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L'individuazione obbligatoria del medico coordinatore

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Sanità e servizi sociali

17/02/2012

L'organizzazione della sorveglianza sanitaria tra autonomia e coordinamento obbligatorio: nel caso di più medici competenti è obbligatoria l'individuazione del medico coordinatore. La conferma in una recente sentenza del TAR Abruzzo. Di Rolando Dubini.

 
Milano, 17 Feb - Il testo unico di sicurezza del lavoro - D.Lgs. n. 81/2008, nell'intento di garantire al medico la possibilità di svolgere in autonomia la propria attività di tutela della salute dei lavoratori [la Cassazione ha sottolineato che se da un lato il medico competente “è scelto e pagato dal datore di lavoro, perché deve coadiuvare quest'ultimo nell'esercizio dei suoi obblighi prevenzionali, dall'altra egli deve svolgere il suo servizio professionale solo nell'interesse della salute e della sicurezza dei lavoratori, tanto che incorre in sanzioni penali in caso di inosservanza” (Cassazione penale, sez. III, 21 gennaio 2005, u.p. 9 dicembre 2004, n. 1728, in Guariniello R., Il Testo Unico Sicurezza sul lavoro, commentario con la giurisprudenza, 163-164)], prevede, per quanto riguarda gli aspetti organizzativi connessi allo svolgimento dell’attività da parte del medico competente, all'art. 39 c. 4, che “il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia, a prescindere che si tratti o meno di suo dipendente”:  il medico competente può essere anche un privato [vale a dire ad un professionista (libero e dunque non un dipendente – n.d.r.), che sia idoneo a svolgere le funzioni sanitarie richieste per prevenire le malattie professionali” (Cassazione penale, sez. IV, 1 giugno 1978, in Cass. Pen. 1980, 238; e in Riv. pen. 1979, 533).], ma deve essere comunque in posizione di autonomia rispetto al datore di lavoro (Cass. Penale, sez. IV, 6 febbraio 2001, u.p. 30 marzo 2000, n. 5037, in Guariniello R., Il Testo Unico Sicurezza sul lavoro, commentario con la giurisprudenza, 234).
 

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Inoltre (art. 39 comma. 6 del D.Lgs. n. 81/2008, decisamente innovativo rispetto al D.Lgs. n. 626/94) “nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento”: l'individuazione in tali casi è obbligatoria, e nel caso in cui sia omessa l'individuazione del medico coordinatore il datore di lavoro verrà sanzionato con l'arresto o l'ammenda per violazione dell'art. 18 comma 1 lett. a, che prevede la nomina di un solo medico competente; l'eccezione prevista dall'art. 39 comma 6 opera lecitamente solo se si rispetta l'obbligo ivi tassativamente previsto di individuare con atto scritto del datore di lavoro o del suo delegato avente data certa (a fini probatori) il medico competente coordinatore, che incarna l'unicità della funzione medica e la tendenziale omogeneità di tutela sanitaria di tutti i dipendenti della stessa azienda che pure potrebbero avere medici diversi che li visitano.
 
Il Tar dell'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara ha confermato questo assunto: “In definitiva, ritiene la Sezione che la norma in questione, dopo aver previsto la possibilità di nominare più medici, ha in aggiunto disposto che, tutte le volte in cui venga esercitata tale facoltà, debba necessariamente essere nominato tra di essi anche il medico con funzioni di coordinamento. Per cui appare ai fini che qui interessano irrilevante accertare se l’azienda è o meno articolata in più unità produttive, e se pertanto legittimamente erano stati nominati più medici, in quanto tale norma impone in tali ipotesi (cioè nelle ipotesi in cui operano in un’unica azienda più medici competenti) di nominare un coordinatore” [Tar dell'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, sentenza del 21.06.2010].
 
Si tenga presente, infine, che in base all’art. 50 c. 1 lett. c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza “è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente”.
 
 
 
Rolando Dubini, avvocato in Milano
 


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Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
12/09/2012 (10:59:34)

Alcune società cercano di evitare tale nomina affermando che vi sono più unità produttive, e ogni unità produttiva ha un datore di lavoro: ma in quasi tutti questi casi si riscontra che l’iunità produttiva in questione non è affatto quella prevista dal D.Lgs. n. 81/2008.

Difatti la definizione legislativa di unità produttiva, che ha un significato legale assai più ristretto di quello derivante dall'uso comune del termine, ovvero l' articolo 2, comma 1 lett. t) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 definisce “«unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”. Dunque non ogni sede aziendale è una unità produttiva, ma solo quella che possegga “autonomia finanziaria e tecnico-funzionale”. Quindi chi è preposto ad una mera sede aziendale, che non sia unità produttiva dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale, non è datore di lavoro, e quindi, ad esempio, non può delegare, perchè il primo requisito della delega è che sia conferita dal datore di lavoro.

La Corte di Cassazione con sentenza del 22 ottobre 2004 n. 45068 ha chiarito che un soggetto aziendale possa assumere la veste di datore di lavoro purchè:

“….l’organismo da lui diretto, pur restando un’emanazione della stessa impresa, abbia una sua fisionomia distinta, presenti un proprio bilancio e possa deliberare, in condizioni di relativa indipendenza, il riparto delle risorse disponibili, operando così le scelte organizzative ritenute più confacenti alle proprie caratteristiche funzionali e produttive”. Poichè quasi nessuna azienda italiana ha unità produttive dotate di si ampia autonomia, a capo delle stesse non c’è mai un datore di lavoro, ma un dirigente o un delegato del datore di lavoro, e il medico competente ivi presente deve perciò essere coordinato dal medico ccompetente coordinatore societario come prevede la legge.
Rispondi Autore: Roberto Corcione - likes: 0
26/04/2014 (11:06:53)
Per l'individuazione del medico coordinatore ho alcune domande da porre
1. Per la nomina basta indicarlo nel DVR ? Essendo firmato da tutti vale come nomina?
2. Nelle riunioni annuali basta la presenza del medico coordinatore? Suggerimenti nella verbalizzazione?
Grazie
Rispondi Autore: giorgio fiorentini - likes: 0
13/10/2014 (16:14:20)
Purtroppo non sempre l'art. 39 del D.Lgs 81/08 è rispettato. Ad esempio nella ASL di Lecce non è mai stato nominato un coordinatore tra i vari medici competenti presenti nelle varie strutture di competenza.
Molto interessante la sentenza del TAR Abruzzese
Rispondi Autore: Maurizio Savoini - likes: 0
28/01/2015 (09:56:23)
il medico coordinatore riceve un compenso, assoggettato a iva 22% o segue la prestazione e quindi esente da iva art 10 ?

grazie

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