Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Come si valuta l’idoneità tecnico professionale delle imprese?

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Lavoratori autonomi, imprese familiari

05/03/2010

Chiarimento del Ministero del Lavoro circa l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in caso di contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione.

Come si valuta l’idoneità tecnico professionale delle imprese?

Chiarimento del Ministero del Lavoro circa l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in caso di contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione.

Pubblichiamo un chiarimento del Ministero del lavoro circa le modalità di valutazione dell’ idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in caso di contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, tratto dal sito del Ministero - sezione sicurezza lavoro.

Pubblicità
MegaItaliaMedia

Quali sono le modalità di valutazione della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in caso di contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione?
La disciplina giuridica relativa alla valutazione della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi risulta rinvenibile all’art. 26, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, anche noto come “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro e, per il solo settore dei cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV del citato “testo unico”, all’art. 90, comma 1, lettera a), il quale opera uno specifico rinvio all’allegato XVII.

Ferma restando la disciplina per ultimo citata, va al riguardo rimarcato come la valutazione di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), è al momento effettuata attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato della impresa o del lavoratore autonomo e mediante autocertificazione (art. 26, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 81/2008). Ciò fino a quando non verrà emanato il D.P.R. previsto dal combinato disposto degli articoli 6, comma 8, lettera g) e 27 del “testo unico”, il cui scopo principale è, appunto, individuare settori e criteri per la qualificazione delle imprese, in modo che, tra l’altro, sia possibile “misurare” – per mezzo di strumenti legati al riscontro del rispetto delle regole in materia di salute e sicurezza da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi – la idoneità tecnico professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi.

Infine, si coglie l’occasione per rimarcare come l’obbligo per il datore di lavoro di valutare l’idoneità allo svolgimento della attività commissionata dell’impresa appaltatrice, anche a non voler considerare le disposizioni specificamente dirette a regolamentare i profili di salute e sicurezza sul lavoro, corrisponde al principio generale in forza del quale ogni datore di lavoro è tenuto ad adottare ogni misura idonea a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei propri lavoratori (art. 2087 c.c.), tra le quali – ovviamente – rientra la scelta di imprese e lavoratori in grado di svolgere “in sicurezza” attività nei luoghi di lavoro di pertinenza del committente.

Pertanto, per quanto non sia possibile indicare in maniera puntuale e specifica le modalità di tale verifica da parte del soggetto obbligato, ciò che si richiede al datore di lavoro, che affidi lavori in appalto a imprese o lavoratori autonomi, è di operare una verifica non solo formale, ma seria e sostanziale, non realizzata solo in un’ottica economica, in ordine al possesso delle capacità professionali e della esperienza di coloro che sono chiamati ad operare nella azienda, nella unità produttiva o nel ciclo produttivo della medesima.
 
 
 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Risposta a quesito del 13 luglio 2009 - Quali sono le modalità di valutazione della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in caso di contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione?
 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.


Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Rispondi Autore: SILVIA BRECCOLOTTO immagine like - likes: 0
11/03/2011 (12:31:46)
l'art. 26 comma 1 lettera a D.Lgs. 81/08 è applicabile ai contratti di somministrazione del lavoro? e quindi l'utilizzatore è tenuto a valutare l'idoneità tecnica dell'impresa somministratrice in attesa dell'emanazione di un decreto specifico per la qualificazione delle imprese di cui all'art. 6 comma 8 lettera g del succitato decreto legislativo.
Rispondi Autore: Bernacchia Daniele immagine like - likes: 0
29/11/2011 (21:48:29)
in merito al "lavoratore autonomo " il testo non è chiaro , ma un lavoratore che non ha fatto corsi di formazione come "antincendio" e che non ha nozioni sulla valutazione dei rischi può mettere in pericolo gli altri lavoratori in quanto non sa valutare i rischi e non sa intervenire correttamente in caso di emergenza. Quindi non operando in modo sicuro può creare danni ad altri.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Dall’Ispettorato nazionale del lavoro le nuove FAQ sulla patente a crediti

La legge 203/2024 e i tesserini di riconoscimento: una nuova nota INL

Patente a crediti: le indicazioni e il modulo per il recupero dei crediti

Patente a crediti: l’aggiornamento delle risposte INL ai quesiti sulla patente


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

17SET
17 settembre 2026

Ritorno a scuola: strumenti per ambienti di lavoro più sani nel settore dell'istruzione

15SET
15 settembre 2026

Intelligenza artificiale e sostenibilità: la mappa dei rischi che non vediamo

14SET
14 settembre 2026

OspedaleSicuroDuemila26: il futuro della sanità con IA

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza
18/09/2026: Corte di Cassazione penale, Sez. 4 - Sentenza n. 16549 del 08 maggio 2026 - Caduta del lavoratore autonomo dalla scala inidonea fornita dal committente. L'eventuale imprudenza del lavoratore non integra un rischio eccentrico
18/09/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 12604 del 03 aprile 2026 - Caduta del lavoratore autonomo dal controsoffitto. Responsabilità del committente
17/09/2026: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, “Preventing psychosocial risks in Europe: strategies, legislation and lessons from practice - Prevenzione dei rischi psicosociali in Europa: strategie, normativa ed esperienze pratiche”, Report, a cura di Emanuela Carta, Greta Skubiejūtė, Inés Páramo Barrera (Verian), Karolien Lenaerts (HIVA-KU Leuven), documento commissionato dall’Agenzia europea, edizione 2026.
17/09/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 12050 del 30 marzo 2026 - Uso improprio del carrello elevatore e caduta mortale: confermata la responsabilità del committente anche in caso di subappalto
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


RISCHIO ELETTRICO

Linee elettriche aeree: infortuni gravi e prevenzione sul lavoro


LUOGHI DI LAVORO

Gestire la tutela dei lavoratori nei siti contaminati di interesse nazionale


MANUTENZIONI E VERIFICHE PERIODICHE

Sicurezza e manutenzione: entra in vigore la UNI EN 17975:2025


ATTREZZATURE E MACCHINE

I rischi e la sicurezza nell’uso forestale degli escavatori idraulici


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità