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D.lgs. 81/08: linee guida regionali sui cantieri temporanei o mobili
Le linee guida della Regione Lazio sull'applicazione del D.LGS. 81/08 relative a obblighi e responsabilità contenute nel Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili.
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È disponibile la nuova versione delle linee guida della Regione Lazio
sull'applicazione del D.LGS. 81/08, modificato dal D.LGS. 106/09, relativa agli
obblighi, responsabilità contenute nel Titolo IV - Cantieri temporanei o
mobili. Il documento è stato approvato dal Gruppo Regionale Edilizia.
L’indice del documento:
- COMMITTENTE E RESPONSABILE DEI LAVORI
- COORDINATORI PER LA SICUREZZA
- IMPRESA AFFIDATARIA
- RESPONSABILITA' DI VERIFICA (ART.93,C.2)
- VERIFICA DELL’IDONEITA’ TECNICO-PROFESSIONALE - (art.90, comma 9, lett.c) e
art.97,comma 2)
- OBBLIGHI DELL’IMPRESA AFFIDATARIA ( Art.97)
- OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI (ART. 96)
- SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO
- ESEMPI APPLICATIVI:
Caso “A”: Irregolarita’ Sicurezza Oggettiva
Caso “B”: Sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo
Caso”C”: Sospensione dell'attivita' Imprenditoriale
- DOCUMENTAZIONE (FAC SIMILE)
Sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo
Provvedimento di sospensione dei lavori della ditta nell’ambito del cantiere
edile sottoidentificato
Provvedimento di sospensione dei lavori nell’ambito del cantiere
Pubblichiamo un estratto di “Regione
Lazio -D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81,
modificato dal d.lgs.106/09 - prime indicazioni su obblighi, responsabilita’
contenute nel titolo IV - cantieri temporanei e mobili.”.
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“RESPONSABILITA'
DI VERIFICA (ART. 93,C.2) Il Committente o il Responsabile dei
Lavori Il Committente
o il Responsabile dei Lavori, durante la fase di progettazione, ha le
responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di
cui
all'art.91, c.1 (obblighi del CSP), il quale:
− redige il PSC
e predispone un Fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori
(Il
fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione
ordinaria);
− coordina la applicazione delle disposizioni relative ai principi e
alle
misure generali di tutela al momento delle scelte architettoniche,
tecniche ed organizzative onde pianificare i vari lavori o fasi di
lavoro, e
all’atto della previsione della durata degli stessi.
Il Committente o il Responsabile dei lavori, durante la fase di
esecuzione,
hanno le responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli
obblighi
di cui agli articoli seguenti ( obblighi del CSE):
− art.91,c.1: il CSE ( nei casi in cui spetti a lui tale compito) redige
il PSC
e il Fascicolo;
− art.92, c.1, lett.a): il CSE verifica l'applicazione da parte delle
imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi e delle disposizioni del PSC;
− art.92, c.1, lett.b): il CSE verifica l'idoneità dei POS;
− art.92, c.1, lett.c): il CSE organizza tra le imprese la cooperazione e
il
coordinamento nonché la reciproca informazione;
− art.92, c.1, lett.d): il CSE verifica l'attuazione di quanto previsto
negli
accordi tra le parti sociali al fine del coordinamento tra gli RLS.
− Art.92, c.1, lett.e): il CSE segnala al Committente o al Responsabile
dei
lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi, le
inosservanze alle disposizioni degli artt. 94,95,96 e 97, c.1 e alle
prescrizioni del PSC, e propone la sospensione
dei
lavori, l’allontanamento delle imprese , o la risoluzione del
contratto.
Nota: resta comunque in capo al Committente, nel caso nomini il
Responsabile
dei Lavori, l’onere di vigilare sul corretto espletamento da parte dello
stesso
degli obblighi a lui delegati.
NOTA: Nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base
alla
legge vigente e comunque di importo inferiore a 100.000 euro non è
necessario
nominare il CSP. In tal caso le funzioni del CSP sono svolte dal CSE.
VERIFICA DELL’IDONEITA’
TECNICO-PROFESSIONALE - (art.90, comma 9, lett.c) e art.97,comma 2) Definizione di idoneità tecnico-professionale = possesso di capacità
organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di
attrezzature, in riferimento i lavori da realizzare.
NOTE:
- Secondo i regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici, è
possibile che
una Impresa si avvalga, tramite la formula dell’avvalimento, di capacità
e/o
requisiti di altra Impresa, ai fini del raggiungimento dei requisiti
necessari
per l’idoneità
tecnico
professionale.
In tali casi la scelta della formula dell’avvalimento deve essere
evidenziata
nel contratto di appalto o in altro documento con valenza contrattuale,
con
l’indicazione della impresa di cui ci si avvale. Si ritiene che la
formula
dell’avvalimento sia estendibile anche al caso di appalti privati.
Verifica
in capo al Committente o Responsabile dei lavori (art. 90 c.9 lett.a) Il Committente, o il Responsabile dei lavori in fase di
esecuzione,
anche nel caso non venga designato il CSE, verifica l’idoneità tecnico
professionale
di:
- Imprese affidatarie;
- Imprese esecutrici;
- Lavoratori
autonomi;
con le modalità riportate nell’allegato XVII, quindi mediante la
richiesta di
tutta la documentazione di cui all’allegato medesimo.
Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i
cui
lavori non comportano i rischi particolari di cui all’All.XI, la
verifica si
considera soddisfatta mediante la presentazione da parte dell’impresa
del
documento unico di regolarità contributiva (DURC)
e da un’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.
NOTA:
Per quanto riguarda il “premesso di costruire” si fa riferimento
all’art. 10
DPR 380/01, che individua gli interventi subordinati a permesso di
costruire
precisamente:
a) interventi di nuova costruzione;
b) interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo
edilizio
in tutto o in parte diverso dal precedente, e che comportino aumento di
unità
immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle
superfici , ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone
omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso.
Verifica
in capo alla Ditta Affidataria (art. 97 c.2, Allegato XVII punto3) Nel caso di subappalto la Ditta affidataria
verifica l’idoneità tecnico professionale delle Imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi con le modalità riportate nell’allegato XVII.
Nel solo caso di lavori privati e senza permesso di costruire la
verifica si
considera soddisfatta mediante la presentazione da parte dell’impresa
di:
- Certificato dell’iscrizione alla CCIA;
- Autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi
del
possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui
all’All.XVII.”