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I quesiti sul decreto 81: gli obblighi per la manutenzione straordinaria
C’è l’obbligo da parte del committente di nominare il coordinatore per la sicurezza e di redigere il PSC nel caso di lavori di manutenzione straordinaria svolti da un’unica impresa? A cura di G. Porreca.
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C’è l’obbligo da parte del committente di nominare
il coordinatore per la sicurezza e di redigere il PSC nel caso di lavori di
manutenzione straordinaria svolti da un’unica impresa?
Domanda Sono progettista e direttore
dei lavori di una manutenzione straordinaria di alcune facciate di un
edificio di quattro piani. L'opera verrà realizzata da un'unica impresa e la
loro durata è inferiore ai 200 uomini giorno ma nella lavorazione è presente
comunque un rischio particolare riportato nell'allegato XI e cioè il rischio di
caduta
dall'alto da una altezza superiore a 2 m (verrà montata una
impalcatura avente altezza massima di 15 m). Ho avuto altresì un altro
incarico di progettazione e di direzione dei lavori per la realizzazione di una
piccola costruzione per la quale ho presentato al comune il
permesso di costruire e per la quale il comune stesso mi ha richiesta la
dichiarazione di accettazione da parte del coordinatore per la sicurezza. In
tal caso oltre al rischio di caduta dall’alto è previsto anche il rischio
legato ad uno scavo di profondità superiore a 1,5 m.
Quello che vorrei sapere è se il condominio
nel primo caso ed il proprietario nel secondo caso devono nominare il
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
dell'opera e se quindi deve essere redatto il P.S.C.?
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Risposta Nei casi segnalati nel quesito si applica il Titolo IV del D.
Lgs.
9/4/2008 n. 81, così come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106,
contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro
in
quanto trattasi di lavori che richiedono la installazione di un cantiere
temporaneo o mobile definito con l’art. 89 comma 1 lettera a) dello
stesso D.
Lgs. come qualunque luogo nel quale si effettuino lavori edili o di
ingegneria
civile e specificatamente indicati, nell’Allegato X dello stesso D. Lgs.
n.
81/2008, nei ‘lavori di costruzione, di
manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento,
ristrutturazione, o equipaggiamento, la trasformazione il rinnovamento o
lo
smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, , in muratura,
in
cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali”.
Non scattano, comunque, nei casi prospettati nel quesito gli obblighi di
cui ai
commi 3 e 4 dell’art. 90 dello stesso D. Lgs. relativi alla nomina da
parte del
committente del coordinatore
in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e quindi della
redazione del
piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all’art. 100 del D.
Lgs. n.
81/2008, in quanto in entrambi i casi citati è prevista la presenza di
un’unica
impresa esecutrice e non si applica neanche l’obbligo di notificare agli
organi
di vigilanza competenti per territorio sia i lavori di manutenzione che
quelli
di costruzione in quanto la notifica preliminare di cui all’art. 99 del
citato
D. Lgs. n. 81/2008 va fatta sì anche per i cantieri nei quali è prevista
la
presenza di una singola impresa ma solo se l’entità dei lavori è
superiore o
uguale ai 200 uomini-giorno come non si verifica nei casi segnalati nel
quesito.
La presenza dei lavori comportanti rischi particolari di cui
all’Allegato XI,
poi, anche per i cantieri di entità inferiore ai 200 uomini giorno era
stata
presa in considerazione dal D. Lgs. n. 494/1996 per fissare le
condizioni in
presenza delle quali il committente
era obbligato a nominare un coordinatore per la sicurezza, non è stata
tenuta
più in conto dal D. Lgs. n. 81/2008. che come è noto ha abrogato il D.
Lgs. n.
494/1996, avendo in esso legato, invece, il legislatore l’obbligo della
nomina
del coordinatore alla esclusiva presenza di più imprese, anche non
contemporanea, salvo la possibilità di poter usufruire dell’esonero
previsto
dal comma 11 dell’art. 90 del D. Lgs. n.
81/2008, così come modificato dalla legge 7/7/2009 n. 88 contenente la legge
comunitaria
2008. La presenza dei lavori comportanti rischi particolari di
cui all’Allegato XI viene ancora, invece, presa in considerazione
nell’art. 90
comma 9 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per quanto riguarda
l’obbligo da parte del committente di verificare i requisiti di idoneità
tecnico-professionale delle ditte esecutrici non essendo concessa in
tali casi
la semplificazione relativa alla presentazione della documentazione
necessaria
a consentire al committente la verifica stessa della loro idoneità
tecnico-professionale.
Salve, vorrei un chiarimento in merito a quanto segue: devo fare un intervento di manutenzione ordinaria sulla facciata di una palazzina (sostituzione lavagne che coprono il cornicione, rimozione di porzione di intonaco e ripristino, tinteggiatura); l'impresa che effettuerà i lavori si avvale del noleggio a caldo del macchinario per i lavori in quota (ragno), in questo caso si viene a creare la compresenza di più imprese e quindi sono obbligata a redigere il psc?
grazie
Autore: Francesco Cuccuini
21/04/2010 (09:51)
Quindi:
1 impresa e uomini-giorno < 200 = PSC NO e NOT.PREL. NO
1 impresa e uomini-giorno > 200 = PSC NO e NOT.PREL. SI
imprese > 1 e uomini-giorno < 200 = PSC SI e NOT.PREL. NO
imprese > 1 e uomini-giorno > 200 = PSC SI e NOT.PREL. SI