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Progettare i ponteggi come protezione collettiva per i lavoratori

Progettare i ponteggi come protezione collettiva per i lavoratori
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Ponteggi e opere provvisionali

18/01/2016

Un intervento si sofferma sulla possibilità di impiegare ponteggi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture. Come eseguire il progetto? A che regole si può far riferimento?

Roma, 18 Gen – La  Circolare n. 29 del 27 agosto 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), che aveva come oggetto ‘Quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota’, ha risposto positivamente alla domanda se fosse ‘possibile l’impiego di ponteggi di cui all’articolo 131 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., previo specifico progetto eseguito ai sensi dell’art. 133 del citato decreto, come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi in posizione diversa dall’ultimo impalcato del ponteggio”. Secondo la Circolare “si è dell’avviso che è possibile l’impiego di ponteggi di che trattasi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi anche in posizione diversa dall’ultimo impalcato del ponteggio, a condizione che per ogni singola realizzazione ed a seguito di adeguata valutazione dei rischi venga eseguito uno specifico progetto”. Da tale progetto, eseguito nel rispetto del citato articolo 133, “deve tra l’altro risultare quanto occorre per definire lo specifico schema di ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni, del montaggio e dell’esecuzione, naturalmente tenendo conto della presenza di lavoratori che operano, oltre che sul ponteggio, anche in copertura”.

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Montaggio, smontaggio, trasformazione ponteggi
Formazione dei lavoratori - rischi specifici (art. 136 c. 8 D. Lgs. 81/2008, allegato XXI)

Come utilizzare i ponteggi come protezione collettiva per i lavoratori? Come eseguire il progetto? A che regole si può far riferimento?
 
A rispondere a queste importanti domande è un intervento, a cura dell’ing. Francesca Maria Fabiani (INAIL DIT - Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti e Insediamenti Antropici), tratto dal documento Inail “ La sicurezza nei lavori sulle coperture. Sistemi di prevenzione e protezione contro la caduta dall’alto” che raccoglie gli atti di due diversi seminari: “Un cantiere sicuro per riqualificare l’esistente - Lavori in copertura” (Milano, 4 ottobre 2013) e “Lavori su coperture: problematiche, approfondimenti, soluzioni ed indirizzi” (Bologna, 18 Ottobre 2013).
 
L’intervento, dal titolo “I ponteggi come protezione collettiva in relazione ai lavori su coperture”, parte dall’analisi della Circolare per evidenziare “gli elementi fondamentali della adeguata valutazione dei rischi e dello specifico progetto del ponteggio, da eseguire per ogni singola realizzazione”.
 
La relatrice, dopo essersi soffermata sull’autorizzazione alla costruzione e all’impiego (art. 131 Testo Unico) e sulla relazione tecnica (art. 132), ricorda tuttavia che le autorizzazioni rilasciate in Italia per la costruzione e l’impiego dei ponteggi “non prevedono l’utilizzo degli stessi anche come dispositivi di protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture, nel senso che nella relazione tecnica a corredo della autorizzazione non vi è indicazione di questo utilizzo, né in termini di geometria, né in termini di carichi. Un ponteggio autorizzato può essere utilizzato solo per lavorare su di esso e non come protezione per lavorare sulla copertura dell’edificio che si sta costruendo o mantenendo e per il quale il ponteggio è stato predisposto. A meno che, come specificato nella Circolare del MLPS n. 29/2010, per ogni singola realizzazione ed a seguito di una adeguata valutazione dei rischi venga eseguito uno specifico progetto”.
 
Nella relazione – che vi invitiamo a visionare integralmente – si vuole “approfondire il senso di questa condizione”.
 
Innanzi tutto “la scelta del ponteggio come protezione collettiva deve essere motivata”. E “sulla base di una adeguata valutazione dei rischi effettuata per lo specifico cantiere nel quale si opera, il ponteggio deve risultare una adeguata protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulla copertura dell’edificio da manutenere o costruire, eliminando il rischio di caduta dall’alto del lavoratore”.
Ed è evidente che questo ragionamento porta alla necessità di individuare i requisiti prestazionali che deve possedere il ponteggio.
Ricordando che in questo caso oltre a garantire la sicurezza del lavoratore quando vi lavora sopra, il ponteggio deve garantire la trattenuta della eventuale caduta del lavoratore dalla copertura, si sottolinea che i requisiti prestazionali “devono essere verificati in sede di progetto”. E la valutazione dei rischi “risulta quindi strettamente correlata al progetto”.
E dunque “oltre alle azioni riportate nel libretto e quindi considerate nella autorizzazione, occorre valutare anche le azioni dovute al particolare utilizzo del ponteggio e alla possibile contemporaneità di lavoratori sul ponteggio e sulla copertura”.
 
Riassumendo – continua la relazione - il progetto del ponteggio, già autorizzato dal MLPS alla costruzione e all’impiego, da utilizzare anche come protezione nei i lavori su copertura deve contenere la verifica della sua efficacia nei confronti del particolare utilizzo; efficacia intesa come la capacità di trattenere la eventuale caduta del lavoratore che lavora in copertura”. E in questo senso il progetto dovrà contenere:
- “la definizione di opportuni requisiti geometrici del parapetto di sommità: le dimensioni degli spazi fra gli elementi del parapetto dovranno essere tali da impedire il passaggio del lavoratore che eventualmente cadesse dalla copertura;
- la valutazione delle azioni indotte dalla caduta con conseguente definizione di condizioni e combinazioni di carico;
- la verifica strutturale dell’intero ponteggio anche nei confronti delle azioni indotte dalla caduta. Dovranno essere verificati gli elementi del parapetto di sommità, l’impalcato, l’intero ponteggio e soprattutto gli ancoraggi. Tale verifica comporterà la eventuale modifica della struttura per renderla adatta a resistere alle nuove azioni (es. raddoppio dei montanti, aumento del numero di ancoraggi, aumento del numero di correnti nel parapetto di sommità)”.
 
Come regolarsi nell’esecuzione del progetto?
 
La relatrice ricorda che le norme tecniche riguardanti i ponteggi “escludono il caso di impiego degli stessi come protezione per i lavori su coperture (UNI EN 12811-1:2004 Attrezzature provvisionali di lavoro. Parte 1: Ponteggi: Requisiti prestazionali e progettazione generale)”.
Partendo da questo presupposto si indica la norma tecnica UNI EN 13374:2013 – norma “che riguarda i sistemi temporanei di protezione dei bordi, comunemente denominati parapetti provvisori e non si applica ai sistemi di protezione laterale sui ponteggi come esplicitamente espresso al primo paragrafo della stessa”- “quale possibile e utile riferimento progettuale”. Una norma tecnica che può fornire al progettista “dei riferimenti tecnici per la progettazione del ponteggio utilizzato anche come dispositivo di protezione per lavori su coperture”.
 
Dopo un esame dettagliato del possibile riferimento alla norma, la relatrice conclude dunque che la scelta di “utilizzare un ponteggio (già autorizzato dal MLPS) anche come dispositivo di protezione per i lavoratori che svolgono la loro attività su coperture deve essere sempre motivata da una adeguata valutazione dei rischi. La corretta valutazione dei rischi è la premessa per l’individuazione dei requisiti prestazionali che il ponteggio deve possedere per tale utilizzo, non previsto nel libretto. Tali requisiti devono essere verificati in sede di progetto. Inoltre la valutazione dei rischi e quindi il progetto sono correlati e devono essere sempre effettuati, per ogni specifica realizzazione”.
 
Infine non solo la norma UNI EN 13374:2013 fornisce validi riferimenti tecnici (“sia per quanto riguarda la geometria del parapetto, sia per la valutazione delle azioni in gioco, sia soprattutto nel ritenere fondamentali le prove sperimentali per la valutazione dell’efficacia del dispositivo di protezione nei casi di caduta e/o scivolamento da una superficie inclinata”), ma questa norma può essere “la premessa per una futura norma tecnica specifica per i ponteggi utilizzati anche come dispositivi di protezione sui lavori in copertura”.
E chissà – conclude la relatrice – “magari un giorno l’autorizzazione alla costruzione e all’impiego rilasciata dal MLPS prevederà l’utilizzo dei ponteggi anche come protezione per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture”.
 
 
Inail Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti e Insediamenti Antropici, CTE - Consulenza Tecnica per l’Edilizia, “ La sicurezza nei lavori sulle coperture. Sistemi di prevenzione e protezione contro la caduta dall’alto”, atti dei seminari “Un cantiere sicuro per riqualificare l’esistente - Lavori in copertura” e “Lavori su coperture: problematiche, approfondimenti, soluzioni ed indirizzi”, edizione 2014, pubblicazione febbraio 2015 (formato PDF, 3.53 MB).
 
 
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RTM
 
 

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