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Rifiuti pericolosi: la direttiva 2008/98/CE e il regolamento CLP

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Valutazione del rischio incendio

09/06/2011

La classificazione dei rifiuti pericolosi in base alla Direttiva 2008/98/CE e con riferimento al regolamento CLP. I principi di classificazione, i meccanismi di adeguamento, le nuove caratteristiche e il criterio cumulativo.

 
Roma, 9 Giu - Attraverso gli atti del convegno nazionale " Applicazione del Regolamento CE 1272/2008: classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele e ricadute nella legislazione correlata", organizzato dal Centro Nazionale Sostanze Chimiche ( CSC) dell’Istituto Superiore di Sanità ( ISS), in questi mesi PuntoSicuro ha presentato ai lettori diversi approfondimenti sull’applicazione del regolamento CLP.
In particolare abbiamo affrontato le ricadute relative agli antiparassitari, alle particelle nanometriche (nanomateriali) e le conseguenze sulla normativa per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
Oggi ci soffermiamo sull’intervento “Classificazione dei rifiuti pericolosi in base alla Direttiva 2008/98/CE”, a cura di Loredana Musmeci (Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria dell’Istituto Superiore Sanità), che affronta il tema dei rifiuti pericolosi anche in relazione alla presenza del regolamento CE 1272/2008 ( regolamento CLP).
 
La relatrice ricorda che la Direttiva europea 2008/98/CE relativa ai rifiuti, “che abroga alcune direttive precedentemente emanate in tema, riporta anche alcuni importanti aspetti che riguardano specificatamente la classificazione dei rifiuti pericolosi, pur facendo salva la Decisione 2000/532/CE e successive modifiche (s.m.i.), che aveva dettato le nuove regole per detta classificazione”.
Entrando nello specifico, il “principio adottato dalla direttiva per la classificazione dei rifiuti è che: qualsiasi sostanza pericolosa ai sensi della Direttiva 67/548/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in merito alla classificazione, all’imballaggio e all’ etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, se presente nel rifiuto in una certa concentrazione, fa classificare lo stesso pericoloso”.
Il problema è che la Direttiva 2008/98/CE, pur essendo relativamente recente, “non fa alcun riferimento ai nuovi disposti in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e preparati pericolosi ( Regolamento CE 1272/2008 e s.m.i.), facendo presupporre la necessità di un nuovo intervento normativo al fine di renderla adeguata ai citati disposti normativi”
 
Brevemente ricordiamo che nel definire la presenza nel rifiuto di sostanze pericolose, la Decisione 2000/532/CE e s.m.i. “fa riferimento sia ai limiti di concentrazione previsti dalla Direttiva 88/379/CEE (modificata dalla Direttiva 1999/45/CE) sia alla Direttiva 67/548/CEE”. E per alcuni rifiuti individuati come “voci speculari”, si fa un “esplicito riferimento a concentrazioni limite di sostanze pericolose presenti nel rifiuto”.
L’intervento agli atti, a cui vi rimandiamo per una lettura più esaustiva sull’argomento, riporta le indicazioni sulle concentrazioni limite come riportate nell’art. 2 della decisione 2000/532/CE.
In particolare “un rifiuto è identificato come pericoloso solo se le sostanze in esso presenti raggiungono concentrazioni (percentuale rispetto al peso) tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’Allegato III della Direttiva 91/689/CEE”.
 


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Poiché la classificazione dei rifiuti “fa esplicito riferimento a quella delle sostanze pericolose, al fine di evitare modifiche troppo frequenti dell’elenco dei rifiuti pericolosi, è stato previsto un meccanismo automatico di adeguamento in virtù del quale ogni volta che una nuova sostanza è classificata come pericolosa ai sensi della Direttiva 67/548/CEE, se la stessa è presente in un rifiuto per il quale è prevista la ‘voce speculare’, quest’ultimo sarà classificato pericoloso, ove la concentrazione della sostanza stessa raggiunga le concentrazioni previste nell’art. 2 della Decisione 2000/532/CE e s.m.i”.
Va anche osservato che le “sostanze classificate pericolose ai sensi della Direttiva 67/548/CEE” non sono “solo quelle presenti nel vecchio Allegato I della direttiva, soppresso dal Regolamento CE 1272/2008 e sostituito dalla tabella 3.2 dell’Allegato VI di tale regolamento a decorrere dal 20 gennaio 2009, ma anche quelle autoclassificate dall’industria.  Con tale disposizione si sottolinea innanzitutto il principio che l’elenco delle classificazioni armonizzate non è esaustivo delle sostanze pericolose presenti sul mercato: a fronte delle oltre 3500 voci (corrispondenti a circa 8000 sostanze) contenute in detto Allegato, l’industria stima che circolino in Europa circa 20.000 sostanze in qualche modo classificabili come pericolose secondo i criteri stabiliti dalla Unione europea. La conseguenza pratica di tale principio è che un utilizzatore professionale non può ignorare una autoclassificazione effettuata dal suo fornitore di materie prime, ma deve prenderne atto anche ai fini della corretta applicazione della normativa sui rifiuti”.
 
Poiché è impensabile “dover ricercare oltre 20.000 sostanze al fine di classificare un rifiuto, andranno ricercate unicamente quelle che ragionevolmente possono essere contenute in funzione della conoscenza del ciclo produttivo e/o di consumo che ha generato il rifiuto.
In linea generale si rileva che il meccanismo di classificazione dei rifiuti appare in qualche modo semplificato rispetto a quello dei preparati pericolosi, e tale semplificazione può risultare penalizzante per il rifiuto. Ad esempio, per le sostanze molto tossiche e tossiche si usano i limiti percentuali che la normativa sui preparati pericolosi utilizza per la classe di pericolo meno severa, cioè i nocivi: in termini pratici, la presenza in un preparato di un componente molto tossico in concentrazione compresa tra 0,1 e 1% fa classificare il preparato nocivo mentre, alle stesse concentrazioni, il rifiuto si classifica molto tossico”.
 
La Direttiva 2008/98/CE, entrata in vigore il 12/12/2008, “si adegua pienamente agli attuali disposti normativi in materia di classificazione delle sostanze e preparati pericolosi e introduce nell’Allegato III “Caratteristiche di pericolo per i rifiuti”, le seguenti nuove caratteristiche:
– H10 ‘Tossico per la riproduzione’ (che sostituisce il ‘teratogeno’);
– H131 ‘Sensibilizzante’: sostanze e preparati che, per inalazione o penetrazione cutanea possono dar luogo ad una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici”.
In particolare la caratteristica “Sensibilizzante” non era presente nella precedente direttiva.
Nella nuova direttiva inoltre viene aggiunta la caratteristica “Ecotossico” (H14) “tra quelle per le quali l’attribuzione della caratteristica di pericolo viene effettuata secondo i criteri stabiliti nell’ex Allegato VI della Direttiva 67/548/CEE, pertanto sembrerebbe che il legislatore europeo abbia voluto uniformare pienamente la legislazione in materia di ‘sostanze e rifiuti pericolosi’, ammettendo, quindi, anche per i rifiuti il ricorso a saggi sperimentali”.
E nel corso del 2003 “la Commissione UE ha presentato un documento di lavoro che includeva alcuni criteri per la valutazione del rischio ‘Ecotossico’, specificatamente per i rifiuti,  basati prevalentemente su test biologici effettuati sugli eluati, ma ad oggi non è stata ancora presa alcuna decisione conclusiva al fine di promulgare un test specifico per i rifiuti per la determinazione di detta caratteristica”.
In questo senso la nuova Direttiva 2008/98/CE sembra superare tale problema applicando anche per la caratteristica di “Ecotossico”  “gli stessi criteri utilizzati per le sostanze e preparati pericolosi”.
 
Nelle considerazioni conclusive della relatrice si evidenzia che la “caratterizzazione del rifiuto attiene a chi ha generato il rifiuto, e dovrà riguardare anche la conoscenza delle materie prime utilizzate, del ciclo industriale, ecc., così come specificato anche nel Decreto Ministeriale 3 agosto 2005 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Per quanto riguarda il campionamento dei rifiuti ai fini della classificazione è utile ribadire che si dovrà fare riferimento alla norma UNI 10802”.
 
In particolare con la pubblicazione della Decisione 2000/532/CE e s.m.i. per la classificazione dei rifiuti, “è stato introdotto un criterio di accertamento della presenza di sostanze pericolose ad opera del produttore o del detentore del rifiuto. Tale criterio non era presente nella precedente versione della Lista dei Rifiuti Pericolosi del 1994. Per i rifiuti in cui non vi è alcun riferimento specifico alla presenza di sostanze pericolose, la loro classificazione come ‘pericolosi’ continua a dipendere unicamente dall’origine degli stessi. Se invece, un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è considerato pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (percentuale rispetto al peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle caratteristiche di pericolo di cui alla Direttiva 2008/98/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio. In tale ultimo caso occorrerà pertanto procedere ad accertamento analitico”.
 
Come già detto “non si dovrà procedere alla ricerca di tutte le sostanze classificate pericolose dalla UE, bensì solo di quelle per le quali si può sospettarne la presenza in base al ciclo produttivo e/o di consumo che ha generato il rifiuto”.
 
Infine si sottolinea che la Decisione 2000/532/CE e s.m.i. “non ha previsto il ‘criterio cumulativo’ rispetto alla contemporanea presenza di più sostanze pericolose classificate con simboli diversi (es. se si ha presenza di una sostanza classificata nociva e un’altra classificata molto tossica, non si potrà applicare alle due il criterio cumulativo), bensì il ‘criterio cumulativo’ si applicherà unicamente nel caso in cui si abbia la contemporanea presenza di più sostanze etichettate con lo stesso simbolo di pericolo (es. più sostanze etichettate tutte con il simbolo di molto tossico, oppure di tossico, ecc.)”.
Vi rimandiamo al documento per alcune classi di pericolo (“Cancerogena di categoria 1 o 2”, “Cancerogena di categoria 3”, “Tossica per il ciclo riproduttivo di Categoria 1 o 2”, …) che sono relative a “proprietà non additive, quindi non è previsto il criterio cumulativo”.
 
Con il recepimento della nuova Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti è “auspicabile che si possano superare pienamente le lacune e difficoltà applicative dei criteri di classificazione dei rifiuti pericolosi, anche alla luce dell’esperienza ad oggi effettuata a livello nazionale, al fine di dare certezza di diritto agli operatori del settore, ai controllori e a tutti i portatori di interessi. Tuttavia è auspicabile l’emanazione di specifiche linee guida che forniscano criteri certi per l’applicazione pratica delle varie caratteristiche di pericolo elencate nella direttiva stessa”.
 
 In ultimo si rileva che anche “se il Regolamento CE 1272/2008 esclude dal suo campo di applicazione i rifiuti, oltre ad altri preparati che ricadono sotto specifiche normative europee (come farmaci, dispositivi medici, alimenti e mangimi, cosmetici), è implicito che esso inciderà su tutte le disposizioni normative che si rifanno ai principi di classificazione delle sostanze e delle miscele, incluse, quindi, quelle relative ai rifiuti”.
E le conseguenze sono che “da una parte le attuali caratteristiche di pericolo andranno adattate ai nuovi criteri di classificazione introdotti dal Regolamento CLP e dall’altra che i nuovi criteri introdotti dal CLP, in alcuni casi diversi e più severi rispetto a quelli della 67/548/CEE, potranno comportare un cambiamento nella classificazione delle sostanze o delle miscele con conseguente modifica della classificazione del rifiuto”.
        
 
 
“Classificazione dei rifiuti pericolosi in base alla Direttiva 2008/98/CE”, a cura di Loredana Musmeci del Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria dell’Istituto Superiore Sanità, resoconto dell’intervento contenuto nel “ Rapporto ISTISAN 10/42 – atti del convegno ‘Applicazione del Regolamento CE 1272/2008: classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele e ricadute nella legislazione correlata’ - Istituto Superiore di Sanità”, a cura di Francesca Marina Costamagna, Ida Marcello e Paola Di Prospero (Centro Nazionale Sostanze Chimiche) (formato PDF, 595 kB).
 


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