Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Verifiche e abilitazione: le novità per i generatori a vapore

Verifiche e abilitazione: le novità per i generatori a vapore
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

06/10/2020

Le indicazioni sulla prima verifica periodica dei generatori di vapore e/o di acqua surriscaldata e sulla abilitazione alla loro conduzione. Le istruzioni operative fornite da un documento Inail e il decreto ministeriale sui patentini di abilitazione.

Verifiche e abilitazione: le novità per i generatori a vapore

Le indicazioni sulla prima verifica periodica dei generatori di vapore e/o di acqua surriscaldata e sulla abilitazione alla loro conduzione. Le istruzioni operative fornite da un documento Inail e il decreto ministeriale sui patentini di abilitazione.

Roma, 6 Ott – Sono diverse le novità che in queste settimane hanno riguardato i generatori di vapore e di acqua surriscaldata. Per generatori di vapore d’acqua si intendono le attrezzature che “trasformano i liquidi in vapore a pressione più elevata di quella dell’atmosfera, allo scopo di impiegarlo fuori dell’apparecchio stesso” (regio decreto 824/27).  

 

Le novità riguardano sia l’abilitazione alla conduzione di queste attrezzature, con riferimento al contenuto del Decreto ministeriale n.94 del 7 agosto 2020 “Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore”, sia le nuove informazioni disponibili per la prima verifica periodica contenute nel recente documento, realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail, dal titolo “Generatori di vapore e/o di acqua surriscaldata. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”.

 

Questi gli argomenti trattati nell’articolo:

  • Il nuovo decreto per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore
  • Il documento Inail, la messa in servizio e le verifiche periodiche
  • Le periodicità a cui sono soggetti i generatori di vapore

Pubblicità
MegaItaliaMedia

 

Il nuovo decreto per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore

Il 30 settembre in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 94 del 7 agosto 2020 in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.

 

Il decreto è in attuazione dell’articolo 73-bis, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale articolo al comma 2, dispone: ‘2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati i gradi dei patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, i requisiti per l’ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei patentini. Con il medesimo decreto è, altresì, determinata l’equipollenza dei patentini e dei titoli rilasciati in base alla normativa vigente’.

 

In particolare le disposizioni del nuovo Decreto entrano in vigore il 30 settembre 2021 - dodici mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, ai sensi del quale il patentino di abilitazione ha validità fino al compimento del settantesimo anno di età. Tale disposizione si riferisce anche ai patentini già rilasciati alla data di pubblicazione del Decreto ed è immediatamente applicabile.

 

Riprendiamo dal decreto il comma 1 del primo articolo (Patentino di abilitazione) del Capo I (Classifica dei patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata alimentati a fuoco diretto o a fuoco indiretto con rischio di surriscaldamento, non esonerati dalla conduzione abilitata e requisiti generali per l’abilitazione). Si indica che i patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore “sono articolati in quattro gradi:

  1. il patentino di 1° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie;
  2. il patentino di 2° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 20 t/h di vapore;
  3. il patentino di 3° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 3 t/h di vapore;
  4. il patentino di 4° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 1 t/h di vapore”.

 

L’articolo 11 del decreto indica poi che decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, “è abrogato il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1974, n. 99”.

 

Il documento Inail, la messa in servizio e le verifiche periodiche

Il nuovo documento Inail sui generatori di vapore - a cura di Andrea Tonti, Emanuele Ferrari e Loriana Ricciardi (DIT, Inail), Giuseppe Giannelli (Inail, Unità operativa territoriale di certificazione, verifica e ricerca di Como) e Giuseppe Sferruzza (Inail, Unità operativa territoriale di certificazione, verifica e ricerca di Palermo) – descrive le fasi di cui si compone l’attività di verifica, fornendo indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della pratica e specifiche istruzioni per la compilazione della scheda tecnica e del verbale di prima verifica periodica.

 

 

Nel documento si segnala che ai sensi dell’art. 71, commi 11 e 12, del d.lgs. 81/08, l’Inail è titolare della prima delle verifiche periodiche: “a far data dal 23 maggio 2012, il datore di lavoro che esercisce attrezzature a pressione ricadenti tra quelle richiamate dall’allegato VII del d.lgs. 81/08 e s.m.i., deve richiedere all’Inail l’effettuazione della prima delle verifiche periodiche, con le scadenze indicate nell’allegato stesso”.

 

In particolare il datore di lavoro che dispone ed “esercisce” attrezzature a pressione ricadenti tra quelle richiamate dall’allegato VII al d.lgs. 81/08 e s. m. i., “deve:

  • dare comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura a pressione all’Inail - utilizzando la procedura telematica CIVA - che provvede all’assegnazione di una matricola. Se l’attrezzatura non è esclusa dal controllo di messa in servizio, ai sensi dell’art. 5 del d.m. 329/04, prima di metterla in servizio si deve richiedere che venga sottoposta alla verifica di messa in servizio, ai sensi dell’art. 4 del d.m. 329/04;
  • richiedere la prima delle verifiche periodiche all’Inail - utilizzando la procedura telematica CIVA; tale verifica è da effettuarsi secondo la periodicità di cui all’allegato VII al d.lgs. 81/08, che decorre dalla data di messa in servizio dichiarata dal datore di lavoro (è la data della pratica riportata in CIVA o la data indicata dal Datore di Lavoro/Utilizzatore nella comunicazione di messa in servizio inviata alla UOT). La prima verifica periodica prevede, oltre ai controlli di sicurezza, la compilazione di una scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura, al fine di consentirne l’iscrizione nella banca dati informatizzata” di cui all’art. 3, comma 1 del Decreto Ministeriale 11 aprile 2011;
  • “richiedere le verifiche periodiche successive alla prima ai soggetti di cui al comma 13 dell’art. 71 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., da effettuarsi sempre secondo la periodicità di cui all’allegato VII al d.lgs. 81/08;
  • effettuare riparazioni e modifiche secondo le disposizioni dell’art. 14 del d.m. 329/04;
  • comunicare all’Inail - utilizzando la procedura telematica CIVA - e alla ASL/ARPA competenti la cessazione dell’esercizio, il trasferimento di proprietà e lo spostamento (in quest’ultimo caso è anche necessario dichiarare una nuova messa in servizio dell’attrezzatura), al fine di consentire l’aggiornamento della banca dati informatizzata;
  • in caso di attrezzature o di insiemi comprendenti membrature esercite in regime di scorrimento viscoso o di fatica oligociclica, è necessario inviare tramite CIVA la comunicazione prevista dall’art. 6 comma 1 lettera e) del d.m. 329/2004 in occasione della messa in servizio e sottoporre, alle scadenze previste, tali attrezzature alle prescrizioni tecniche di controllo vigenti in materia; le autorizzazioni all’ulteriore esercizio sono rilasciate dall’Inail;
  • conservare tutti i verbali delle verifiche effettuate (messa in servizio, verifiche periodiche e riparazioni) da esibire ai soggetti incaricati in sede di verifica. Tali verbali devono seguire l’attrezzatura/insieme nel caso di trasferimento di proprietà o spostamento”. 

 

Le periodicità a cui sono soggetti i generatori di vapore

La pubblicazione Inail tratta dunque delle modalità di effettuazione della prima verifica periodica, compresa la redazione della scheda tecnica e del verbale per le attrezzature/insiemi a pressione classificati come generatori di vapore d’acqua e/o di acqua surriscaldata (“i  generatori di acqua surriscaldata, come specificato nella nota in calce al punto 1.1.3 dell’allegato II al d.m. 11 aprile 2011, devono essere trattati come generatori di vapor d’acqua o impianti di riscaldamento, in accordo all’art. 3 del d.m.1° dicembre 1975”).

 

Queste attrezzature “appartengono al gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento, di cui al punto 1.1.3 dell’allegato II al d.m. 11 aprile 2011”. E le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare: “la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo”.

 

Ricordiamo, infine, che il d.m. 11 aprile 2011 “prevede che il datore di lavoro che esercisce un generatore di vapore e/o di acqua surriscaldata richieda la prima delle verifiche periodiche all’Inail, secondo la scadenza indicata dall’allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero dopo due anni dalla dichiarazione di messa in servizio da parte del datore di lavoro”.

 

Concludiamo indicando le periodicità a cui sono soggetti i generatori, secondo quanto disposto dall’allegato VII al d.lgs. 81/2008:

  • Funzionamento: biennale
  • Visita interna: biennale
  • Integrità: decennale. 

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Generatori di vapore e/o di acqua surriscaldata. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”, a cura di Andrea Tonti, Emanuele Ferrari e Loriana Ricciardi (DIT, Inail), Giuseppe Giannelli (Inail, Unità operativa territoriale di certificazione, verifica e ricerca di Como) e Giuseppe Sferruzza (Inail, Unità operativa territoriale di certificazione, verifica e ricerca di Palermo) – Collana Ricerche, edizione 2020 (formato PDF, 1.26 MB).

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Verifica periodica per generatori a vapore”.

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 94 del 7 agosto 2020 - abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.

 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Art. 37 del D.Lgs. 81/2008: la formazione "all'atto dell'assunzione"

Sicurezza sul lavoro: cosa cambia con la legge sulle piccole e medie imprese

Capire un infortunio per prevenirlo: la sicurezza diventa indagine

FAQ Accordo Stato Regioni 2025: formazione su attrezzature di lavoro


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

29APR

Decreto lavoro: il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri

29APR

RENTRI: modalità di pagamenti sanzioni art.258

28APR

Il portale per la libera consultazione delle norme UNI per la SSL

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
29/04/2026: Corte di Cassazione Sezione Lavoro - Ordinanza 13 febbraio 2026 n. 3263 - Licenziamento legittimo del lavoratore vittima di una truffa informatica (phishing)
29/04/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 6379 del 10 febbraio 2017 - Responsabilità di un lavoratore gruista per la violenta collisione con un carroponte fermo. Il mancato funzionamento del sistema anticollisione interrompe il nesso causale tra condotta del lavoratore.
28/04/2026: DECRETO N. 332 del 13 aprile 2026 - Ordinanza 27 dicembre 2024, n. 216 “Disciplina delle misure in favore del controllo, della sicurezza e dell’innovazione nei cantieri, ai sensi dell’art. 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016”. Approvazione documentazione badge cantiere.
28/04/2026: Osservatorio Olympus - Al crocevia fra orario di lavoro, tutela della salute e malattie professionali: il caso dei lavoratori “senza tempo” - Gabriella Leone
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


GESTIONE EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Crans Montana: quando il luogo di lavoro è anche un luogo di divertimento


RSPP, ASPP

Le responsabilità penali dell’RSPP: una selezione di sentenze del 2025


INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO

Le criticità delle nuove FAQ ASR 2025 in tema di ambienti confinati


LAVORAZIONE DEL LEGNO

Lavorazione del legno: la sicurezza con le macchine a controllo numerico


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità