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I quesiti sul decreto 81/08: gli obblighi dei lavoratori autonomi

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Edilizia

27/01/2010

Chiarimenti circa l’obbligo da parte dei lavoratori autonomi di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento nonché di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/08. A cura di G. Porreca.

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Chiarimenti circa l’obbligo da parte dei lavoratori autonomi di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento nonché di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dallo stesso decreto legislativo. A cura di G. Porreca (www.porreca.it). 

Quesito
Nella risposta ad un quesito sugli obblighi del lavoratore autonomo (pubblicato sul quotidiano del 12/12/2008) è stato affermato che sussiste l’obbligo da parte dei lavoratori autonomi di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento nonché di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dallo stesso decreto legislativo.
Nella risposta ad un altro quesito sugli obblighi per aziende senza dipendenti (pubblicato sul quotidiano 29/7/2009) è stato invece sostenuto che il lavoratore autonomo che svolge l’attività nell’ambito della propria azienda da solo e per proprio conto non è tenuto alla applicazione delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Si chiede un chiarimento in merito alle affermazioni sopraindicate che appaiono contraddittorie ed un parere sugli attuali obblighi dei lavoratori autonomi alla luce delle modifiche apportate al D. Lgs. n. 81/2008 ed introdotte con il D. Lgs. correttivo n. 106/2009 e ciò in considerazione del fatto che molte aziende cominciano a chiedere ai lavoratori autonomi una documentazione attestante la loro frequenza a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 anche nel caso di situazioni meno immediatamente chiare quale quella ad esempio di due soci di una piccola società, tipologia questa che si sta diffondendo.


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Risposta
Le risposte ai quesiti, specie quando hanno per oggetto disposizioni di legge non del tutto chiare e bisognevoli di una interpretazione autentica, vanno lette tenendo conto del momento in cui le stesse sono state fornite in quanto sono ovviamente legate alle norme all’epoca vigenti e sono maturate sulla base di indicazioni, indirizzi e pareri che si sono potuti raccogliere allora sull’argomento e provenienti da istituzioni, linee guida ed altre fonti autorevoli..

Le risposte ai quesiti citati sono state fornite la prima nel mese di dicembre 2008 e la seconda nel mese di luglio 2009 entrambe quindi prima della pubblicazione e dell’entrata in vigore del decreto correttivo del TUSIC di cui al D. Lgs. n. 106/2009. Nella prima si era espresso il parere che fosse necessario che i lavoratori autonomi si sottoponessero alla sorveglianza sanitaria ed alla formazione specifica in relazione ai rischi inerenti la propria attività lavorativa ed a questa conclusione si era arrivati in considerazione del fatto che il D. Lgs. n. 81/2008 aveva messo il lavoratore autonomo sullo stesso piano del lavoratore subordinato nonché sulla base delle indicazioni fornite dalla legge delega n. 123/2007 con la quale il Governo era stato raccomandato di prevedere anche la tutela del lavoratore autonomo. Essa era stata, altresì, basata su quella che si era ritenuta una imprecisione del legislatore nella formulazione dell’art. 21 quando, con riferimento alla sorveglianza sanitaria ed alla formazione, nel comma 2 era stata espressa la facoltà da parte del lavoratore autonomo di beneficiare della sorveglianza sanitaria, secondo le previsioni di cui all’art. 41, e di partecipare ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’art. 37. Con la risposta al secondo quesito, quella fornita nel luglio 2009, si era espresso il parere che il lavoratore autonomo, allorquando opera per conto proprio e non per conto di terzi, non sarebbe tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e sostanzialmente neanche al rispetto dell’art. 21 dello stesso ed a quella conclusione questa volta si era pervenuti sulla base della definizione di lavoratore autonomo di cui all’art. 2222 del codice civile, articolo richiamato dallo stesso art. 21, con il quale il lavoratore autonomo viene individuato come un prestatore d’opera che compie un lavoro per conto di un committente.
E’ giusta la riflessione del lettore che ha osservato una sorta di contraddizione nelle due affermazioni espresse che è comunque derivata certamente da una non proprio chiara indicazione da parte del legislatore di quelli che sono gli obblighi dei lavoratori autonomi, motivo per cui si aspettava che venissero fornite delle precisazioni in occasione della emanazione del decreto correttivo. Ora, dopo la pubblicazione e l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 106/2009, ci si è resi conto che i pareri espressi nelle risposte sopraindicate vanno rivisti, sia pure parzialmente, tenendo conto delle nuove disposizioni contenute nel decreto correttivo ed alla luce anche delle osservazioni che si sono potute leggere sull’argomento nella relazione che ha accompagnata la bozza del decreto correttivo stesso prima dell’approvazione in Parlamento.

Riepilogando, l’art. 21 del D. Lgs. n. 81/2008, contenente le “Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui  all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi”, secondo la versione originaria, disponeva al comma 1 che:

“1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono:
    a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
    b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
    c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
  2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
    a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
    b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali”.  



L’art. 21, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009 (le modifiche sono riportate in grassetto) recita invece:

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
    a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
    b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
    c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
  2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
    a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
    b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.   

 
Si osserva quindi che l’integrazione apportata all’art. 21 dal D. Lgs. n. 106/2009 ha riguardato in particolare il comma 1 essendo stato nello stesso aggiunto che gli obblighi di cui alle lettere a) b) e c) già indicati nel D. Lgs. n. 81/2008 devono intendersi a carico, oltre che dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e dei lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, anche a carico dei coltivatori diretti del fondo, dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, degli artigiani e dei piccoli commercianti mentre è stata confermata la facoltà da parte di tutti questi, già espressa nel comma 2 nella versione originaria, per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria e la partecipazione a corsi di formazione specifici in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incentrati sui rischi propri delle attività lavorative svolte.

Con il D. Lgs. n. 106/2009 sono state inoltre confermate le disposizioni già contenute nell’allegato XVII ed inerenti la verifica che il committente deve effettuare prima di affidare dei lavori in appalto sia alle imprese che ai lavoratori autonomi e con esso è stato ribadito che il lavoratore autonomo fra i requisiti tecnico-professionali, dei quali deve dimostrare al committente il possesso, vi è quello della sua formazione e della sua sorveglianza sanitaria se richieste dal D. Lgs. n. 81/2008. In realtà l’allegato XVII si riferisce alla verifica della idoneità tecnico professionale che il committente è tenuto a fare nei confronti dei lavoratori autonomi quando vanno ad operare nel settore dei cantieri temporanei o mobili, essendo l’allegato stesso richiamato nell’ambito dell’art. 90 comma 1 lettera a) del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 che riguarda appunto tali cantieri temporanei o mobili ma, per quanto si può leggere nell’art. 26 comma 1 lettera a), inserito nel Titolo I dello stesso decreto, che invece riguarda tutti i tipi di attività lavorative, si attende che un apposito D.P.R fissi, su proposta della Commissione Consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, le modalità per la verifica tecnico professionale dei lavoratori autonomi in qualunque settore lavorativo vanno ad operare, modalità queste che si presume saranno allineate a quelle di cui all’allegato XVII sui cantieri temporanei o mobili non fosse altro che per un criterio di uniformità.

Alla luce di quanto sopra detto e sulla base anche di una osservazione e cioè che, mentre le disposizioni di cui all’art. 21 comma 1 sono dotate di sanzioni nei confronti degli inadempienti, sanzioni previste dall’art. 60 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e fissate nell’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli obblighi di cui al comma 1 lettera a (uso delle attrezzature di lavoro conformi al Titolo III) e comma 1 lettera b (uso dei dispositivi di protezione individuale) e nella sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione degli obblighi di cui comma 1 lettera c (utilizzo della tessera di riconoscimento), la violazione di cui al comma 2 non è invece provvista di copertura sanzionatoria perché appunto si tratta di facoltà, si ritiene, da una lettura coordinata dell’art. 21, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, e del citato Allegato XVII (fermo restando che l’argomento è meritevole di un ulteriore chiarimento), di poter dare al momento, per quanto riguarda gli obblighi, le facoltà ed i requisiti inerenti i lavoratori autonomi, una interpretazione secondo la quale, fermo restando che sussistono in ogni caso a carico dei lavoratori autonomi gli obblighi relativi all’uso di attrezzature conformi alle disposizioni di cui al Titolo III del D. Lgs. n. 81/2008, all’uso dei dispositivi di protezione individuale richiesti per lo svolgimento specifico della propria attività nonché all’uso di apposita tessera di riconoscimento quando effettuino la loro prestazione in regime di appalto e subappalto, per quanto riguarda invece la sorveglianza sanitaria e la formazione, gli stessi hanno la facoltà di effettuarle nel caso che lavorino per proprio conto ma dovranno invece farle nel caso in cui si rechino, nell’ambito di un appalto, a prestare la propria attività lavorativa per conto di un committente e ciò perché è da questi richiesto in quanto lo stesso è tenuto per legge, con obbligo sanzionato penalmente, a verificare la loro idoneità tecnico professionale.

Si rammenta a proposito che la mancata verifica della idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi se agli stessi sono affidati dei lavori nei cantieri temporanei o mobili comporta a carico del committente per cui viene realizzata l’opera o del responsabile dei lavori una sanzione prevista dall’art. 157 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. fissata nell’arresto da due a quattro mesi o nell’ammenda da 1000 a 4800 euro mentre la mancata verifica da parte del committente datore di lavoro della idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi nel caso di lavori affidati in appalto in altri settori di attività lavorative,  è prevista dall’art.  55 dello stesso decreto legislativo ed è fissata anche essa nell’arresto da due a quattro mesi o nell’ammenda da 1000 a 4800 euro.     
Per quanto riguarda, infine, gli adempimenti a carico delle società, si fa presente che per esse, se i soci prestano la loro attività lavorativa per conto delle società stesse, valgono tutte le considerazioni finora svolte qualunque sia la loro natura giuridica e qualunque sia la loro entità e ciò è comprensibile se solo si pensa che, secondo quanto indicato nell’art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 riportante la definizione di lavoratore, una società è equiparata ad una organizzazione di lavoro nella quale un socio è individuato come datore di lavoro e gli altri soci sono equiparati ai lavoratori subordinati.
 



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