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Indicazioni operative per la sicurezza di macchine e attrezzature

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Lavoratori

27/07/2010

Da Ispesl e Regione Lombardia, indicazioni operative/procedurali, aggiornate al D.Lgs. 106/09, relative alla sicurezza impiantistica di macchine e attrezzature impiegate nei luoghi di lavoro: impianti elettrici, apparecchi di sollevamento e a pressione.

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Ultimo aggiornamento del 24 gennaio 2012
 

Un’analisi degli eventi incidentali in Italia mostra che nella maggior parte dei casi alla base di tali eventi è presente una carenza impiantistica e/o operativa.
Per questo motivo assume particolare rilevanza il primo protocollo d’intesa firmato dall‘ ISPESL e dalla Regione Lombardia dal titolo “Indicazioni operative e procedurali sull’applicazione del  D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. relativamente agli aspetti  inerenti la sicurezza impiantistica delle macchine e delle attrezzature impiegate nei luoghi di lavoro”.




Il documento, un aggiornamento delle indicazioni operative e procedurali alla luce delle integrazioni e modifiche introdotte dal D. Lgs. 106/2009,  è stato redatto da un gruppo di lavoro misto costituito sia da funzionari delle ASL che dei Dipartimenti ISPESL della Lombardia e riguarda tre tipologie di attrezzature e impianti che sono oggetto di controllo e/o verifica da parte dei due enti:
- impianti elettrici;
- apparecchi di sollevamento;
- apparecchi a pressione (PED).

Il documento indica alcuni importanti aspetti generali relativi alla sicurezza impiantistica:

- non sono previste nel Testo Unico “indicazioni sulle modalità e/o criteri per l’effettuazione delle verifiche periodiche, che sono demandate a successivi decreti ministeriali, come previsto dall’art. 71, comma 13, per le attrezzature di lavoro (sollevamento e pressione) e dal successivo art. 86, comma 2, per gli impianti elettrici”. Si “ritiene pertanto ragionevole per tutte le tipologie di attrezzature e/o impianti già sottoposti al regime delle verifiche periodiche prima dell’entrata in vigore del decreto procedere secondo le modalità tecnico – operative – amministrative già in uso; per le nuove attrezzature introdotte con il decreto correttivo nell’Allegato VII ( ascensori e montacarichi da cantiere, carrelli semoventi, piattaforme di lavoro auto sollevanti, ecc.) si ritiene necessario rinviare l’attivazione del regime delle verifiche periodiche a dopo l’emanazione del decreto attuativo”;
- “in assenza del medesimo decreto attuativo, si ritiene di non poter dare attuazione a quanto previsto dall’art. 71, comma 12. Pertanto, sino a quando non sarà possibile avvalersi dei soggetti previsti da quest’ultimo, le ASL e l’ISPESL dovranno adottare i necessari provvedimenti atti a garantire la più ampia copertura del servizio, tenuto conto delle risorse disponibili e di priorità basate sulla analisi di rischio”;
- “per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 21 del decreto ai lavoratori autonomi “si ritiene che tali obblighi riguardino tutti i lavoratori autonomi con la sola eccezione dei lavoratori autonomi che svolgono attività di natura intellettuale (per es. medici)”.

Per quanto attiene agli obblighi derivanti dal DPR 462/01, relativamente alle verifiche periodiche “si ritiene, salvo diverso pronunciamento ministeriale, che:
- “gli impianti elettrici non vadano annoverati fra le ‘attrezzature di lavoro’ (secondo la definizione di cui all’art. 69 del decreto) discendendone pertanto che i lavoratori autonomi e le altre categorie di lavoratori citati all’art. 21 non rientrano nel campo di applicazione del Capo III (Impianti ed apparecchiature elettriche) del Titolo III del decreto; per essi conseguentemente non si applicano le disposizioni dell’art. 86;
-  in materia di verifiche periodiche, ai lavoratori autonomi di cui all’art. 21 non risultano altresì applicabili le disposizioni del DPR 462/01;
-  per questi lavoratori restano comunque pienamente applicabili le disposizioni di cui al DM 22/01/2008 n. 37 in materia di installazione e esercizio degli impianti elettrici”.

Infine si ricorda che nel Testo Unico all’art. 80 dopo il comma 3 è previsto il comma 3-bis e  “l’impianto sanzionatorio di tale articolo è previsto all’art. 87 del decreto che, al comma 3, lettera d) prevede una sanzione per la violazione dell’art. 80 commi 3 e 4”. Il documento ritiene che “tale precetto sanzionatorio debba essere interpretato come riferito in realtà al comma 3-bis”.

Riportiamo ora alcuni degli aspetti specifici inerenti gli apparecchi di sollevamento, rimandando al documento per una lettura più esauriente e per gli aspetti relativi agli impianti elettrici e agli apparecchi a pressione.

Intanto si ritiene che “la classificazione dell’apparecchio di sollevamento, riferita alla modalità di utilizzo, sia compito del datore di lavoro, eventualmente di concerto con l’RSPP e l’RLS, e con l’eventuale supporto da parte del tecnico verificatore”. Ricordando che il “settore di impiego, ai fini dell’individuazione della periodicità di verifica degli apparecchi di sollevamento di cui all’allegato VII, non coincide necessariamente con quello individuato dal codice ATECO dell’impresa, bensì dall’effettivo luogo di utilizzo della suddetta attrezzatura, indipendentemente dal tempo di presenza nello stesso”.

Il datore di lavoro deve poi “effettuare per ogni singolo apparecchio una valutazione del rischio in funzione delle condizioni di impiego (regolare leggero, regolare intermittente, irregolare intenso, intensivo, ecc.), del regime di carico (leggero, moderato, pesante, molto pesante, ecc.), della determinazione della classe dell'apparecchio nel suo insieme (A1, A2, A3, A4, A5, A6,...), della classificazione dei meccanismi, delle condizioni ambientali in cui opera (all'aperto, al chiuso, in presenza di polveri, temperatura, atmosfere aggressive, ecc...)”.
La valutazione, opportunamente documentata, “potrà determinare una diversa periodicità a cui far sottoporre l’apparecchio a verifica periodica, fatta salva l’accettazione da parte dell’organo di controllo”.
L’eventuale mancata classificazione dell’attrezzatura da parte del datore di lavoro “equivarrà, per il principio di cautela e salvaguardia della sicurezza, a considerare l’attrezzatura assoggettata alla periodicità più restrittiva” tra quelle indicate nel Testo Unico.

Ricordiamo che per le macchine “messe in servizio dopo il 15.05.2008, si applica la procedura dell’art. 71, comma 11, D. Lgs. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 106/2009”.
In particolare:
- “la richiesta di intervento presentata all’ISPESL dovrà essere formalmente completa di tutta la documentazione (comprensiva di allegati) necessaria all’effettuazione della verifica. In caso contrario l’ISPESL richiederà al datore di lavoro l’integrazione della documentazione presentata”;
- “nel caso in cui venga richiesta una integrazione relativa alla documentazione presentata l’ISPESL provvederà ad effettuare la prima verifica entro 60 gg dalla data di presentazione della documentazione integrativa;
- “l’ASL può intervenire su richiesta del datore di lavoro, trascorsi 60 giorni dalla richiesta all’ISPESL, solo previa verifica che l’ ISPESL non abbia effettivamente avviato le procedure per l’effettuazione della prima verifica periodica” (ad esempio tramite acquisizione della copia della lettera di richiesta di verifica periodica e della ricevuta di ritorno).
Si ricorda che al momento dell’effettuazione della prima verifica periodica da parte dell’ASL “verrà attribuito alla attrezzatura un numero o codice identificativo”.

Posto l’obbligo di richiedere la verifica periodica in capo al datore di lavoro, “si ritiene che in determinate circostanze e per determinati apparecchi ( macchine a noleggio con contratti di brevissima durata o giornalieri) si possa ritenere comunque valida la richiesta di verifica prodotta dalla società di noleggio purché sottoscritta da entrambi i soggetti”.

Concludiamo ricordando che in appendice al documento sono presenti:
- alcune definizioni in merito agli apparecchi di sollevamento;
- un elenco dei controlli supplementari a cui assoggettare determinate tipologie di apparecchi di sollevamento sottoposte a regime di utilizzo di tipo gravoso. 


ISPESL, Regione Lombardia - Maggio 2010 - Indicazioni operative e procedurali sull’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. relativamente agli aspetti  inerenti la sicurezza impiantistica delle macchine e delle attrezzature impiegate nei luoghi di lavoro.



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