Iscriviti alla Newsletter |
Ricevi ogni giorno le principali notizie sulla sicurezza nei luoghi di lavoro! |
|
![]() | Sicurezza sul lavoro - Coordinatore per la sicurezza - Aggiornamento 40 ore Modello di corso su Slide in formato PowerPoint per formatori sulla sicurezza |
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.| Autore: flavio fantone | 10/04/2013 (16:12:55) |
| sono pubblico dipendente da oltre cinque anni in servizio all'entrata del D.Lgs 494/96 che prevedeva tale fattispecie, non ho fatto finora nessun aggiornamento, li farò ora, se non li faccio prima della scadenza del 15 maggio cosa succede? | |
| Autore: Carlo Comincini | 21/03/2013 (00:18:39) |
| Secondo quanto previsto dal dlgs 81/2008 l'espressione “prima formazione” fa riferimento ai percorsi formativi obbligatori previsti per l’accesso ad un titolo, per l’espletamento di un compito, per l’assunzione di un ruolo; l’espressione “aggiornamento”, invece, fa riferimento ai successivi corsi obbligatori previsti dalle norme per il mantenimento dei titoli o dei requisiti ottenuti anche con la “prima formazione”.
La distinzione è importante perché in molti casi le regole di erogazione dei corsi di formazione sono diverse per l’aggiornamento e la prima formazione. Il contenuto dei corsi sia di prima formazione che del successivo aggiornamento obbligatorio per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione è indicato poi dall’allegato XIV del dlgs. stesso. I principi tramite i quali fornire la formazione, informazione e addestramento per i lavoratori, nel medesimo dlgs, sono disciplinati dagli artt. 37 e seguenti. In questo modo vengono enunciati alcuni principi che tutti gli organismi preposti sono tenuti ad osservare in materia di formazione ed aggiornamento di ciascun lavoratore. Il legislatore ha voluto quindi disciplinare dei canoni e delle modalità da applicare a tutti i lavoratori. L’accordo integrativo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 ritiene infatti l’art. 37 norma disciplinante i principi generali della formazione e considera quindi integrative le altre previsioni che regolamentano in modo dettagliato i contenuti diretti ad esigenze ben definite e particolari di tutela, che richiedano corsi ad hoc. Laddove queste previsioni specifiche e puntuali mancano non si può parlare di norma integrativa, ma il tutto va ricondotto ai principi generali dell’art. 37. L’allegato XIV, pur specificando in maniera precisa il contenuto del corso, manca di altrettanta precisione nell’indicare le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento; in conseguenza di ciò ci si può rifare alle previsioni dettate dall’art. 37 e dai successivi accordi, laddove i principi di queste siano applicabili anche alle figure dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione. Risulta quindi evidente la ratio della norma cioè la finalità di fornire nei modi più consoni un adeguato livello di formazione ed aggiornamento Per quanto riguarda gli aspetti formativi, la figura che più si avvicina ai CSP e ai CSE è quella dei dirigenti di azienda con funzione di RSPP. Entrambe le figure necessitano, per esempio, di un inquadramento normativo della loro mansione, di una adeguata istruzione riguardo la valutazione del rischio, di una adeguata conoscenza delle misure tecniche, organizzative e procedurali. Naturalmente il contenuto specifico del corso varia visto la differente opera da prestare nello svolgere la mansione lavorativa assegnata. I successivi accordi sottoscritti nella conferenza Stato/Regioni hanno rispettato il tenore dell’art. 37, disciplinando in modo preciso e puntuale le modalità di ogni singolo ambito formativo per le qualifiche previste dal medesimo articolo, specificando anche quale momento formativo debba essere svolto in aula e aprendo per alcuni momenti formativi la possibilità della c.d. f.a.d. ( formazione a distanza o e-learning). I medesimi accordi hanno definito cosa debba intendersi per e learning e le regole cui attenersi affinché un corso si possa svolgere con tale modalità. L’interpretazione delle parole “l’apertura a questa nuova tipologia di formazione è riferita dagli accordi a parti limitate della formazione” è da svolgersi secondo il principio sopra indicato. Nel disciplinare, infatti, le modalità con cui viene svolta la formazione al fine di garantire un livello adeguato della stessa, il limite posto dalla norma è riferito non alle figure professionali destinatarie dell'obbligo formativo, bensì ai singoli settori formativi. A conferma di ciò, per esempio, è infatti previsto che la formazione a distanza sia limitata alla “parte individuata dai punti 1 a 5 della formazione dei preposti e i corsi di aggiornamento, ai quali si aggiungono progetti formativi sperimentali ...”. Su queste basi normative il collegio dei Geometri ha promosso, sulla propria piattaforma Geoweb, dedicata alla formazione e-learning, corsi di aggiornamento di 40 ore per i propri iscritti abilitati alla carica di CSP e CSE; l’Ordine degli architetti di Sassari ha emanato un bando dove da la possibilità di svolgere il corso di aggiornamento di 40 ore in modalità e-learning; il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali ha concesso crediti formativi ai corsi in e-learning organizzati dalla Fondazione Opificium per l'aggiornamento on-line dei Coordinatori. Inutile precisare come i corsi forniti da dalle più serie società di formazione siano rispettosi e conformi a tutte le prescrizioni e indicazioni di cui alle sopracitate normative e accordi, mentre solo alcuni corsi in videoconferenza o alcuni altri fatti con semplici slides accompagnate da test on-line, siano da ritenersi non conformi ripsetto agli stesssi accordi. In relazione a quanto scritto finora, riteniamo: che l’interpretazione delle norme in questione, secondo cui poiché non esplicitata per il coordinatore, la f.a.d. non sia valida, non sia conforme ai principi sulla legge in generale, in particolar modo ritieniamo che non rispetti i canoni di interpretazione della legge, così come stabiliti dall’art 12, comma 2, delle pre-leggi, in tema di analogia, che la medesima interpretazione sia contraria al dato normativo previsto dagli stessi Accordi della Conferenza Stato Regione. | |
| Autore: Maristella Carta | 21/02/2013 (12:26:15) |
| Cosa succede se non frequento i corsi di aggiornamento per coordinatori della sicurezza,avendo io l'attestato dell'università per il corso delle 120 ore e un'attestato per il modulo c in data 2007?
Perdo il riconoscimento del corso da 120 ore e dovrei rifrequentarlo? Grazie | |
| Autore: Stefano Del Pozzo | 30/10/2012 (16:48:59) |
| La regione Lombardia ha espresso parere negativo circa la vaidità dei corsi online. Se sei in altra regione ... non so | |
| Autore: Giancarlo Messori | 30/10/2012 (11:10:56) |
| Vorrei più informazioni ufficiali sulla validità di questi corsi on line | |
| Autore: Stefano Del Pozzo | 27/09/2012 (18:21:26) |
| Buongiorno,
il corso di coordinatore per la sicurezza sul cantiere può essere effettuato online? Totalmente oppure c'è una parte online e una in presenza? Dove è possibile reperire questa importante informazione? In internet sono presenti centinaia di corsi online sul coordinatore della sicurezza, ma non è chiaro se il corso è valido a tutti gli effetti o meglio se fornisce un attestato valido a tutti gli effetti. Cordiali saluti | |
| Autore: sandra zanda | 04/04/2012 (12:36:30) |
| Buongiorno...la mia domanda é: il corso di aggiornamento per il Coordinatore di Cantiere,si può fare one line? se sì, è valido su tutto il territorio nazionale,o solo in alcune regioni? nessuno sino a oggi, mi ha saputo dare notizie certe;La ringrazio anticipatamente..Saluti | |
| Esegui il login a Facebook per pubblicare il commento anche sulla tua bacheca |

| Ultimi Documenti inseriti |
questa pagina sul Social Network a cui sei già loggato!