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Medico competente: l’obbligo di collaborare alla valutazione dei rischi

Anna Guardavilla

Autore: Anna Guardavilla

Categoria: Medico competente

02/03/2012

Una seconda sentenza del Tribunale di Pisa di condanna di un medico competente per omessa collaborazione alla valutazione dei rischi entra nel dettaglio delle modalità di adempimento di tale obbligo. A cura di A. Guardavilla.

Milano, 2 Mar - Per la seconda volta nel giro di un anno il Tribunale di Pisa (Sezione Penale, con sentenza 7 dicembre 2011 n. 1756) ha condannato un medico competente per il reato di omessa collaborazione alla valutazione dei rischi. La prima volta lo aveva fatto con una nota sentenza ( 13 aprile 2011 n. 399) che aveva rappresentato - per quanto risulta - la prima sentenza di condanna di un medico competente per violazione dell’art. 25 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08, disposizioneai sensi della quale il medico competente “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria…”.
 
Questa seconda volta l’azienda per la quale il medico competente effettuava la propria prestazione professionale svolgeva attività di conservazione, immagazzinamento e commercio di pellami ed era in regime di autocertificazione perché al di sotto dei dieci dipendenti. Il datore di lavoro aveva prodotto all’ASL, in occasione di una visita ispettiva, una semplice autocertificazione e non era stato “in grado di documentare - mediante referti di analisi, predisposizione di misure sanitarie ecc. - che quei rischi [cui si fa riferimento in sentenza, ovvero biologico, di scivolamento, di inalazione dei gas di scarico prodotti dai carrelli elevatori e di cadute dall'alto, n.d.r.] fossero stati effettivamente individuati e controbilanciati con idonee misure di tutela sanitaria.” Inoltre l’organo di vigilanza aveva accertato la “mancata istituzione del servizio di primo soccorso dato che non era stato sostituito il lavoratore che vi era addetto, nel frattempo collocato a riposo.”


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Nell’intento di ottemperare alle prescrizioni ricevute, il datore di lavoro e il medico competente avevano elaborato con l’ausilio dell’RSPP un documento di valutazione dei rischi che però secondo il Tribunale “non ovviava agli specifici rilievi formulati dagli organi di vigilanza dal momento che - per rimanere agli addebiti concernenti la figura del medico competente - non individuava né prevedeva misure di contenimento del rischio biologico e del rischio di inalazione dei gas di scarico”.
Il mancato adempimento alla prescrizione impartita veniva segnalato così alla Procura della Repubblica. Solo tardivamente, con una memoria difensiva, il medico competente adempiva producendo una “integrazione al documento di valutazione dei rischi […] col quale essa [l’imputata – medico competente, n.d.r.] prendeva finalmente in considerazione il rischio biologico, per il quale prescriveva come contromisura una terapia vaccinale, il rischio di inalazione dei gas di scarico, per il quale prescriveva analisi più approfondite da parte del datore di lavoro sulle conseguenze dell’impiego dei carrelli elevatori, e infine dava atto di aver provveduto a formare con un corso di 12 ore un nuovo addetto al servizio di primo soccorso.”
 
Questi sommariamente i fatti. Di grandissimo interesse è a questo punto la parte “in diritto” della sentenza, in cui il Tribunale affronta le numerose problematiche inerenti le modalità di adempimento, da parte di un medico competente, dell’obbligo di collaborare alla valutazione dei rischi. Trattandosi di sentenza lunga e articolata - di cui si consiglia la lettura integrale – si sintetizzano qui di seguito i principali passaggi interpretativi sui punti controversi e le conclusioni cui perviene il Tribunale punto per punto.
 
1)          Il nuovo “statuto professionale” del medico competente dopo il decreto 106/2009
 
Il Tribunale parte dalla premessa che “i più recenti interventi del legislatore hanno sensibilmente modificato la figura professionale del medico competente, aggiungendo alle sue tradizionali attribuzioni in materia di sorveglianza sanitaria […] il nuovo ruolo di consulente del datore di lavoro in materia di valutazione dei rischi” e che la ratiodella norma incriminatrice sia “quella di stimolare, con la comminatoria della sanzione penale, l'adeguamento della figura del medico competente alle nuove attribuzioni - e in definitiva alla nuova mentalità professionale - che gli sono state assegnate)”.
E pur ammettendo che l’inserimento della sanzione penale dell’arresto o dell’ammenda all’interno dell’art. 58 del decreto 81/08 nel 2009 (con il decreto 106) non è stata esente da critiche da parte di autorevoli voci nell’ambito del dibattito scientifico, dal momento che “come evidenziato dai commentatori più avvertiti, è indubbio che si sia creata per questo verso una evidente disarmonia all'interno del sistema di prevenzione e protezione dal momento che tra le due figure professionali ugualmente gravate del ruolo di ausiliario del datore di lavoro in materia di valutazione dei rischi (il responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dall'art. 33 e il medico competente) è stato assegnato rilievo penale solo alla mancata collaborazione di quest'ultimo, e non invece a quella del primo”, nondimeno il Giudice di Pisa parte dal presupposto che questo è il “sistema normativo oggi vigente” e che la priorità per gli interpreti a questo punto è rappresentata dall’“individuazione dell'esatto contenuto precettivo della norma, stante l'evidente genericità del modello di condotta sanzionato come doveroso.”
 
2)          La collaborazione del medico competente nelle aziende in regime di autocertificazione
 
Il Tribunale ricorda che “le modalità semplificate di valutazione dei rischi previste dall'art. 29 5° comma, se da un lato legittimano il datore di lavoro a non redigere un formale D.V.R. emettendo in sua vece una semplice autocertificazione, dall'altro lato non lo esonerano dall'obbligo di procedere comunque alla valutazione dei rischi, alla quale il medico competente deve dunque prestare la sua doverosa collaborazione.”
E, ancor di più, secondo Cass. Pen. 3.3.2011 n. 23968, richiamata in sentenza, “integra il reato previsto dall'art. 4 comma secondo del D. Lgs. 19.9.1994 n° 626 l'omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro di un'azienda che occupi fino a dieci addetti, in quanto le modalità semplificate di adempimento degli obblighi in materia di valutazione dei rischi, previste per tali aziende dal comma undicesimo della citata disposizione, non esonerano il datore di lavoro dall'obbligo di predisporre e tenere il predetto documento.”  (Cfr. su questo A. Guardavilla, La collaborazione alla VR da parte del MC in aziende autocertificate, www.anma.it, Nota a Cass. Pen. n. 23968/2011.)
 
3)          Dove finisce l’obbligo del datore di lavoro e dove inizia quello del medico competente rispetto alla valutazione dei rischi: il “perimetro” dell’obbligo del medico
 
Il Giudice di Pisa precisa che “ciò che si chiede al medico competente non è l'adempimento di un obbligo altrui (la redazione del D.V.R.). ma lo svolgimento del proprio obbligo di collaborazione, vale a dire l'esauriente sottoposizione al datore di lavoro dei rilievi e delle proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionali in materia sanitaria.” E, di conseguenza, “una volta che il medico competente abbia assicurato quanto sopra, egli ha esaurito il perimetro della sua condotta doverosa, con l'ovvia conseguenza che l'eventuale ulteriore inerzia del datore di lavoro diverrebbe costitutiva di esclusiva responsabilità penale di quest'ultimo.”
 
4)          Il medico competente ha l’obbligo di collaborare non solo su richiesta del datore di lavoro ma anche in base alle conoscenze acquisite “di sua iniziativa”
 
La questione è: il medico competente deve prestare la sua collaborazione col datore di lavoro di sua iniziativa o solo previa richiesta di quest’ultimo? In caso di totale inerzia del datore di lavoro rispetto all’attivazione della procedura della VR, la condotta omissiva del medico ha rilievo penale?
Il Tribunale fornisce una risposta a questo quesito partendo dalla distinzione tra elementi di conoscenza che il medico competente riceve dal datore di lavoro, mancando i quali il medico non può avere la possibilità materiale di collaborare alla valutazione dei rischi, e informazioni che il medico “può e deve acquisire di sua iniziativa”. E quindi, “mentre è evidente che il medico competente non può essere chiamato a rispondere dell’omessa valutazione dei rischi la cui conoscenza gli era impedita dall'inerzia del datore di lavoro [ad es. per omissione dell’obbligo di fornire le informazioni di cui all’art. 18 comma 2, n.d.r.], lo stesso non può dirsi per quei profili di rischio che egli poteva e doveva conoscere di scienza propria in virtù dei canali officiosi di acquisizione dei dati da ultimo menzionati. In questo secondo caso deve ritenersi che rientri nei compiti di collaborazione prescritti dall art. 25 l'obbligo di segnalare al datore di lavoro tutti i profili di rischio di cui il medico competente sia comunque venuto a conoscenza unitamente all'indicazione delle misure di tutela ritenute necessarie, senza bisogno di attendere di essere a ciò richiesto dall'imprenditore.”
 
5)          Anche le violazioni solo parziali (e solo caratterizzate da colpa) dell’obbligo di collaborare alla valutazione dei rischi possono avere rilevanza penale
 
Secondo il Tribunale “la sanzione penale, nella intenzionale genericità del precetto introdotto dall'art. 58 lett. c) colpisca ogni inosservanza dell'obbligo di collaborare, anche se solo parziale, e anche se sorretta dal solo elemento soggettivo della colpa.”
Assume pertanto rilevanza secondo il Giudice di Pisa“non soltanto l'omissione intenzionale della collaborazione (che è eventualità invero difficilmente ipotizzabile per un professionista remunerato ad hoc) ma anche la collaborazione colposamente incompleta, imperita, inadeguata”.
 
Questi gli approdi interpretativi cui perviene il Tribunale di Pisa con la recente sentenza del dicembre 2011, che in alcuni punti si ricollega - benché non esplicitamente - alla precedente sentenza del medesimo Tribunale  ( 13 aprile 2011 n. 399) di cui la pronuncia appena commentata rappresenta una più complessa e articolata evoluzione.
Nel caso della precedente sentenza dell’aprile 2011, di rilevanza fondamentale risultava la circostanza che il protocollo sanitario fosse incongruente e scollato rispetto al documento di valutazione dei rischi: “gli organi ispettivi hanno verificato alcune incongruenze tra quanto risulta nel documento di valutazione dei rischi aziendali rispetto al protocollo sanitario adottato dal medico. Peraltro, a seguito delle prescrizioni formulate dall’USL, la ditta ha provveduto ad inviare un documento che teneva conto esattamente delle indicazioni del medesimo organo ispettivo, il che conferma l’esattezza delle stesse”.
 
 
Tribunale di Pisa - Sezione Penale - Sentenza 7 dicembre 2011 n. 1756 - Condannato un medico competente per il reato di omessa collaborazione alla valutazione dei rischi.
 
Anna Guardavilla


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Rispondi Autore: attilio macchi - likes: 0
02/03/2012 (11:42:36)
Senza voler passare per un giustizionalista dico: era ora! Mi piacerebbe fare un indagine conoscitiva unidirezionale sui tecnici della prevenzione e i loro rapporti e risposte con i medici competenti...troppo facile elencare gli esami da fare, a volte aggiungendone qualcuno...
Rispondi Autore: Graziano Frigeri - likes: 0
06/03/2012 (21:56:34)
Contrariamente all'interlocutore precedente ritengo questa sentenza, per essere gentile, assai "creativa". Intendiamoci, il Medico Competente quando sbaglia rispetto a suoi obblighi va punito, così come andrebbe punito il RSPP. Personalmente ho sempre sostenuto come assolutamente doverosa la collaborazione alla VDR, e ho sempre invitato i medici competenti a non accontentarsi di "firmare per presa visione" i DVR. Ma con questa sentenza, anche se a parole lo si nega, di fatto si trasla sul MC un obbligo che è del datore di lavoro: il MC deve collaborare, ma la VDR è e rimane un obbligo del Datore di Lavoro, e non è concepibile che se un datore di lavoro non fa la VdR, o la fa incompleta, ciò ciò possa essere imputato in tutto o in parte alla "mancata collaborazione" del MC, che oltretutto viene concepita come "a prescindere" da una richiesta attiva del DL. In pratica, secondo il creativo Tribunale di Pisa, il MC dovrebbe "surrogare" il datore di lavoro inerte: una vera aberrazione giuridica. Credo che in appello ne vedremo delle belle!
Rispondi Autore: attilio macchi - likes: 0
06/03/2012 (23:59:11)
In riferimento al Sig. Frigeri, propongo che forse è meglio dichiararsi. Io sono un tecnico della prevenzione e cosa vuole che pensi di un MC che mi dice di fargli il registro degli esposti...parlo di cancerogeni...in fondo solo un parere dettato dall'esperienza, anche oggi ne parlavo amichevolmente all'ASL e a parte l'empatia corporativa (sempre medici del lavoro) mi confermava, amichevolmente, che è proprio così nella maggior rparte dei casi...ma forse è una situazione border line la mia...Sono d'accordo solo che in appello ne vedremo delle belle...ci resta solo da scoprire per chi...cordialità.
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
29/11/2013 (19:46:23)
La Cassazione ha confermato la sentenza di condanna consolidando di fatto l'indirizzo applicativo della normativa vigente inaugurato dal Tribunale di Pisa. Non è vero che la sentenza del Tribunale translava un obbligo del datore di lavoro, il Medico Competenze ha un proprio obbligo, per legge, di collaborare ATTIVAMENTE alla valutazione dei rischi per la sola parte che gli compete, che è appunto una parte. Dura lex sed lex. Così prevede l'articolo 25 c. 1 del D.Lgs. n. 81/2008, occorre prenderne serenamente atto e adeguarsi. Cassazione Penale, 15 gennaio 2013, n. 1856 - Responsabilità di un medico competente per mancata collaborazione nella valutazione dei rischi e negli altri adempimenti necessari
Responsabilità di un medico competente presso l'azienda T. s.r.l. perchè non collaborava con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
Condannato in primo grado, ricorre in Cassazione - Rigetto.
"Osserva il Tribunale che la prospettazione della difesa, secondo la quale, in considerazione del fatto che l'obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi ricade esclusivamente sul datore di lavoro ed il "medico competente" non potrebbe ad esso surrogarsi nell'adempimento, così che la responsabilità della mancata predisposizione del documento non potrebbe in nessun caso essere fatta ricadere sul "medico competente", non è condivisibile, in quanto allo stesso non è affatto richiesto l'adempimento di un obbligo altrui quanto, piuttosto, lo svolgimento del proprio obbligo di collaborazione, espletabile anche mediante l'esauriente sottoposizione al datore di lavoro dei rilievi e delle proposte in materia dì valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionali in materia sanitaria.

Viene così delimitato l'ambito degli obblighi imposti dalla norma al "medico competente", adempiuti i quali, l'eventuale ulteriore inerzia del datore di lavoro resterebbe imputata a sua esclusiva responsabilità penale".

Afferma la sentenza che il medico aziendale è un collaboratore necessario del datore di lavoro, dotato di professionalità qualificata per coadiuvarlo nell'esercizio della sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro dove essa è obbligatoria, aggiungendo che la sorveglianza sanitaria, pur costituendo un obbligo per il datore di lavoro per la tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori, deve essere svolta attraverso la collaborazione professionale del medico aziendale.

Del resto, il ruolo di consulente del datore di lavoro è stato attribuito anche al RSPP, osservando che lo stesso, sebbene privo di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale, svolge il compito di prestare "ausilio" al datore di lavoro nella individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e nella elaborazione delle procedure di sicurezza, nonché di informazione e formazione dei lavoratori come disposto dall'articolo d.P.R. 303/1956. Da ciò consegue che, pur restando il datore di lavoro il titolare della posizione di garanzia nella specifica materia, facendo a lui capo l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, non può escludersi una concorrente responsabilità per il verificarsi di un infortunino possa profilarsi anche nei confronti di detto responsabile il quale, ancorché privo di poteri decisionali e di spesa tali da consentire un diretto intervento per rimuovere le situazioni di rischio, può rispondere del fatto quando sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.

Deve dunque ritenersi corretta la funzione consultiva attribuita al "medico competente" nell'ambito del rapporto di collaborazione che la legge gli attribuisce ma una eccessiva delimitazione di tale ruolo nei termini indicati in ricorso non può ritenersi corretta.

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