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Linee di indirizzo per il coordinatore in fase di progettazione

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

14/12/2011

Dalle linee di indirizzo della Regione Lombardia per l'attività di Coordinatore per la sicurezza nei cantieri, le indicazioni su obblighi e compiti del coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell’opera.

 
Milano, 14 Dic – Nei giorni scorsi PuntoSicuro ha presentato un documento della Regione Lombardia dal titolo " Linee di indirizzo per l'attività di Coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili", documento elaborato dal laboratorio di approfondimento "Costruzioni" e approvato il 15 novembre 2011 dalla Regione con Decreto n. 10602.
 
Riguardo al documento, che propone strumenti concreti per l’assolvimento degli obblighi in carico ai coordinatori per la progettazione e per l’ esecuzione dei lavori esplicitando tempistiche e modalità di assolvimento, ci siamo soffermati nel precedente articolo su obblighi e compiti del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Ricordiamo che le indicazioni riportate nelle linee di indirizzo sono relative a “attività che se svolte da un coordinatore della sicurezza garantiscono una soglia di minima prestazione a cui un buon tecnico aderisce al fine di svolgere l’incarico in oggetto correttamente ed eticamente”: sono “regole” volontarie che “non sostituiscono in alcun modo i contenuti di legge, ma semplicemente vi si affiancano e integrano le lacune relative a tempistiche e modalità pratiche di assolvimento degli obblighi”.
 
In questo secondo approfondimento del documento non potevamo che soffermarci sul ruolo del coordinatore per la progettazione (CSP), coordinatore che durante la progettazione dell’ opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte deve:
- “redigere il piano di sicurezza e di coordinamento secondo quanto stabilito dalla norma;
- predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera;
- coordinare l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90”, comma 1 del Decreto legislativo 81/2008.
 

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Il documento si sofferma anche su altri aspetti relativi a ruoli, obblighi e responsabilità:
-responsabilità congiunte del committente e del coordinatore per la progettazione: si ricorda che gli Artt. 90, 91 e 93 del D.Lgs. 81/2008 “codificano un intreccio di responsabilità tra committente/responsabile dei lavori e coordinatori; in particolare il committente o il responsabile dei lavori deve attenersi ai principi e alle misure generali di tutela al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i lavori o fasi di lavoro. L'applicazione di queste disposizioni, condivise in fase di progettazione, deve essere coordinata dal coordinatore per la progettazione”. Si sottolinea anche che “la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e)”;
-ruolo e obblighi delle imprese affidatarie: “all' impresa affidataria spetta, in particolare la verifica di congruenza del/i POS della/e impresa/e esecutrice/i rispetto al proprio prima della trasmissione al CSE, e di verificare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e l'applicazione delle disposizioni e prescrizioni del PSC, nonché il coordinamento delle imprese esecutrici a cui ha affidato i lavori in merito al rispetto delle misure di tutela e sicurezza nello specifico cantiere. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. Il Datore di lavoro o i dirigenti e/o preposti dell’ impresa affidataria devono possedere adeguata formazione per l’assolvimento dei compiti previsti”;
-ruolo e obblighi delle imprese esecutrici: alle imprese esecutrici “prima ancora che l’obbligo di attuare - nel singolo cantiere - quanto previsto nel PSC e nel POS, incorre quello di attuare tutte le misure organizzative e gestionali che l’attuale regolamentazione pone in capo ad ogni impresa, in particolare l’obbligo del datore di lavoro di richiedere l’osservanza da parte dei propri dipendenti delle norme vigenti nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro [tra cui quelle del POS] e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali. A questo proposito l’azione del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori - che si affianca, ma non sostituisce, a quella dei datori di lavoro delle imprese esecutrici – “sarà volta a verificare che le imprese esecutrici applichino le disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC”.
 
Riprendiamo per concludere alcuni dei contenuti della tabella presente nel documento e relativa ai compiti del coordinatore in fase di progettazione:
 
-conferimento dell'incarico: “l’incarico di coordinatore è affidato contestualmente all’incarico di progettazione. È auspicabile che l’incarico venga affidato in forma scritta”;
 
-assistenza/informazione sui contenuti della legge al committente: “al momento dell’incarico sino al completamento della stesura del PSC” il CSP informa “in virtù di un dovere deontologico il committente dei suoi obblighi in relazione al D.Lgs 81/08 e s.m.i.”;
 
-coordinamento con il progettista: “la redazione del PSC e dei relativi allegati (programma lavori, fascicolo, lay-out, ecc.) dovrà essere frutto del confronto con l’ equipe di progettazione - Punto 1.1.1 a) allegato XV del T.U.;
 
-sopralluogo preliminare sul sito del cantiere (prima di iniziare la redazione del PSC): “il sopralluogo nel sito oggetto di intervento è ritenuto un adempimento preliminare indispensabile per la redazione del PSC e dovrà essere documentato dal CSP. Il sopralluogo è necessario per l’attuazione dell’art. 100 del T.U.”;
 
-redazione del PSC (“elaborazione progressiva secondo i diversi stati di avanzamento della progettazione”): “il documento deve essere redatto secondo quanto prescritto dall’art. 100 del T.U.”;
 
-documentazione grafica relativa ad una proposta di organizzazione del cantiere (in fase di redazione del PSC): “planimetria del cantiere con dislocazione degli impianti, dei servizi, della viabilità interna e delle connessioni con l’ambiente esterno”;
 
-eventuali Disegni tecnici di supporto al PSC (durante la stesura del PSC): “elaborazione di disegni per l’individuazione di soluzioni tecniche di progetto per la sicurezza in fase di realizzazione (concordate con l’équipe di progettazione)”;
 
-predisposizione di cronoprogramma, dell’analisi dei rischi presenti (con riferimento all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa) e dell’analisi delle interferenze con terzi: “il CSP nella stesura del PSC predisporrà un programma temporale dei lavori (cronoprogramma); il cronoprogramma dovrà evidenziare: le fasi di lavoro e il tempo stimato per la loro esecuzione; le interferenze (sovrapposizioni spaziali e/o temporali). Le sovrapposizioni spaziali e temporali delle attività dovranno essere oggetto di apposita analisi e valutazione nel PSC. Il PSC dovrà in ogni caso avere una sezione dedicata all’analisi delle eventuali interferenze con terzi (altri cantieri limitrofi, attività limitrofe, circolazione di zona, attività all’interno di siti produttivi, abitazioni, ambienti occupati in genere, ecc.). Si dovranno predisporre le regole generali per il coordinamento all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi collettivi ; così come il coordinamento, l’organizzazione e la reciproca informazione fra datori di lavoro e lavoratori autonomi”;
 
-costi della sicurezza: “la quantificazione deve essere effettuata secondo quanto previsto dal punto 4 dell’allegato XV del T.U.”;
 
-predisposizione del fascicolo: “da predisporre tenendo conto delle specifiche contenute nei testi di legge. Il fascicolo deve essere dotato di procedure e schemi che permettano di programmare nel tempo l’accesso e le attività di manutenzione dell’opera, con particolare riferimento ai tetti, mensole, volumi tecnici, ballatoi, vetrate, cupole, coperture, facciate, ecc.”;
 
-eventuali elaborati grafici di completamento del fascicolo, forniti dai progettisti: “integrazione con inserimento di elaborati grafici per l’individuazione e la progettazione di elementi tecnici in opera, finalizzati alla sicurezza in fase di manutenzione, concordati con l’équipe di progettazione”;
 
-riesame del PSC e del fascicolo e dei documenti allegati (al termine dell’elaborazione dei documenti): “il CSP, a seguito della redazione del PSC e relativi allegati dovrà procedere al riesame dei documenti emessi secondo i seguenti criteri di qualità: verifica dell’applicazione della normativa, verifica della presenza di tutti gli allegati di legge, verifica che sia stata correttamente predisposta la valutazione dei rischi e che siano state individuate le misure preventive e protettive”;
 
-consegna al Committente del PSC e fascicolo (“al completamento del riesame della documentazione e prima della gara o richiesta di offerta”): tramite specifica comunicazione e in modo che il committente possa ottemperare agli obblighi di cui all’art. 101 del T.U”.
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 


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Rispondi Autore: Eugenio Roncelli - likes: 0
14/12/2011 (09:11:23)
Mi chiedo che senso abbia questo documento della Regione Lombardia che non fa altro che ripetere quanto già previsto dal Dlgs 81/08.
Inutile documento, che aumenta solo la confusione giuridica.
Rispondi Autore: eustachio filoni - likes: 0
14/12/2011 (19:55:46)
in Italia il "delirio legis" ha raggiunto livelli mostruosi - questo non è piu' lavorare

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