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Interpello: il POS deve essere redatto prima dell'inizio dei lavori
Roma, 1 Apr – Fino ad oggi era abbastanza usuale che le nuove imprese edili utilizzassero il comma 3-bis dell’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 – un comma aggiunto al Testo Unico dal D.Lgs. 106/2009 e poi modificato dalla legge n. 161 del 30 ottobre 2014 - per posporre l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi e del Piano Operativo di Sicurezza (POS):
Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi (...) 3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. (...) |
Ma un’importante risposta della Commissione Interpelli ad un quesito inviato dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza ( Federcoordinatori), che PuntoSicuro pubblica in anteprima, potrebbe spingere le imprese edili a realizzare e trasmettere subito la valutazione dei rischi e il Piano operativo di sicurezza, strumento essenziale per la prevenzione degli infortuni.
Stiamo parlando del recente Interpello n. 3/2016 del 21 marzo 2016 che ha, infatti, per oggetto la “risposta al quesito relativo all'applicazione dell’art. 28, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008”.
Federcoordinatori aveva infatti inviato alla Commissione Interpelli, prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, un quesito in merito alle “modalità con cui deve essere redatto il Piano Operativo di Sicurezza per imprese di nuova costituzione, alla luce di quanto previsto dall'art. 28 comma 3-bis del d.lgs. n. 81/2008 che prevede che per tali imprese il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività”.
E in particolare la federazione sindacale ha chiesto il parere della Commissione per sapere se “il principio enunciato dal sopracitato art. 28, comma 3-bis del d.lgs. n. 81/2008, circa la possibilità di posticipare la redazione del DVR, sia applicabile anche al POS”.
Come sempre, per rispondere al quesito la Commissione Interpelli fa alcune premesse normative.
Dopo aver ricordato il contenuto dell'art. 28, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, da noi riportato a inizio articolo, si segnala anche il contenuto dell’art. 89, comma 1, lett. h), sempre del d.lgs. n. 81/2008, che definisce il " piano operativo di sicurezza”:
Articolo 89 - Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: (...) h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’ALLEGATO XV; (...) |
Fatte queste doverose premesse, la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
Il principio enunciato dall'art. 28, comma 3-bis del d.lgs. n. 81/2008, circa la possibilità di redigere il DVR entro 90 giorni dall'inizio della nuova attività, “non è applicabile al POS sia perché non espressamente previsto dalla legge sia perché la sua mancata redazione, prima dell'inizio dei lavori, impedirebbe al coordinatore per l'esecuzione di verificare ‘l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo [...]’ (art. 92, co 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2008), obbligo sanzionato penalmente”.
E, conclude la Commissione, è opportuno evidenziare che, “in caso di costituzione di nuova impresa, l'art. 28, comma 3-bis del d.lgs. n. 81/2008, anche se consente l'elaborazione del DVR entro 90 giorni dall'inizio della nuova attività, obbliga il datore di lavoro ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi” e a dare ‘immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza’.
In relazione alla rilevanza della risposta fornita dalla Commissione Interpelli, per concludere l’articolo di presentazione dell’Interpello abbiamo rivolto qualche breve domanda a Fabrizio Lovato, presidente di Federcoordinatori.
Quella della Commissione Interpelli era una risposta scontata?
Fabrizio Lovato: No, non era assolutamente scontata ed è invece una risposta chiara della quale non possiamo che ringraziare la Commissione e il suo presidente Giuseppe Piegari. È importante che il Ministero si sia espresso su questo tema...
Ricordiamo la situazione che ha originato il quesito...
F.L.: Molte nuove imprese, che a volte vengono costituite in brevissimo tempo, anche in un giorno, mandano i documenti al coordinatore alla sicurezza e avvisano che devono entrare in cantiere a lavorare. Ma se il coordinatore chiede la documentazione relativa alla valutazione, al POS, rispondono che, a norma dell’articolo 28 del TU, si hanno 90 giorni per trasmetterla...
Dunque molte nuove imprese partono con i lavori senza avere un POS...
F.L.: Sì, per molte imprese spesso la documentazione di sicurezza è l’ultimo dei problemi... Ma senza valutazione del rischio non sai che dispositivi di protezione far utilizzare ai lavoratori, non sai che formazione fare, ... Invece è necessario subito un piano operativo di sicurezza per poter tutelare la sicurezza e salute dei lavoratori. E la risposta della Commissione Interpelli, sulla non applicabilità dell’art. 28, comma 3-bis, è ora chiara e inequivocabile.
Intervista e articolo a cura di Tiziano Menduto
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: giuliano degl'innocenti - likes: 0 | 01/04/2016 (10:00:32) |
Mah, io ritengo invece che la risposta fosse scontata. E' nella natura stessa del documento: un "piano" si fa prima perchè è un programma, è qualcosa scritto che deve dire come si faranno le cose, come si intende organizzare l'attività, chi saranno i protagonisti. Tutto questo, ed altro, non lo puoi dire dopo 90 giorni! |
Rispondi Autore: M.G. - likes: 0 | 01/04/2016 (11:31:01) |
Ma veramente qualcuno ha pensato a un questio del genere?! Se non hai il POS in cantiere, almeno per i lavori pub., non entri! Non solo il CSE non ti autorizza ma ti diffida pure da mettere piede dentro! Che sia urgente o meno le lavorazioni quelli sono problemi della ditta e soprattutto dell'appaltatore che si è svegliato all'ultimo ed ha fatto una pessaima selezione : no pos, no dvr, no ITP... equazione molto semplice. Che poi nel privato siano fatte le peggio porcherie non deve essere un vanto ne una giustificazione. Ditte piccole e serie che fanno le cose come prescritto dalla normativa esistono e vanno premiate non affossate da queste che sono solo delle porcherie da truffatori... Se poi i CSE non fermano questi siluri impazziti è soprattutto un problema loro perchè sono loro che vanno a rischio galera |
Rispondi Autore: Domenico Mannelli - likes: 0 | 01/04/2016 (15:09:13) |
secondo me un interpello pubblicizzato il 1 aprile e finalizzato a chiarire che il PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA deve essere redatto e controllato prima di far operare i lavoratori evitando così, nei limiti del possibile, di mandarli al pronto soccorso è sicuramente il classico pesce di Aprile....... o no?? |
Rispondi Autore: silvio ventroni - likes: 0 | 05/04/2016 (18:04:43) |
è incredibile , a circa otto anni dall' emanazione del testo unico c'è qualche d'uno che ha ancora dei dubbi su quando si deve redigere il POS . Spero che queste incertezze le abbia chi ha da poco ricevuto nozioni sul Decreto di riferimento, altrimenti se certe riflessioni le fa qualche svezzato , sono dei guai . C |
Rispondi Autore: Carmelo catanoso - likes: 0 | 06/04/2016 (07:43:25) |
Sveglia!!! Era un pesce d'aprile...... anzi una balenottera azzurra (anche se è un cetaceo e non un pesce) d'aprile. Poi che si facciano anche Interpelli assurdi ...... è innegabile ..... come già visto in passato. |
Rispondi Autore: Carmelo catanoso - likes: 0 | 06/04/2016 (08:10:13) |
Vediamo se qualcuno raccoglie la mia "provocazione".... Spesso mi domando come mai, nonostante siano ben altri aspetti controversi, si vadano a chiedere risposte su argomenti tali da poter essere spacciati, come ho fatto con l'altro collega, per pesci d'aprile vista la loro ovvietà. Ho fatto la stessa provocazione su altri forum e ben pochi hanno obiettato riguardo l'inutilità di tali interpelli. Lancio un invito a Puntosicuro: perchè non raccogliamo un po' di quesiti e ne discutiamo con la community di PS e poi, facendo una selezione, troviamo una strada per presentarli alla Commissione Interpelli (ad esempio tramite una delle tante associazioni, ecc.autorizzate a farlo)? |
Rispondi Autore: Marco - likes: 0 | 26/09/2019 (01:16:35) |
Salve, avrei una richiesta da porre: il PSC scade con la concessione edilizia? o eventualmente, se per terminare l'opera viene redatta una scia il PSC è ancora valido anche se passati 2 anni dalla scadenza della concessione? Grazie |