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Anno 12 - numero 2430 di giovedì 01 luglio 2010
Formazione a distanza: chiudere con gli imbroglioni Problemi critici e prospettive della formazione a distanza in materia di sicurezza sul lavoro. A cura di Rocco Vitale, presidente Aifos.
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Dopo la pubblicazione dell’Accordo Stato regioni del 26 gennaio 2006 iniziò un
primo, e talvolta duro, e bizzarro dibattito sulla formazione
a distanza. O meglio, dato che l’Accordo includeva la possibilità della
formazione a distanza solo per i corsi di aggiornamento, alcune fonti, per
deduzione logica-contraria non ne riconoscevano la sua applicazione alla
formazione per i Moduli A, B e C per
R.S.P.P.
Con le successive Linee Guida relative all’Accordo Stato Regioni del 5
ottobre 2006, pubblicate sulla G.U. il 7 dicembre, veniva definito che,
nella metodologia di insegnamento e apprendimento per i Moduli A, B e C, “è da
escludersi nella fase attuale il ricorso alla FAD in quanto si tratta di una
metodologia di complessa progettazione, gestione e verifica/certificazione, al
momento non compatibile con l’attuale fase di sperimentazione e rodaggio del
sistema”.

Non si intende riaprire un
dibattito, sul quale molti erano intervenuti con
utili pareri ed osservazioni, che purtroppo non ha ottenuto nessun
risultato.
Si osserva però che tale situazione è all’origine dello stato attuale:
confuso,
caotico, indefinito ed indefinibile.
Del resto poteva essere proprio la fase di sperimentazione ad essere
utilizzata
per la formazione
a
distanza ma, anche in questo caso, la cosiddetta sperimentazione è
terminata il 14 febbraio 2008 e da allora non è successo nulla:
dimenticanza o
superficialità!
Pensare di aver risolto il problema della FAD non affrontando il
problema, con
la sua esclusione “nella fase attuale”, sono trascorsi quasi 4 anni
alimentando
nel contempo scelte commerciali e basso profilo formativo che ne hanno
danneggiato l’immagine e la sua importanza.
A fronte di pochi e seri operatori che hanno contribuito a tenere alto
il
valore della formazione a distanza si sono scatenati furbi e furbastri,
commercianti ed imbroglioni, che vendono attestati e spacciano per formazione
a
distanza le mail o un CD.
Una fantomatica associazione per la sicurezza pubblicizza, acquistando
intere
pagine sui quotidiani nazionali, l’imbroglio all’adempimento formativo
“vendendo”
l’attestato contrassegno.
La legislazione aveva già affrontato il problema della formazione a
distanza.
Per tutti basti citare alcuni decreti del ministero della pubblica
istruzione che riconoscono la piena
legittimità
dell'insegnamento a distanza a livello universitario e per i dirigenti
scolastici: Decreto
Ministeriale 17 aprile 2003 - Criteri e procedure di accreditamento dei
corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e
delle
istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di
cui
all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509 GU 29 aprile 2003, n. 98 -
sui
criteri per la formazione a distanza (FAD) universitaria e il Decreto
Ministeriale 18 settembre 2002, n. 98 - Formazione del personale
preposto alla
direzione delle scuole paritarie - La formazione a distanza (FAD)
riconosciuta
dal ministero della pubblica istruzione.
Vi sono alcuni fattori che segnano un vizio di origine di come è stato
affrontato il problema della FAD e che ancora ne costituisce il suo
punto
debole. Si tratta, a mio avviso, non aver affrontato il tema dei
soggetti
autorizzati analizzando le diverse problematiche.
Allorquando l’Accordo Stato regioni del 26/01/06 prevede la possibilità
dell’aggiornamento per i RSPP con il sistema della FAD è implicito il
riconoscimento che siano gli stessi soggetti abilitati all’erogazione
dei corsi
in aula a svolgere la FAD. Ma anche in questo caso siamo alle deduzioni
mancandone nell’Accordo qualsiasi riferimento. Quasi a voler nascondere e
mantenere sotto tono il fatto di aver, od essere stati costretti, ad
introdurre
la prima formazione
alla
sicurezza in FAD.
Vi è poi tutto il resto della formazione per gli altri soggetti non
regolamentata che ha, di fatto, scatenato il mercato dove a fronte di
pochi e
buoni operatori hanno imperversato improvvisazione e speculazione. Per
molti la
FAD è stata utilizzata, ed è ancora intesa, come uno strumento per
ottenere un
Attestato con minor impegno di tempo, il più presto possibile, in modo
semplicistico e senza vincoli.
Non aver voluto affrontare a suo tempo questo problema ci porta alla
situazione
odierna che solo un intervento pesante e determinate può cercare di
rimettere
un po’ di ordine nella formazione a distanza.
Nei prossimi mesi si aprirà una nuova possibilità per rimediare (se sarà
possibile a fronte di coloro che hanno e stanno rovinando il
mercato) ed
iniziare un nuovo percorso virtuoso che veda la legittimazione della FAD
per la
formazione della sicurezza sul lavoro.
Nello scorso autunno il Tavolo tecnico delle Regioni ha elaborato una bozza
di
accordi da sottoporre all’approvazione della Conferenza stato
regioni.
La loro approvazione era attesa nello scorso maggio ma l’incombere delle
elezioni regionali ne hanno fatto slittare l’approvazione. Una
osservazione a
margine ci sollecita a pensare (male ma, forse indovinando) quanto poco
valore
viene attribuito alla formazione quale prevenzione per la sicurezza sul
lavoro
a fronte di un posto di consigliere regionale!
Però rendiamo atto al lavoro svolto che rappresenta un punto di arrivo e
condiviso tra le parti sociali. Tra le novità che riguardano la
Formazione a
Distanza è da sottolineare il principio in base al quale i lavoratori
possono
svolgere in FAD la metà del monte ore della formazione generale mentre
per i
Dirigenti il ricorso alla FAD è ammesso per il modulo giuridico e
normativo.
Inoltre il richiamo agli accordi interconfederali ed il ruolo degli enti
bilaterali e paritetici potranno incidere notevolmente nella definizione
di
percorso formativi che prevedano l’utilizzo della FAD. Vale la pena
ricordare
come – per la prima volta – ne è prevista la definizione suddividendo la
FAD in
due fattispecie:
Autoformazione a distanza integrata da un sistema di supporto
(esperto/tutor)
E-learning: modello che integra tutte le fasi del processo formativo
all’interno di un sistema informatico (piattaforma e-learning).
Rappresenta una
estensione della formazione in aula da cui si distingue solo per
l’utilizzo
della tecnologia. La tecnologia garantisce il supporto del tutor-docente
e il
monitoraggio.
Infine un appello al Ministro Sacconi e ai Presidenti delle Regioni. Nel
“testo
unico” della sicurezza e nelle correlate modifiche introdotte dal D.
Lgs.
106/09 è valorizzato il ruolo della
bilateralità e dell’importanza della formazione.
Certamente non mancano coloro che, datori lavoro, dirigenti, preposti ed
anche
lavoratori pensino di ricorrere alla FAD solo per aggirare l’obbligo
formativo e comunque per ottenere (o comperare)
un Attestato senza perdere tempo e con poca spesa confortati dai
venditori che
assicurano certezza della mancanza di ispezioni.
Siamo tutti per una formazione sostanziale e non del rispetto formale
dell’adempimento normativo. Coloro che sono preposti ai controlli ed
alle
ispezioni diano serie e precise indicazioni alle Direzioni Provinciali
del
Lavoro ed alle ASL affinchè sia svolta una attenta opera di controllo
sugli
attestati “senza effettività” emessi a seguito una fasulla formazione on
line,
senza alcun fondamento scientifico, culturale e didattico.
Rocco
Vitale
Presidente Aifos
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