decreto legislativo’ non cambiano gli obblighi del committente (o
del responsabile dei lavori). Quindi: se da un lato la sorveglianza sanitaria,
e la partecipazione a corsi di formazione, costituisce una facoltà del
lavoratore autonomo, dall’altro il tenore dell’Allegato XVII porta a
ritenere vincolante l’esibizione della relativa documentazione al committente
ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale. Con la conseguenza
che un lavoratore autonomo può anche non sottoporsi a sorveglianza sanitaria
e non partecipare a corsi di formazione, ma in tal caso un committente di
lavori edili o di ingegneria civile non può legittimamente affidargli tali
lavori”.
Nella stessa riunione il dott. Raffaele Guariniello ha
fatto, altresì, osservare “come le più
recenti pronunce della Corte di Cassazione si rivolgono con particolare
attenzione agli obblighi di verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle
imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi posti a
carico del committente (o del responsabile dei lavori) e di conseguenza la necessità
che gli organi di vigilanza indaghino questi aspetti in particolare nei
casi di infortunio sul lavoro”.