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L'autonomia
nella gestione delle risorse finanziarie è caratteristica peculiare comune alle
due figure principali della normativa in tema di salute, igiene e sicurezza sul
lavoro, ovvero il
datore
di lavoro ed il dirigente prevenzionistico “delegato” (rispettivamente
definiti dagli art. 2 lett. b) e d) e 16 del D.Lgs. 81/2008).
Il legislatore del 2008 ha, pertanto, elevato la titolarità della potestà di
spesa – giova ricordarlo, per l'organizzazione del lavoro sotto il profilo
della sicurezza - a requisito essenziale e qualificante, in assenza del quale
non può costituirsi una posizione di garanzia ai sensi dell’art. 40 cpv c.p.,
né a titolo originario (per quanto attiene il datore di lavoro), né, tanto
meno, derivato (per quanto riguarda il dirigente prevenzionistico delegato).
Il
principio cardine di “effettività” (che, come noto, informa l’intera materia
della
sicurezza
sul lavoro) impedisce, infatti, che una investitura meramente formale - non
seguìta da effettivi poteri di gestione
- sia idonea a costituire e/o a traslare la responsabilità penale nei
confronti di un individuo determinato.
V'è
da rilevare sin d’ora, che la misura dell’autonomia economica differisce
sensibilmente, a seconda che si tratti della disponibilità finanziaria in capo
datore di lavoro, ovvero al dirigente delegato.
Quanto alla prima, si è spesso parlato della necessità di poteri
"illimitati".
A
prescindere dal rilievo che, nell'ambito di realtà societarie di grandi
dimensioni, la ricerca della titolarità di poteri economici illimitati rischi
di restare un esercizio privo di risultato (essendo questa necessariamente
frenata dai meccanismi tipici di organizzazione dell’impresa e, da ultimo,
anche dall’esistenza dei modelli di organizzazione e gestione ex
Dlgs 231/01),
occorre osservare che la stessa definizione fornita dall'art. 2 del D.Lgs.
81/2008 riconduce l'esercizio del potere datoriale prevenzionistico,
non
alla responsabilità dell'impresa, bensì all'organizzazione del lavoro.
D'altro
canto, come confermato anche dalla dottrina in materia, occuparsi di tutela
delle condizioni di lavoro non comporta necessariamente la titolarità di poteri
e la disponibilità di risorse economiche illimitate.
Sul tema della portata dei poteri economici del dirigente delegato ex art .16 D.Lgs.
81/2008, l'analisi del contenuto della norma a questi dedicata, affiancata alle
pronunce della Suprema Corte, permette di sviluppare alcune considerazioni.
L'art. 16 del Dlgs 81/08 richiede, a pena di inefficacia della
delega di funzioni,
che l'atto attribuisca al delegato "
l'autonomia
di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate".
Dalla formulazione letterale della norma (“
…necessaria
allo svolgimento…”) discende che l'ampiezza dell'autonomia di spendita sia
conformata (e dev'esserlo) all'entità delle funzioni delegate; ciò, sia in
termini qualitativi (delega che riguardi tutti, o solo alcuni, temi della
sicurezza sul lavoro, piuttosto che tutte, o solo alcune, categorie di
lavoratori), sia in termini quantitativi (tipologia dell'attività dell'azienda
e dei rischi, dimensioni, personale impiegato, etc.).
Quanto
sopra è confermato anche dalla giurisprudenza: "
La delega
di funzioni spettanti e facenti carico al datore di lavoro, nei riguardi di
terzi, richiede un'inequivoca e certa manifestazione di volontà anche dal punto
di vista del contenuto con conferimento al delegato, persona esperta e
competente, di poteri di organizzazione, gestione e controllo adeguati agli
incombenti attribuiti, nonchè autonomia di spesa necessaria allo svolgimento
delle funzioni delegate" (Cass. pen. sez. IV, n. 7691/2010).
Quanto alla modalità di attribuzione di siffatta autonomia di spesa, la più
recente giurisprudenza, prediligendo il principio di effettività, ammette un
sistema di controllo (che mai si può trasformare in ingerenza) sulle uscite del
delegato, al fine informativo.
È stato, ad esempio, affermato che l'esistenza di una procedura interna che
preveda la necessità per il delegato di informare l'ufficio acquisti, purchè
non inficiante l'effettiva autonomia del relativo potere, non possa essere
ritenuta una condizione di inefficacia della delega di funzioni (sent. n.
7736/08 sez. IV).
Ancora, l'onere di un "preavviso" al Consiglio di Amministrazione
(sempre al fine informativo e non autorizzativo), è ammesso dalla
giurisprudenza, non comportando una vera e propria limitazione, ma piuttosto
una procedura di gestione interna (sent. n. 27433/08 sez. IV).
Sembra
invece aderire ad una interpretazione maggiormente restrittiva la nota sentenza
“ThyssenKrupp” della Corte di Assise di Torino.
Nell’affrontare
il tema della efficacia della
delega
di funzioni conferita da parte dell’amministratore delegato nei confronti
di un dirigente, i Giudici hanno avuto modo di pronunciarsi sul tema del limite
dei poteri economici del delegato.
Nel
ritenere privo di efficacia liberatoria nei confronti del delegante l’atto che
prevedeva un dovere di informarlo “per
gli opportuni provvedimenti” in caso di insufficienza del budget assegnato,
la sentenza ha stabilito che la delega conferita risultasse: “priva delle disponibilità economica autonoma
… indispensabile perchè sia sufficiente a liberare” il datore di lavoro.
Gli
approdi giurisprudenziali sopra richiamati e le conseguenze osservazioni
permettono di constatare l’incertezza tutt’ora sussistente in tema di
requisiti
di efficacia della delega di funzioni, confermando la delicatezza
(considerate le ricadute pratiche del relativo giudizio) del tema, consigliando
particolare attenzione nella predisposizione, anche formale, della delega di
funzioni e suggerendo, infine, la costruzione di un “organigramma della
sicurezza” quanto più possibile scevro dall’uso di formule equivoche e da
incertezze applicative.
Avv.
Francesco Piccaglia De Eccher