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Anno 12 - numero 2380 di mercoledì 21 aprile 2010

I quesiti sul decreto 81: gli obblighi per la manutenzione straordinaria


C’è l’obbligo da parte del committente di nominare il coordinatore per la sicurezza e di redigere il PSC nel caso di lavori di manutenzione straordinaria svolti da un’unica impresa? A cura di G. Porreca.

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C’è l’obbligo da parte del committente di nominare il coordinatore per la sicurezza e di redigere il PSC nel caso di lavori di manutenzione straordinaria svolti da un’unica impresa? 

A cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).

Domanda
Sono progettista e direttore dei lavori di una manutenzione straordinaria di alcune facciate di un edificio di quattro piani. L'opera verrà realizzata da un'unica impresa e la loro durata è inferiore ai 200 uomini giorno ma nella lavorazione è presente comunque un rischio particolare riportato nell'allegato XI e cioè il rischio di caduta dall'alto da una altezza superiore a 2 m (verrà montata una impalcatura avente altezza massima di 15 m). Ho avuto altresì un altro incarico di progettazione e di direzione dei lavori per la realizzazione di una piccola costruzione per la quale ho presentato al comune  il  permesso di costruire e per la quale il comune stesso mi ha richiesta la dichiarazione di accettazione da parte del coordinatore per la sicurezza. In tal caso oltre al rischio di caduta dall’alto è previsto anche il rischio legato ad uno scavo di profondità superiore a 1,5 m.

Quello che vorrei sapere è se il condominio nel primo caso ed il proprietario nel secondo caso devono nominare il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'opera e se quindi deve essere redatto il P.S.C.?




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Risposta
Nei casi segnalati nel quesito si applica il Titolo IV del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, così come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro in quanto trattasi di lavori che richiedono la installazione di un cantiere temporaneo o mobile definito con l’art. 89 comma 1 lettera a) dello stesso D. Lgs. come qualunque luogo nel quale si effettuino lavori edili o di ingegneria civile e specificatamente indicati, nell’Allegato X dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, nei ‘lavori di costruzione, di manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, o equipaggiamento, la trasformazione il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, , in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali”.

Non scattano, comunque, nei casi prospettati nel quesito gli obblighi di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 90 dello stesso D. Lgs. relativi alla nomina da parte del committente del coordinatore in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e quindi della redazione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all’art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto in entrambi i casi citati è prevista la presenza di un’unica impresa esecutrice e non si applica neanche l’obbligo di notificare agli organi di vigilanza competenti per territorio sia i lavori di manutenzione che quelli di costruzione in quanto la notifica preliminare di cui all’art. 99 del citato D. Lgs. n. 81/2008 va fatta sì anche per i cantieri nei quali è prevista la presenza di una singola impresa ma solo se l’entità dei lavori è superiore o uguale ai 200 uomini-giorno come non si verifica nei casi segnalati nel quesito.

La presenza dei lavori comportanti rischi particolari di cui all’Allegato XI, poi, anche per i cantieri di entità inferiore ai 200 uomini giorno era stata presa in considerazione dal D. Lgs. n. 494/1996 per fissare le condizioni in presenza delle quali il committente era obbligato a nominare un coordinatore per la sicurezza, non è stata tenuta più in conto dal D. Lgs. n. 81/2008. che come è noto ha abrogato il D. Lgs. n. 494/1996, avendo in esso legato, invece, il legislatore l’obbligo della nomina del coordinatore alla esclusiva presenza di più imprese, anche non contemporanea, salvo la possibilità di poter usufruire dell’esonero previsto dal comma 11 dell’art. 90  del D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla legge 7/7/2009 n. 88 contenente la legge comunitaria 2008. La presenza dei lavori comportanti rischi particolari di cui all’Allegato XI viene ancora, invece, presa in considerazione nell’art. 90 comma 9 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per quanto riguarda l’obbligo da parte del committente di verificare i requisiti di idoneità tecnico-professionale delle ditte esecutrici non essendo concessa in tali casi la semplificazione relativa alla presentazione della documentazione necessaria a consentire al committente la verifica stessa della loro idoneità tecnico-professionale.
 



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Commenti alla pagina.

Autore: vanessa marconi prioretti02/04/2012 (18:45:52)
Salve, vorrei un chiarimento in merito a quanto segue: devo fare un intervento di manutenzione ordinaria sulla facciata di una palazzina (sostituzione lavagne che coprono il cornicione, rimozione di porzione di intonaco e ripristino, tinteggiatura); l'impresa che effettuerà i lavori si avvale del noleggio a caldo del macchinario per i lavori in quota (ragno), in questo caso si viene a creare la compresenza di più imprese e quindi sono obbligata a redigere il psc?
grazie
Autore: Francesco Cuccuini21/04/2010 (09:51)
Quindi:

1 impresa e uomini-giorno < 200 = PSC NO e NOT.PREL. NO
1 impresa e uomini-giorno > 200 = PSC NO e NOT.PREL. SI
imprese > 1 e uomini-giorno < 200 = PSC SI e NOT.PREL. NO
imprese > 1 e uomini-giorno > 200 = PSC SI e NOT.PREL. SI

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