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E-Learning: Coordinatori e progetti sperimentali sui rischi specifici

E-Learning: Coordinatori e progetti sperimentali sui rischi specifici
Rocco Vitale

Autore: Rocco Vitale

Categoria: Coordinatori

19/06/2013

Un commento alla nota del Consiglio Nazionale degli Ingegneri sulla formazione in e-Learning per i Coordinatori della sicurezza. Il punto sui progetti sperimentali regionali per la formazione specifica dei lavoratori sulla sicurezza. Di Rocco Vitale.

Brescia, 19 Giu - Si deve al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in una recente circolare inviata ai propri consigli provinciali, di fare il punto e dare indicazioni sullo stato dei corsi e dell’aggiornamento previsto dal D. Lgs. 81/2008 ai Coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in relazione al loro svolgimento in modalità e-Learning.
 
Una prima lettura, superficiale e non completa, ha evidenziato e fatto interpretare come il CNI abbia espresso una sorta di “condanna” verso l’e-Learning e su tale metodologia didattica quale sistema formativo.
 
Non è così. Il CNI precisa infatti che “si è convinti, difatti, che – pur con le necessarie cautele e regole tecniche – la formazione a distanza sia destinata a diventare la modalità ordinaria per i corsi di aggiornamento, a prescindere dal settore di riferimento (RSPP piuttosto che Coordinatore per la sicurezza)”.
 
A questo pensiero, però, fa capire la circolare dell’Ordine, non corrisponde la norma e la legge e pertanto lo stesso Ordine si è impegnato a porre uno specifico interpello, circa la possibilità di svolgere online i corsi di aggiornamento, presso la Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro.
Aspettiamo (non so se con fiducia o scarsa fiducia) il parere della Commissione consapevoli che se verrà data una lettura puramente normativa è indubbio che nell’allegato XIV del D. Lgs. 81/2008 non vi sia alcuna menzione alla formazione in e-Learning.
La circolare dell'Ordine degli Ingegneri ci offre l'occasione, come del resto dice la stessa, di fare il punto sulla situazione.


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I soggetti formatori
Il D.Lgs. 81/2008 non prevede nessun accordo tra lo Stato e le Regioni che disciplini l'attività formativa dei Coordinatori e, pertanto, le norme sono quelle previste nell'allegato XIV e nell'articolo 98 del medesimo decreto.
Condivisibile e corretto il richiamo agli "enti bilaterali" che non rientrano tra i soggetti formatori, quindi, non sono autorizzati allo svolgimento dei corsi. Giustamente agli enti bilaterali, nati sulla base della legge Biagi non sono mai state affidati compiti formativi in materia di sicurezza sul lavoro.
Solo la confusione dovuta, da un lato, al non funzionamento degli Organismi Paritetici in tutti i settori di attività e dal sorgere di enti fasulli e semi-fasulli, ha portato alla ribalta una questione di cui nessuno sentiva il bisogno. Arzigogolando tra leggi e norme, contratti di lavoro e rappresentatività, sindacati nazionali e locali, categorie e rappresentanze ipotetiche del mondo del lavoro (legittime per legge ma ininfluenti per gli imprenditori ed i lavoratori) l'unica cosa certa e che molti (troppi) bilaterali fanno solo business. E poi, scusate, una collaborazione non deve essere fatta tra due soggetti con uno scambio collaborativo? Scambio di che cosa tra soggetti formatori ed enti bilaterali (boh?).
 
Trattandosi di corsi specifici e di rilevanza progettuale e professionale risulta naturale che solo i soggetti formatori previsti dal decreto possano svolgere le azioni corsuali e quelle di aggiornamento.
 
Modalità di svolgimento
Nel D.Lgs. 81/2008 non viene precisata la modalità di svolgimento dei corsi per Coordinatore. A dire il vero non è mai indicata la metodologia didattica per nessuna tipologia di corsi. Per cui dire che il Decreto non la prevede non significa nulla. Infatti le metodologie didattiche sono sempre state indicate dagli Accordi Stato Regioni e, nel nostro caso, non essendoci Accordi non vi è nessuna norma. Affermare che nel silenzio della normativa che tali corsi non possono essere organizzati in modalità FAD o e-Learning è una opinione: rispettabile come le altre ma pur sempre una opinione!
 
Richiamare a sostegno di questa tesi atti e delibere regionali vuol dire cadere in un pozzo senza fondo. Le Regioni hanno detto di tutto ed il contrario di tutto. La Regione Sardegna, per citare quella indicata nella circolare del CNI, ricordando che non vi sono Accordi ritiene che non sia possibile, per i Coordinatori, poter fruire del e-Learning. Si dimentica che la stessa regione Sardegna ha autorizzato l'e-Learning per i corsi sui rischi specifici dei lavoratori(!) anche in presenza di un Accordo che non li prevede (se non come sperimentazione).
 
Senza voler impartire a nessuno lezioni di diritto si ricorda sommessamente che esiste una materia definita diritto comparato unita al giuridichese "combinato disposto". In questo senso il legislatore è stato sempre chiaro in tutti gli Accordi indicando la possibilità di svolgere tutti gli aggiornamenti in modalità e-Learning. Il tutto con una logica semplice e concreta: dato che la formazione obbligatoria deve, di norma, essere sempre svolta in aula ed in presenza, con verifica finale, è corretto che l'aggiornamento dei soggetti (che hanno svolto tale formazione, nel caso dei Coordinatori 120 ore) possa essere svolto in modalità online.
 
Più serio sarebbe dire (e fare) che non si dovrebbero svolgere corsi di aggiornamento di 40 ore assieme a cadenza quinquennale, per i Coordinatori, ma suddivisi in corsi di 8 ore annue. In questo modo faremmo un vero e proprio aggiornamento nella logica della formazione continua.
E quale strumento migliore per l'aggiornamento, periodico ed annuale, se non l'utilizzo dell'online per tempestività e facilità. Se il processo di innovazione tecnologica o la ricerca fosse affidata alla normativa staremmo fermi ed immobili nello sviluppo e nella crescita.
 
Corretto e condivisibile, invece, il giusto richiamo del CNI alla prudenza nella scelta dei soggetti che offrono corsi e formazione online soprattutto sui programmi e sulle garanzie. Il mercato italiano, a questo proposito, presenta - non lacune - veri e propri imbrogli. Da società, o associazioni che camuffano aziende, che vendono online scadenti monologhi o letture di articoli che con un questionario di semplici domande si auto dichiarano assolte ed in regola con le norma dell'e-Learning previsto negli Accordi. Corsi che non hanno nessuna interazione tra l'utente ed il soggetto organizzatore. E-tutor confusi con l’assistenza tecnica sull'uso del PC e non formatori esperti e qualificati in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
 
I partecipanti ai corsi
Proporre un corso per Coordinatore di 120 ore in modalità e-Learning non è seriamente né pensabile né fattibile. L’allegato XIV nell’indicare per ogni corso il numero massimo di 60 partecipanti per la parte teorica e a 30 per la parte pratica  ne esclude questa possibilità.
L’online si rivolge a tutti e, ancora, non è stato applicato uno degli strumenti fondamentali dell’e-Learning che prevede la possibilità della creazione delle classi virtuali, ovvero corsi destinati ad un numero specifico di partecipanti.
 
Una sperimentazione potrebbe essere attuata in questa direzione e non rappresenta nessun scandalo o lesa maestà prevedere che la parte teorica normativa e giuridica, per 28 ore, sia svolta in e-Learning. Del resto l’Accordo del 21 dicembre 2011 prevede per i Dirigenti una formazione di 16 ore online e per i Datori di lavoro la formazione online può raggiungere le 24 ore.
 
Non si possono, sempre, usare due pesi e due misure nell’uso dell’e-Learning. Servono regole di base serie per tutti: se un modulo giuridico può essere svolto online deve essere consentito a tutti. Non ha senso che tale norma valga per un soggetto e non sia valida per un altro: sulla base di quali dati scientifici e culturali!
 
Una proposta per le Regioni
Risulta estremamente difficile pensare ad un e-Learning con 20 regolamenti differenti da Regione a Regione, anche se dai primi segnali ci stiamo incamminando su questa strada, in quanto le Regioni stanno già deliberando singoli atti in materia (ndr: si veda alla fine dell’articolo lo stato attuale delle delibere regionali predisposte o in fase di predisposizione per la regolamentazione dei progetti sperimentali in e-learning sulla formazione sui rischi specifici dei lavoratori [1]).
 
Partendo dall’allegato I dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 che traccia, almeno, una serie di punti fermi sulla formazione in e-Learning alle singole regioni viene data facoltà di individuare progetti formativi sperimentali per la formazione specifica [2] dei lavoratori e dei preposti da sviluppare online.
 
Però come si possono dare regole in ambito regionale a valere per la formazione online? Significa che ne sono coinvolti i soggetti formatori residenti nell’ambito territoriale regionale e coloro che fruiscono dell’online possono essere solo i cittadini della regione? E, dato che, l’online non ha confini cosa succede se un cittadino del Veneto frequenta un corso erogato da un ente lombardo? Chi vigilerà sul fatto che ha varcato i confini? Al di là della facile ironia è di difficile comprensione un e-learning regionalizzato. Mentre l’online si apre al mondo qualcuno pensa di poterlo regolamentare nei minuscoli confini delle piccole regioni italiane.
 
Aver introdotto la possibilità di sperimentare modalità di utilizzo dell’e-Learning è una cosa estremamente positiva. Quello che non convince sono i confini regionali. Ripetiamo se un soggetto formatore è autorizzato a sperimentare un nuovo modello corsuale questa sperimentazione vale anche nelle altre regioni?
 
Le Regioni dovrebbero con gli strumenti esistenti (coordinamento tecnico delle Regioni) promuovere e sviluppare la sperimentazione con seri controlli che non possono essere affidati a pur seri e volenterosi funzionari delle ASL. Servono capacità tecniche e professionali, conoscitive ed informatiche per controllare gli enti ed i prodotti erogati nella formazione e-Learning.
 
Altro capitolo interessante da studiare e sviluppare, al di là delle prime indicazioni, riguarda il sistema della “videoconferenza” con le sue potenzialità che potrebbero utilmente accorciare le distanze tra aula ed e-Learning.
Per cui non è sufficiente, come giustamente suggerisce l’Ordine degli Ingegneri, che siano solo gli allievi a prestare attenzione a non farsi ingannare nella ricerca dei corsi online. Spetta agli organi istituzionali scendere in campo, assumersi le proprie responsabilità, con serietà e tempestività. Tutti sanno, si conoscono i nomi, di enti ed aziende, che utilizzando improprie ed inventate collaborazioni ed autorizzazioni con enti bilaterali vendono i corsi online. Hic rhodus hic salta!
 
 
 
 
 
 
 


[1] Allo stato attuale le delibere regionali predisposte o in fase di predisposizione per la regolamentazione dei progetti sperimentali in e-learning sulla formazione sui rischi specifici dei lavoratori sono:
-      regione Lombardia, ha predisposto una bozza già in circolazione tra le parti sociali ma non ancora deliberata contenente le indicazioni sui criteri di realizzazione dei corsi di formazione a distanza in modalità e-learning e l’avvio della sperimentazione;
-      regione Sardegna, ha deliberato il 23.10.2012 che in Sardegna possano essere realizzati dei progetti formativi sperimentali per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti in modalità e-learning;
-      regione Toscana, ha deliberato il 6 maggio 2013 l’individuazione dei criteri per l'approvazione di progetti sperimentali che prevedono l'uso di modalità di apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti.
 
[2] Si ricorda cha la formazione dei lavoratori prevede una parte generale della durata di 4 ore erogabile anche in modalità e-learning e una parte specifica di 4/8/12 ore in relazione al tipo di rischio aziendale da erogarsi in modalità frontale. Per questa formazione specifica l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 prevede che le regioni possano attivare progetti sperimentali che prevedano la modalità e-learning.
 


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