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Imparare dagli errori: ancora infortuni nell’uso degli utensili

Imparare dagli errori: ancora infortuni nell’uso degli utensili
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Manutenzioni e verifiche periodiche

28/05/2020

Esempi di infortuni di lavoro avvenuti nell’utilizzo di macchine utensili. Infortuni con un pantografo a controllo numerico, con una fresatrice e con una troncatrice a ghigliottina. Gli incidenti e l’importanza dei controlli delle attrezzature.

Imparare dagli errori: ancora infortuni nell’uso degli utensili

Esempi di infortuni di lavoro avvenuti nell’utilizzo di macchine utensili. Infortuni con un pantografo a controllo numerico, con una fresatrice e con una troncatrice a ghigliottina. Gli incidenti e l’importanza dei controlli delle attrezzature.

 

Brescia, 28 Mag – Diversi articoli e puntate della rubrica “ Imparare dagli errori”, dedicata al racconto degli infortuni professionali, hanno mostrato in passato quali e quanti siano i rischi che i lavoratori corrono, in assenza di adeguate protezioni, idonee procedure e formazione, nell’uso (e manutenzione) di utensili e attrezzature di lavoro.

 

E dopo una precedente puntata della rubrica dedicata a questo tema - “ Imparare dagli errori: gli incidenti nell’uso delle macchine utensili” - torniamo a parlare delle macchine utensili, macchine presenti in diversi comparti lavorativi e che si possono classificare in molti modi, ad esempio a seconda del tipo di moto lavorativo: a moto circolare uniforme (trapano, tornio, …), a moto rettilineo alternato (rettifica per piani, piallatrice, limatrice, …), a moto speciale (mola, …), a moto circolare variabile, …

 

Ci soffermiamo dunque anche oggi su alcuni infortuni con le macchine utensili attraverso i casi dell’archivio di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi, e riportando, in conclusione, alcuni spunti per la prevenzione.

 

Questi gli argomenti trattati:

  • Gli infortuni dei lavoratori nell’uso di macchine utensili
  • L’importanza dei controlli per prevenire gli infortuni

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Sicurezza Falegnameria Artigianale - Categoria Istat: C - Attività Manifatturiere

 

Gli infortuni dei lavoratori nell’uso di macchine utensili

Nel primo caso l’infortunio avviene in un laboratorio di falegnameria.

Un esperto informatico si trova nel laboratorio di falegnameria di un cliente nell’intento di programmare un pantografo a controllo numerico.

Durante l’esecuzione di una prova, la lama dell’utensile, precedentemente sostituita con una compatibile e non originale, si rompe ed una scheggia metallica della stessa perfora le bandelle di protezione di materiale plastico e, attraversando la griglia metallica a maglie non sufficientemente strette, colpisce l’infortunato al collo provocandogli una lesione da taglio a livello della carotide esterna.

 

Questi i fattori causali individuati nella scheda:

  • “lama dell'utensile sostituita con una compatibile e non originale”;
  • “la griglia metallica di protezione era a maglie non sufficientemente strette”.

 

Il secondo caso riguarda l’uso di una fresatrice.

Un lavoratore è intento ad eseguire operazioni di smussatura bordi su pannelli di forma trapezoidale di piccolo spessore. Accompagna i pezzi manualmente in quanto la fresatrice, di tipo hobbistico, è sprovvista di spingitoi.

La protezione non è adeguatamente regolata e, a causa dello scivolamento durante il passaggio di un pezzo, il lavoratore entra con la mano sinistra in contatto con l’utensile in rotazione che gli provoca la lesione al quarto dito.

Per il tipo di operazione e lo spessore dei pannelli lavorati il livello di protezione della macchina era insufficiente.

 

I fattori causali:

  • “assenza spingitoio;
  • fresatrice non protetta”.

 

Il terzo caso riguarda invece l’uso di una troncatrice a ghigliottina.

Ad una lavoratrice è richiesto di tranciare delle barrette di marmo, delle dimensioni di 10x10x300 mm, per ricavarne dei pezzetti 10x10x10 mm, da utilizzare per la composizione di mosaici.

La lavoratrice, mentre spinge contro il riscontro fisso la barretta di marmo, scivola con l’indice della mano sinistra sotto la feritoia della rete di protezione della zona di taglio, nel momento in cui scende l’utensile.

Le indagini hanno appurato che le protezioni della zona di taglio erano inadeguate, essendo le dimensioni della feritoia tali da permettere il passaggio della mano.

 

In questo caso il fattore causale è la troncatrice a ghigliottina con protezioni inadeguate.

 

L’importanza dei controlli per prevenire gli infortuni

Per fornire qualche informazione sulla prevenzione e sulla normativa riguardo alla sicurezza delle macchine utensili ci soffermiamo su un intervento al convegno, organizzato da Inail e Assolombarda, che ha presentato “ L’8° Rapporto Inail sulla Sorveglianza del mercato per la direttiva macchine”.

 

Ricordiamo, innanzitutto, che il D.Lgs. 81/2008 prescrive che il Datore di Lavoro di un’impresa ha l’obbligo (art. 71, comma 1) di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 dello stesso decreto, “idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie”.

 

Nel convegno Inail l’intervento “Il datore di lavoro: obblighi di controllo, verifica e formazione. L’organizzazione dei controlli da parte del Datore di Lavoro”, a cura di Francesca Ferrocci (ANCE), segnala che - sempre ai sensi dell’Art. 71 - il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:

  • “installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
  • oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
  • assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni” di cui all’articolo 18 del Testo Unico.

Inoltre deve prendere le misure necessarie affinché siano curati “la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto”. 

 

Inoltre il datore di lavoro - “secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida” - provvede anche affinché:

  1. le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;
  2. le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;
  3. gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente”. 

 

Infine, oltre alle verifiche da effettuarsi internamente all’azienda, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro, riportate nell’Allegato VII (Verifiche di attrezzature) del Testo Unico, a “ verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato”.

Il datore di lavoro di una impresa dovrà, pertanto, “monitorare le scadenze delle verifiche e manutenzioni del proprio parco macchine/attrezzature, effettuando i controlli entro i termini previsti e tenendo a disposizione degli enti preposti al controllo la documentazione attestante l’avvenuta verifica con esito positivo”. 

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Sito web di INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato le schede numero 5025, 6256 e 6082 (archivio incidenti 2002/2016).

 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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