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I quesiti sul decreto 81: Titolo IV e procedure standardizzate

I quesiti sul decreto 81: Titolo IV e procedure standardizzate
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Rischi da agenti biologici

06/11/2013

Sulla possibilità o meno per le aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV di ricorrere alle procedure standardizzate sulla valutazione dei rischi. A cura di G. Porreca.

Bari, 6 Nov – Sulla possibilità o meno per le aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV di ricorrere alle procedure standardizzate sulla valutazione dei rischi. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
E’ vero quanto mi hanno riferito e cioè che le aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 non possono, secondo quanto indicato nell’art. 29 dello stesso decreto, ricorrere alle  procedure standardizzate sulla valutazione dei rischi?

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Risposta
Il quesito formulato dal lettore è sostanzialmente finalizzato a conoscere se le aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. e cioè quelle che operano nei cantieri temporanei o mobili e che occupano fino a 50 lavoratori hanno la facoltà di ricorrere o meno alle procedure standardizzate sulla valutazione dei rischi di cui al Decreto Interministeriale 30/11/2012 entrato in vigore il 4/2/2013. Nel quesito viene evidentemente fatto riferimento al testo del comma 7 dell’art. 29 del D. Lgs. n. 81/2008 così come era riportato scritto nella versione originaria del D. Lgs. medesimo e non al testo successivamente modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106.
 
(…)
 

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Rispondi Autore: Pietrantonio Pacella - likes: 0
06/11/2013 (08:56:59)
Senza aver letto la risposta di Porreca la risposta è sicuramente no!
Cordiali saluti
Rispondi Autore: Filippo B. - likes: 0
06/11/2013 (09:13:22)
Ovviamente non si possono applicare..basta leggere per bene la normativa..condivido il pensiero dei colleghi
Rispondi Autore: Claudio Nini - likes: 0
06/11/2013 (09:14:14)
la risposta secondo me è NO, per una serie di OVVI motivi per i quali non occorre certo una laurea in legge....colleghi usiamo la nostra testa....sempre
Rispondi Autore: Emanuele Desogus - likes: 0
06/11/2013 (09:49:42)
6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 28.
Rispondi Autore: Alessandro Lorenti - likes: 0
06/12/2013 (11:01:29)
articolo 7
le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguente aziende:
a)aziende di cui all'art 31 comma 6
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici biologici , da atmosfere esplosive cancerogeni mutageni e connessi all'esposizione dell'amianto.
c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto

QUINDI LA RISPOSTA è NO
Rispondi Autore: Alessandro Lorenti - likes: 0
06/12/2013 (11:12:45)
il punto c) è stato soppresso dal 106/09 ma se leggete il punto b) fa riferimento a rischi che in cantiere troviamo sempre.. ha ragione il collega, usiamo la testa
cordiali saluti
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
07/12/2013 (18:10:20)
In realtà la lettera c è stata soppresso per permettere di allargare alle attività di cantiere il ricorso alle procedure standardizzate, a come è stato sottolineato in cantiere ci sono sempre le sostanze chimiche di cui alla lettera b ...

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