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Omaggio a Gerardo Porreca: dai cantieri alla vigilanza del datore di lavoro
Brescia, 14 Lug – Per ricordare l’importante attività comunicativa dell’ingegnere Gerardo Porreca, un nostro storico collaboratore che è recentemente scomparso, il nostro giornale ha deciso di ripubblicare alcuni suoi articoli e contributi.
Sono contributi che mostrano come nella sua collaborazione, che è iniziata nel 2008 e si è distinta per competenza e chiarezza, l’ ingegner Porreca abbia portato tutta la sua esperienza, più che trentennale, maturata presso il Servizio Ispezione del lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro di Bari.
Anche se alcuni contenuti pubblicati oggi potrebbero non tener conto delle indicazioni normative più recenti, rimangono evidenti sia la sua capacità di analisi che l’efficacia nell’offerta di strumenti e indicazioni utili ai nostri lettori e a tutti coloro che si occupano della gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
Oggi ci soffermiamo brevemente sulla presentazione di due diverse sentenze:
- Omaggio a Gerardo Porreca: sulla definizione di cantiere e il decreto 81
- Omaggio a Gerardo Porreca: sulla vigilanza del datore di lavoro
Omaggio a Gerardo Porreca: sulla definizione di cantiere e il decreto 81
A testimoniare la sua esperienza di vigilanza ispettiva riprendiamo un articolo del 2024 in cui l’ingegnere, nel presentare una sentenza della Corte di Cassazione, affronta una problematica in cui lui “si è spesso imbattuto nel corso della sua attività di vigilanza ispettiva nei cantieri temporanei o mobili per la risoluzione della quale ha dovuto prendere le proprie decisioni direttive che oggi riscontra essere state in linea con gli insegnamenti della suprema Corte di Cassazione e della giurisprudenza”.
La problematica è quella della “individuazione dell’obbligo da parte del committente di nominare un coordinatore per la sicurezza quando l’opera realizzata per suo conto viene eseguita in più fasi in ognuna delle quali opera una sola impresa anche diversa da quella che ha lavorato nella fase precedente, con l’apertura e chiusura successiva quindi di più cantieri che si avvicendano nei lavori”. In altre parole – continua Porreca – “se ci si trova dinanzi a una organizzazione del genere c’è da decidere se, ai fini dell’obbligo da parte del committente di nominare un coordinatore per la sicurezza, si ha a che fare con un unico cantiere nel quale operano più imprese o con più cantieri distinti nei quali opera un’unica impresa specie se i lavori sono legati a titoli autorizzativi diversi”.
A questo proposito, Porreca si sofferma sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 34387 del 12 settembre 2024 della Sezione IV penale.
Il caso esaminato dalla Cassazione riguarda un coordinatore per la sicurezza condannato per omicidio colposo a seguito della morte di un lavoratore caduto da un fabbricato in ristrutturazione, privo di protezioni. L'accusa mossa al coordinatore è di non aver predisposto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), mentre la sua difesa sostiene che non sussisteva l'obbligo di redigere il PSC, argomentando che l'opera prevedeva fasi successive con un'unica impresa per volta, implicando l'esistenza di due distinti cantieri anche distanti nel tempo e legati a titoli edilizi diversi.
In questo caso la Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile e la posizione dell'imputato erronea. In particolare, in merito alla nozione di cantiere unico, la Corte suprema “ha precisato che, ai fini dell'obbligo da parte del committente di nominare il coordinatore per la sicurezza, la
nozione di cantiere va rapportata all'opera da realizzare e la sua cessazione è determinata dalla effettiva ultimazione di tutti i lavori ad essa inerenti; il sopraggiungere di nuovi provvedimenti di autorizzazione dei lavori evidenziato dal ricorrente, ha inoltre aggiunto, non ha muta sostanzialmente l'identità del cantiere, che è determinata dall'opera, per come inizialmente progettata e via via definita, sino al completamento, anche in forza di varianti”. E una conferma di questo si può desumere – sostiene la Corte di Cassazione - dalla lettura dell'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 che “prevede l'obbligo della notifica preliminare nel caso in cui in un cantiere nel quale opera una singola impresa la cui entità presunta di lavori sia inferiore a duecento uomini-giorno subentri una seconda impresa per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera”.
Rimandiamo chiaramente alla lettura integrale del suo contributo.
Omaggio a Gerardo Porreca: sulla vigilanza del datore di lavoro
Veniamo, invece, ad un suo altro articolo del 2024 che torna su un tema delicato più volte trattato anche dal nostro giornale: l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro.
In questo caso viene presentata la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione IV penale, n. 23049 del 10 giugno 2024 e si indica che sono diversi i “principi richiamati dalla Corte di Cassazione in questa sentenza” connessi ad una “consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. E il caso oggetto del procedimento penale ha riguardato “un infortunio accaduto a un lavoratore dipendente di una azienda agricola che, mentre era intento a pulire un macchinario mediante l’utilizzo di soda caustica, ha subito delle lesioni agli occhi e un indebolimento permanente della vista per essere stato colpito da tale sostanza venuta in contatto con gli occhi”. Il lavoratore non aveva ricevuto formazione specifica per l'uso di agenti chimici pericolosi, né gli erano stati forniti i necessari dispositivi di protezione individuale (DPI), che peraltro non erano neanche presenti in azienda in condizioni adeguate.
La Cassazione ha richiamato diversi principi consolidati, ad esempio in relazione all’ obbligo di vigilanza: il datore di lavoro deve vigilare per impedire l'instaurazione di prassi pericolose e illegittime ("contra legem"), anche se nate o accettate con il consenso di un preposto. La sua ignoranza di tali prassi non lo esime da colpa: ‘ove si verifichi un incidente in conseguenza di una tale prassi instauratasi con il consenso del preposto, l'ignoranza del datore di lavoro non vale ad escluderne la colpa, integrando essa stessa la colpa per l'omessa vigilanza sul comportamento del preposto’.
La sentenza si sofferma anche sull’importanza della formazione (‘l'attività di formazione del
lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro’) e su come intendere l’eventuale abnormità del comportamento del lavoratore.
Ricordiamo, in conclusione, che attraverso questo link è possibile consultare l’archivio di tutti gli articoli scritti dall’ingegnere Gerardo Porreca per PuntoSicuro.
RTM
Scarica le sentenze e la normativa di riferimento:
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Pubblica un commento
| Rispondi Autore: GIUSEPPE CATERINA | 14/07/2025 (13:58:00) |
| Carissimo Gerardo, dall'alto continua la tua opera di vigilanza insinuando nella mente di chi opera il vero senso e opportunità della sicurezza sul lavoro. Averti conosciuto mi ha aiutato a crescere e ciò ha fatto nascere una particolare amicizia che va oltre la stima personale perchè ha dato un senso al nostro operato, anche se in posizioni "contrapposte" per i ruoli ma di reciproco rispetto delle regole. Grazie Gerardo, anche a nome di tanti altri che hanno apprezzato il tuo valore umano, prima di tutto. Ciao. Pino Caterina | |
