Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
I quesiti sul decreto 81: Titolo IV e procedure standardizzate
Bari, 6 Nov – Sulla possibilità o meno per le aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV di ricorrere alle procedure standardizzate sulla valutazione dei rischi. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Quesito
E’ vero quanto mi hanno riferito e cioè che le aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 non possono, secondo quanto indicato nell’art. 29 dello stesso decreto, ricorrere alle procedure standardizzate sulla valutazione dei rischi?
Risposta
Il quesito formulato dal lettore è sostanzialmente finalizzato a conoscere se le aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. e cioè quelle che operano nei cantieri temporanei o mobili e che occupano fino a 50 lavoratori hanno la facoltà di ricorrere o meno alle procedure standardizzate sulla valutazione dei rischi di cui al Decreto Interministeriale 30/11/2012 entrato in vigore il 4/2/2013. Nel quesito viene evidentemente fatto riferimento al testo del comma 7 dell’art. 29 del D. Lgs. n. 81/2008 così come era riportato scritto nella versione originaria del D. Lgs. medesimo e non al testo successivamente modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106.
(…)
La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Pubblica un commento
Rispondi Autore: Pietrantonio Pacella - likes: 0 | 06/11/2013 (08:56:59) |
Senza aver letto la risposta di Porreca la risposta è sicuramente no! Cordiali saluti |
Rispondi Autore: Filippo B. - likes: 0 | 06/11/2013 (09:13:22) |
Ovviamente non si possono applicare..basta leggere per bene la normativa..condivido il pensiero dei colleghi |
Rispondi Autore: Claudio Nini - likes: 0 | 06/11/2013 (09:14:14) |
la risposta secondo me è NO, per una serie di OVVI motivi per i quali non occorre certo una laurea in legge....colleghi usiamo la nostra testa....sempre |
Rispondi Autore: Emanuele Desogus - likes: 0 | 06/11/2013 (09:49:42) |
6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 28. |
Rispondi Autore: Alessandro Lorenti - likes: 0 | 06/12/2013 (11:01:29) |
articolo 7 le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguente aziende: a)aziende di cui all'art 31 comma 6 b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici biologici , da atmosfere esplosive cancerogeni mutageni e connessi all'esposizione dell'amianto. c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto QUINDI LA RISPOSTA è NO |
Rispondi Autore: Alessandro Lorenti - likes: 0 | 06/12/2013 (11:12:45) |
il punto c) è stato soppresso dal 106/09 ma se leggete il punto b) fa riferimento a rischi che in cantiere troviamo sempre.. ha ragione il collega, usiamo la testa cordiali saluti |
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0 | 07/12/2013 (18:10:20) |
In realtà la lettera c è stata soppresso per permettere di allargare alle attività di cantiere il ricorso alle procedure standardizzate, a come è stato sottolineato in cantiere ci sono sempre le sostanze chimiche di cui alla lettera b ... |