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D.Lgs. 81/2008: gli obblighi dei datori di lavoro in materia di appalti

D.Lgs. 81/2008: gli obblighi dei datori di lavoro in materia di appalti
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Appalti e costi della sicurezza

12/10/2015

Gli obblighi del datore di lavoro nelle attività in regime di appalto o subappalto. Focus sulla verifica dell'idoneità tecnico professionale di imprese appaltatrici o lavoratori autonomi e sulla valutazione dei costi relativo alla sicurezza.

Roma, 12 Ott – Quali sono gli obblighi che il Decreto legislativo 81/2008 richiede a datori di lavoro nelle attività in regime di appalto o subappalto?
 
Per fornire alle aziende un supporto e un chiarimento riguardo a questi obblighi, riprendiamo la presentazione della guida prodotta dall’ Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario (EBINTER), dal titolo “ Datori di lavoro e lavoratori. Guida pratica agli adempimenti di sicurezza e all’apparato sanzionatorio”, una guida che fa riferimento non solo al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ma anche al contenuto di diversi accordi/intese (Confindustria, settore artigiano, pubblica amministrazione, commercio, ...).

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Obblighi dell'impresa affidataria nei cantieri e nei contratti di appalto
Corso online di formazione per datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese affidatarie che devono verificare in cantiere il rispetto delle prescrizioni di sicurezza dei lavori affidati.
 
Il documento, riguardo al tema degli appalti, si sofferma su vari obblighi correlati al D.Lgs. 81/2008:
- verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi;
- elaborare un unico documento di valutazione dei rischi interferenziali;
- valutare che il valore economico dell’offerta sia adeguato rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza;
- munire il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice di apposita tessera di riconoscimento.
 
Ad esempio si indica che, secondo l’articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione) del Testo Unico, il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, deve verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi con le modalità previste dal
decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g) del D. Lgs. 81/2008, decreto ancora mancante e il cui scopo sarebbe quello di individuare settori e criteri per la  qualificazione delle imprese.
Fino alla data di entrata in vigore di questo decreto la verifica è comunque eseguita attraverso le seguenti modalità:
- acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.445.
Inoltre il datore di lavoro “fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.
E si sottolinea che “i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) devono cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) devono coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva”.
 
Il documento – precedente alle modifiche al decreto 81 sui rischi interferenti operate dal decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 98 del 9 agosto 2013 – affronta il tema dell’elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).
 
Noi ci soffermiamo invece su un altro obbligo - indicato al comma 6 dell’articolo 26 del TU e con riferimento alle gare d’appalto - relativo alla valutazione che il valore economico dell’offerta sia adeguato rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza.
 
La guida indica che nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione,  con alcune eccezioni riportate nel documento, “devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale”.
 
Il comma 6 dell’articolo 26 indica che ‘nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture’. E la norma ricorda che ‘il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione’.
 
Il documento indica che per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, in analogia agli appalti di lavori, “si può far riferimento, in quanto compatibili, alle misure di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003 inserite nel DUVRI ed in particolare:
- le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
- gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
- i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
- le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva”.
 
E la stima dei costi “dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato. Si precisa che anche nell'ipotesi di subappalto gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta nel relativo contratto tra aggiudicataria e subappaltatore. In tal caso, inoltre, il direttore dell'esecuzione è tenuto a verificare che l'appaltatore committente corrisponda i costi della sicurezza anche all'impresa subappaltatrice”.
 
Rimandiamo in definitiva alla lettura integrale della “Guida pratica agli adempimenti di sicurezza” che si sofferma, riguardo agli appalti e ai costi della sicurezza, anche:
- sulla situazione in cui è prevista la possibilità per gli offerenti di presentare varianti, quando il criterio di aggiudicazione della gara è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art.
 76 del Codice dei contratti pubblici) o quando emerge la necessità di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo nei  casi stabiliti dal codice (art. 114 del Codice dei contratti pubblici);
- sulla possibilità di presentare alle amministrazioni aggiudicatrici eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;
- su quali siano i costi della sicurezza non assoggettabili a ribasso.
 
 
 
Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario, “ Datori di lavoro e lavoratori. Guida pratica agli adempimenti di sicurezza e all’apparato sanzionatorio”, Supplemento 1 al N. 1/2011 Anno I del semestrale “EBINTER NEWS - BILATERALITÀ NEL TERZIARIO” (formato PDF, 12.51 MB).
 
 
 
 
RTM
 
 
 
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Rispondi Autore: g palmisano - likes: 0
17/10/2015 (10:44:28)
Ma...il DPR 222/03 non era stato abrogato?...perché allora nn si fa il riferimento alla nuova normativa vigente in materia?...I costi x la sicurezza x lavori ricadenti in art 26 D.lgs 81/08 smi il legislatore nn fa alcun riferimento!!!! L'unico è l'Allegato XV punto 4.1 relativamente ai cantieri in Titolo IV

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