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Anno 12 - numero 2441 di venerdì 16 luglio 2010
Alcol e lavoro: normativa, sorveglianza e valutazione dei rischi L’analisi di alcuni elementi della nuova normativa in materia di assunzione di bevande alcoliche. La sorveglianza sanitaria, le patologie alcol correlate, la classificazione del consumo di alcol, la valutazione dei rischi e i lavoratori autonomi.
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Sul sito della Società Nazionale
Operatori della Prevenzione (SNOP) sono stati
pubblicati gli atti
relativi al convegno “Alcol e lavoro. Analisi della situazione
attuale e
proposte per una normativa migliore” che si è tenuto il 14 giugno
2010 a
Firenze, organizzato dall’Azienda
Sanitaria di Firenze in collaborazione con la Regione Toscana e il
Coordinamento
tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Gli autori ricordano che riguardo alla sorveglianza sanitaria (Decreto
legislativo
81/2008, art. 41) è “prevista, con Accordo da ratificare in
Conferenza Stato Regioni, una rivisitazione delle modalità di
accertamento
dell’alcol
dipendenza”.
In particolare è stato istituito un gruppo di lavoro nell’ambito
del
Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di
Lavoro che
ha affrontato i punti ritenuti essenziali per una normativa mirata sia
alla
prevenzione dei rischi legati all’assunzione di alcolici
che alla tutela dei diritti dei lavoratori e delle terze persone.
In questa parte dell’intervento di affrontano - in merito a quanto
discusso nel
gruppo di lavoro – i problemi e patologie alcolcorrelate (PPAC),
intesi
come (secondo una definizione della Società Italiana di Alcologia) quei
“disturbi a genesi multifattoriale, bio-psico-sociale, associati
all’assunzione
protratta (episodica o cronica) di bevande
alcoliche, con presenza o meno di dipendenza, capaci di provocare
una
sofferenza multidimensionale che si manifesta in maniera diversa da
individuo a
individuo”. Dunque non si parla solo di alcol
dipendenza, ma anche di “tutte le altre forme di consumo di bevande
alcoliche che possono provocare rischi o causare danni ai lavoratori o a
terze
persone”.
Ricordando che un’unità alcolica corrisponde circa a 12 grammi di alcol,
viene riportata la classificazione del consumo di alcol secondo
l’OMS:
- “a basso rischio: inferiore a 20 grammi di alcol (1-2 U.A.) al
giorno
per le donne adulte, a 40 grammi (2-3 U.A.) al giorno per gli uomini
adulti;
- a rischio: livello di consumo o modalità di bere che supera le
quantità a basso rischio e che può determinare un rischio nel caso di
persistenza di tali abitudini;
- dannoso: modalità di consumo che causa danno alla salute, a
livello
fisico o mentale. A differenza del consumo a rischio, la diagnosi di
consumo
dannoso può essere posta solo in presenza di un danno alla salute del
soggetto;
- alcoldipendenza: insieme di fenomeni fisiologici,
comportamentali e
cognitivi in cui l'uso di alcol riveste per l’individuo una priorità
sempre
maggiore rispetto ad abitudini che in precedenza avevano ruoli più
importanti.
La caratteristica predominante è il continuo desiderio di bere.
Ricominciare a
bere dopo un periodo di astinenza si associa spesso alla rapida
ricomparsa
delle caratteristiche della sindrome”.
Il corposo intervento – che vi invitiamo a leggere – tratta poi diversi
aspetti
del problema alcol:
- inquadramento diagnostico dell’alcol
dipendenza;
- gli accertamenti
e le procedure (devono garantire la privacy e non devono rappresentare
strumenti persecutori lesivi della libertà individuale o tesi ad
allontanare la
persona dalla sua attività lavorativa);
- l’anamnesi alcologica integrata con AUDIT, dove AUDIT (Alcohol
Use
Disorders Identification) è un “test questionario composto da dieci
domande le
cui prime tre sono sufficienti a definire” se la persona che risponde
alle
domande presenti una condizione a rischio relativamente all’assunzione
di
alcol.
Gli autori ricordano nell’intervento che:
- “la sicurezza relativa al consumo
di
alcol sul luogo di lavoro è una parte del complesso problema della
sicurezza sul lavoro aziendale che deve essere garantita in tutti i suoi
aspetti”;
- l’assunzione di alcolici è un “rischio aggiuntivo, di tipo
comportamentale, che può incidere in modo significativo sulla salute e
sicurezza dei lavoratori e di terze persone;
- il rischio di andare incontro ad infortuni sul lavoro legati al
consumo di
bevande alcoliche è proporzionale ai livelli di alcolemia ed aumenta in
maniera
notevole soprattutto in situazioni di ‘alcolemia elevata’;
- le situazioni conclamate di dipendenza sono molto meno frequenti e, se
in
corretta gestione terapeutica, rappresentano un fattore di rischio
contenuto”.
Il gruppo di lavoro ha proposto l’estensione della sorveglianza
sanitaria
obbligatoria alle lavorazioni incluse nell'“Elenco delle attività
lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro
ovvero
per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi – allegato 1
all’intesa
Stato-Regioni e Province Autonome del 16
marzo
2006” (elenco che è riportato per intero nell’intervento).
Dopo aver approfondito alcuni aspetti della sorveglianza
sanitaria obbligatoria, in relazione a obblighi e funzioni di datore
di
lavoro e medico
competente, il documento si sofferma anche sulla valutazione dei
rischi ricordando che:
- anche il consumo di bevande alcoliche rientra nella valutazione dei
rischi
(V.R.);
- “in presenza di attività lavorative che rientrano nell’allegato
dell’intesa
del 16 marzo 2006, il Datore di lavoro deve aggiornare la V.R. con la
valutazione di questo rischio aggiuntivo non strutturale ma di tipo
comportamentale, rappresentato dal consumo di bevande alcoliche;
- dalla V.R. potranno emergere lavorazioni o mansioni ulteriori rispetto
a
quelle dell’allegato per le quali si renda necessario avviare l’intera
procedura;
- il Datore di lavoro dovrà individuare attività alternative ove
collocare
utilmente i lavoratori che risultassero portatori di PPAC in funzione
dei
giudizi di inidoneità del medico
competente;
- il Datore di lavoro dovrà inoltre proibire la somministrazione e
l’assunzione
di bevande alcoliche, anche durante la pause-mensa, ai lavoratori in
elenco”.
L’intervento – che affronta anche i temi dell’informazione e formazione
nei
luoghi di lavoro - si conclude facendo riferimento a due specifiche
categorie
di lavoratori.
Riguardo ai lavoratori autonomi viene indicato che:
- riguardo a questi lavoratori,
che svolgono attività che rientrano nell’elenco, “si dovrebbero
applicare tutti
gli obblighi e le procedure per tutelare la sicurezza, l’incolumità e la
salute
dei lavoratori stessi e di terze persone”;
- “a tal fine è però necessaria una modifica della normativa vigente non
realizzabile con l’accordo in Conferenza Stato Regioni”.
Inoltre i lavoratori che possono essere chiamati in servizio perché
reperibili
(lavoratori in reperibilità), se effettuano attività comprese
nell’“Elenco delle attività lavorative che comportano un elevato rischio
di
infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute
dei
terzi”, hanno “gli stessi obblighi, per quanto riguarda il consumo
di
alcolici, di quando sono in orario ordinario”;
- “l’obiettivo evidente è che , in caso di attivazione della
reperibilità , non
vengano svolte dette attività lavorative a rischio sopra i limiti di
alcolemia
previsti”.
“Punti
fissi
della nuova normativa in materia di assunzione di bevande alcoliche”,
a
cura di Mara Bernardini, Emilio Cipriani e Giuseppe Petrioli,
intervento al
convegno “Alcol e lavoro. analisi della situazione attuale e proposte
per una
normativa migliore” (formato PDF, 634 kB).
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