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Regolamento CLP: etichettatura di pericolo e consigli di prudenza

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Approfondimento

02/09/2011

Disponibile in italiano una nuova guida all'etichettatura e all'imballaggio a norma del regolamento CLP. Dimensione dell’etichetta, disposizioni specifiche di etichettatura, esenzioni dai requisiti, orientamenti sulla scelta dei consigli di prudenza.

Helsinki, 2 settembre 2011- L’ agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), l'agenzia che si occupa delle procedure di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche per garantirne l'armonizzazione in tutta l'Unione europea, pubblica regolarmente sul suo sito documenti aggiornati ai più recenti orientamenti e normative. Ad esempio documenti
per fornire orientamenti e chiarimenti in merito alle prescrizioni in materia di etichettatura e imballaggio stabilite dal regolamento CLP.
 
Recentemente è stato tradotto in lingua italiana, un documento – redatto nel mese di aprile 2011 da diversi esperti europei in materia di comunicazione dei pericoli - dal titolo “ Guida all'etichettatura e all'imballaggio a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008”.

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Il documento è indirizzato ai fabbricanti, agli importatori, agli utilizzatori a valle e ai distributori di sostanze e miscele, ai quali fornisce una serie di orientamenti in merito alle norme di etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, secondo quanto stabilito dai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1272/2008 ( regolamento CLP), entrato in vigore il 20 gennaio 2009.
Il documento di orientamento intende chiarire:
- gli aspetti da prendere in considerazione nella valutazione delle dimensioni dell'etichetta di cui si necessita;
- i possibili tipi di informazioni supplementari e la loro disposizione sull'etichetta;
- le condizioni di esenzione per gli imballaggi di dimensioni ridotte;
- l'interazione fra il CLP e le disposizioni relative all'etichettatura per il trasporto;
- come scegliere l'insieme di consigli di prudenza più appropriato per l'etichetta.
In particolare tale documento orientativo “comprende modifiche sostanziali rispetto al secondo adeguamento al progresso tecnico (ATP) del regolamento CLP” e “va oltre i punti pertinenti l'etichettatura di pericolo ai sensi del CLP di cui alla Guida introduttiva al regolamento CLP e alla Guida all'applicazione dei criteri del regolamento CLP, in quanto esso tratta ulteriormente in dettaglio e chiarisce l'applicazione e la disposizione degli elementi dell'etichetta CLP per le sostanze e le miscele”.
 
Dopo una panoramica generale introduttiva, che ci ricorda che il regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP o CLP), entrato in vigore nell’Unione europea il 20 gennaio 2009, costituisce la nuova legislazione UE in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, il documento entra nello specifico dei temi sopra esposti, con particolare riferimento alle nuove norme del CLP in materia di etichettatura e imballaggio nonché alle sfide che queste comportano.
 
Passiamo subito ad elencare alcuni orientamenti su particolari aspetti dell’etichettatura di pericolo a norma del CLP.
 
Nel documento si specifica che per consentire al fornitore di progettare un'etichetta in conformità del CLP, lasciandogli la possibilità di mantenere la maggiore libertà possibile nella disposizione delle etichette, devono essere presi in considerazione “ulteriori aspetti dell’etichettatura:
 
-dimensioni dell’etichetta: l’allegato I, punto 1.2 del CLP definisce le dimensioni dell’etichetta, stabilendo le dimensioni minime dell’etichetta e del pittogramma che deve essere proporzionale a tali dimensioni minime. Ciononostante l’etichetta deve essere sufficientemente grande da contenere tutti gli elementi dell’etichetta di cui al CLP pur restando leggibile. Di conseguenza, può risultare necessario che l’etichetta sia più ampia dell’area minima specificata;
 
-disposizioni specifiche di etichettatura: fanno riferimento a specifiche situazioni di etichettatura e imballaggio, per esempio nel caso in cui una sostanza o una miscela è contenuta in un imballaggio dalla forma non idonea o di dimensioni ridotte, cfr. articolo 29 del CLP. Altre disposizioni, vale a dire quelle stabilite nell’articolo 33 del CLP, fanno riferimento a imballaggi costituiti da strati multipli e/o a situazioni in cui una sostanza o una miscela è soggetta alle disposizioni in materia di etichettatura a norma del regolamento CLP e alle disposizioni in materia di etichettatura previste dalle norme per il trasporto di merci pericolose in conformità del modello normativo delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose (il cosiddetto ‘libro arancione’) che sono attuate nell'UE mediante accordi modali internazionali e mediante la direttiva 2008/68/CE, nel seguito le norme per il trasporto di merci pericolose. La persona o le persone responsabili della conformità dell’etichetta alle norme del CLP devono considerare tutte queste norme prima di prendere la propria decisione definitiva in merito all’etichetta della sostanza o della miscela;
 
-scelta dei consigli di prudenza: se nel regolamento CLP le disposizioni in merito all'uso delle avvertenze, dei pittogrammi di pericolo e delle indicazioni di pericolo sono piuttosto inequivocabili”, la selezione della serie di consigli di prudenza più appropriata per l’etichetta “è largamente lasciata alla discrezione e all’ingegno del fornitore. Per agevolare tale selezione, nella sezione 7 del presente documento sono forniti orientamenti sulla scelta dei consigli di prudenza. Gli orientamenti si basano sulle disposizioni generali di cui agli articoli 22 e 28 del regolamento CLP nonché sulle istruzioni di base di cui all’allegato IV del CLP, nelle colonne delle tabelle da 6.1 a 6.5 che contengono le condizioni d’uso, del regolamento CLP. Tali orientamenti prendono in considerazione inter alia gli usi di destinazione e le proprietà fisiche della sostanza o della miscela”. 
 
Rimandando il lettore alla lettura relativa alle esenzioni dai requisiti di etichettatura e imballaggio (“non tutti gli imballaggi consentiranno la disposizione, in conformità delle prescrizioni di cui all’articolo 31 del CLP, di tutte le necessarie informazioni di etichettatura sull'etichetta o sull'imballaggio stesso”), indichiamo alcuni esempi raccolti nel documento per illustrare situazioni fra loro differenti e complicate che possono presentarsi al momento dell’elaborazione delle etichette e in cui sono compresi vari aspetti trattati nel documento:
- etichetta in una sola lingua di una sostanza per la fornitura e l’uso;
- etichetta multilingue di una sostanza per la fornitura e l’uso contenente informazioni supplementari non obbligatorie;
- etichetta in una sola lingua di una miscela per la fornitura e l’uso contenente informazioni supplementari obbligatorie e non obbligatorie;
- etichetta in una sola lingua per la fornitura e l’uso contenente indicazioni di pericolo supplementari;
- etichetta multilingue di una miscela per la fornitura e l’uso contenente informazioni supplementari obbligatorie e non obbligatorie;
- etichetta in una sola lingua di un prodotto fitosanitario per la fornitura e l’uso sotto forma di un opuscolo pieghevole;
- imballaggio di dimensioni ridotte o difficile da etichettare;
- etichetta per la fornitura e il trasporto per un collo singolo;
- etichettatura di una sostanza chimica trasportata su terra in un imballaggio combinato;
- etichettatura di una sostanza chimica trasportata su terra in un imballaggio singolo. 
 
Il documento, che si occupa anche in  specifico della interazione fra il CLP e le disposizioni di etichettatura per il trasporto, arriva poi a fornire alcuni orientamenti in merito alla scelta dei consigli di prudenza per l’etichetta di pericolo a norma del CLP.
 
Ricordiamo, a questo proposito, che sulla base del GHS (Sistema Globale Armonizzato) dell’ONU, “il regolamento CLP attribuisce a tutte le classi di pericolo i consigli di prudenza per la fornitura e l’uso sicuri di una sostanza o di una miscela. Sulla base dell’articolo 4 del CLP, i seguenti fornitori devono selezionare i consigli di prudenza per l’etichetta di pericolo a norma del CLP: fabbricanti o importatori di sostanze, importatori di miscele, utilizzatori a valle di sostanze o miscele (compresi i formulatori), distributori (compresi i rivenditori al dettaglio) di sostanze o miscele, e produttori o importatori di articoli esplosivi secondo la definizione di cui all’allegato I, parte 2.1, del CLP”.
Mentre “ai sensi dell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE (DSD) sulle sostanze pericolose erano previste norme giuridicamente vincolanti per la selezione delle frasi (S) di sicurezza, attualmente né il GHS dell’ONU né il regolamento CLP forniscono delle norme precise in merito a come selezionare i consigli di prudenza per l’etichetta, tranne le disposizioni generiche di cui agli articoli 22 e 28 del CLP e le istruzioni di base di cui all’allegato IV del CLP, nelle colonne delle tabelle da 6.1 a 6.5 contenenti le condizioni d’uso. Di contro, il numero di consigli di prudenza ai sensi del CLP/GHS è quasi raddoppiato rispetto al numero di frasi S di cui alla DSD”.
E in una situazione in cui “vengono meno le norme di selezione, a una sostanza mediamente pericolosa presente nell’elenco di cui all’allegato VI del CLP potrebbero essere facilmente attribuiti sull’ etichetta più di 20 consigli di prudenza, sulla base dei pericoli della sostanza”. Tuttavia poiché il CLP prescrive che di norma sull’etichetta non devono figurare più di sei consigli di prudenza, “deve essere eseguita una sostanziale riduzione del loro numero, basata su norme di selezione effettive. Nei passati decenni è stata raggiunta un’esperienza positiva complessiva in merito all’uso delle frasi S. Le principali caratteristiche del sistema di selezione delle frasi S secondo quanto stabilito nell’allegato VI, parte 6, della DSD sono:
- l’istituzione di una gerarchia (ordine di precedenza) fra le singole frasi S che indica che talune frasi possono non figurare sull’etichetta qualora certe altre siano già attribuite;
- una gradualità fra le frasi obbligatorie e quelle raccomandate per riflettere un particolare pericolo, tenendo in considerazione le proprietà specifiche della sostanza (o miscela), il messaggio già contenuto nella frase di rischio, l'uso o gli usi previsti della sostanza o della miscela, l'esperienza pratica e in alcuni casi anche i gruppi destinatari specifici;
- la combinazione di diverse frasi S in un’unica frase, per esempio S36/37 – Usare indumenti protettivi e guanti adatti”.
 
Con l’esperienza positiva ottenuta con il sistema di selezione delle frasi S, “è stato proposto di utilizzare un sistema ad esso paragonabile per la scelta dei consigli di prudenza a norma del CLP. Tale sistema dovrebbe basarsi sulle disposizioni generiche di cui agli articoli 22 e 28 del CLP e le istruzioni di base di cui all’allegato IV del CLP, nelle colonne delle tabelle da 6.1 a 6.5 contenenti le condizioni d’uso direttamente menzionate nei consigli di prudenza” riportati in tabelle di scelta.
 
Rimandando il lettore ad un approfondimento su questo nuovo approccio per la selezione dei consigli di prudenza, ricordiamo che nel documento è presente una tabella di scelta che comprende:
- consigli di prudenza di carattere generale;
- consigli di prudenza specifici per i pericoli fisici;
- consigli di prudenza specifici per i pericoli per la salute;
- consigli di prudenza specifici per i pericoli per l’ambiente.
Nonché sono presenti alcuni pratici esempi di scelta:
- esempio di una sostanza cui sono attribuite classificazioni di pericolo fisico e di vari pericoli per la salute;
- esempio di una sostanza cui è attribuita una classificazione di grave pericolo fisico e per la salute;
- esempio di una sostanza cui sono attribuite classificazioni di pericolo fisico, per la salute e per l’ambiente;
- esempio di una miscela per uso al consumo.
 
 
 
 

 

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