Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

I quesiti sul decreto 81: sull’obbligo di redigere il PSC o il DUVRI

I quesiti sul decreto 81: sull’obbligo di redigere il PSC o il DUVRI
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: I quesiti sul decreto 81

16/04/2014

Un quesito sull’obbligo di redigere il PSC o il DUVRI nel caso in cui un datore di lavoro appalti un’opera edile da realizzare nell’ambito della propria azienda. A cura di Gerardo Porreca.

Bari, 16 Apr – La risposta a un quesito sull’obbligo di  redigere il PSC o il DUVRI nel caso in cui un datore di lavoro appalti un’opera edile da realizzare nell’ambito della propria azienda. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).

Pubblicità
Progetto Sicurezza Cantieri (P.S.C.) - Versione 4.0
Software per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, del fascicolo tecnico per la gestione dei compiti nei cantieri edili

Quesito
Se il datore di lavoro di un’azienda industriale appalta dei lavori di costruzione di un fabbricato da adibire ad uffici, lo stesso è tenuto a redigere il piano di sicurezza e di coordinamento o il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali considerato che il cantiere è installato nell’ambito della sua unità produttiva?
 
Risposta
Per dare una risposta corretta al quesito formulato bisogna avere ben chiara in mente la differenza che c’è fra il committente di cui all’art. 89 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, definito da tale decreto come il soggetto per conto del quale viene realizzata un’opera edile, ed il committente di cui all’art. 26 dello stesso D. Lgs. e cioè il datore di lavoro che affida dei lavori, dei servizi o delle forniture da svolgersi all’interno della propria azienda o di una sua unità produttiva e di conseguenza la differenza che c’è fra gli obblighi che il legislatore ha voluto assegnate ai due soggetti sopraindicati.
 
Di tale argomento lo scrivente ha già avuto modo di occuparsi in occasione della risposta ad un altro quesito pubblicato sul quotidiano del 25/9/2013 di questo stesso sito nel quale, proprio per distinguere i due committenti citati, ha provveduto a definire quello di cui all’art. 89 come “committente dell’opera edile” e quello di cui all’art. 26 come “committente dell’appalto interno” così come del resto provvederà a fare nel seguito di quest’articolo.
 
 
(...)
 
La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:
 
 
 
 
 
Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: Eugenio Roncelli - likes: 0
16/04/2014 (09:52:24)
La risposta sembra corretta se ci si limita all'appalto di oper edili (o di Genio Civile).
Non lo è più nel caso di appatli di impianti: qui anche Porreca, secondo me, commette l'errore.
Volendo si può utilizzare il Titolo IV (e mi pongo seri dubbi su come definire le interferenze con il personale del Committente, ad esempio per gli accessi), ma nulla vieta di rimanere in Titolo I ed utilizzare il DUVRI (che, invece sempplifica il coordinamento)
Rispondi Autore: MASSIMO ZUCCHIATTI - likes: 0
16/04/2014 (14:07:33)
quesiti...con mezza risposta....come porreca vuole...almeno evitateli Buona Pasqua
Rispondi Autore: cinzia gotta - likes: 0
05/07/2018 (09:50:05)
nel caso di un cantiere di una scuola pubblica gia' esistente in cui i lavori sono stati appaltati ad un unica impresa ed e' presente il POS ed il PIANO DI SICUREZZA E' OBBLIGATORIO FARE IL DUVRI

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!