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Interpello: i requisiti per formare gli addetti alla prevenzione incendi

Interpello: i requisiti per formare gli addetti alla prevenzione incendi
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

19/11/2013

La Commissione per gli interpelli risponde a un quesito sulla formazione degli addetti alla gestione delle emergenze per la prevenzione incendi. I titoli per i soggetti formatori, l’abilitazione al rilascio e la validità degli attestati di frequenza.

Interpello: i requisiti per formare gli addetti alla prevenzione incendi

La Commissione per gli interpelli risponde a un quesito sulla formazione degli addetti alla gestione delle emergenze per la prevenzione incendi. I titoli per i soggetti formatori, l’abilitazione al rilascio e la validità degli attestati di frequenza.

 
Roma, 19 Nov – La sicurezza antincendio in tutti i luoghi di lavoro rappresenta un importante obiettivo da conseguire, un obiettivo che presuppone un’attenta formazione degli addetti antincendio.
Ricordiamo a questo proposito che l'articolo 37, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 riporta indicazioni sulla formazione che devono ricevere i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro:
 
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
(…)
9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
(…)
 
Sul tema degli addetti antincendio, la Commissione per gli interpelli - prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro - interviene con l’Interpello n. 10/2013 del 24 ottobre 2013 relativo ad un quesito sulla “formazione degli addetti alla gestione delle emergenze per la prevenzione incendi” sottoposto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI).


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Presentiamo innanzitutto il quesito.
 
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito ai corsi tenuti dagli ingegneri abilitati ai sensi della legge n. 818/1984.
In particolare il CNI chiede di sapere se il suddetto professionista sia:
 
- “adeguatamente titolato, agli effetti del DM 10/03/1998, quale soggetto formatore per gli addetti alle aziende valutate a rischio medio e basso;
- sia abilitato al rilascio di attestati di frequenza per gli stessi corsi e se tali attestati siano validi agli effetti della documentazione e della formazione obbligatoria prevista nel D. Lgs. n. 81/2008”.
 
Al riguardo la Commissione fa presente – in attesa delle disposizioni previste dal comma 3 dell’articolo 46 del D.Lgs. 81/2008 - che la materia è ancora disciplinata dal DM 10/03/1998, benché attualmente in corso di revisione.
E il DM 10/03/1998 “non prevede né requisiti specifici né titoli ai fini dell'idoneità del soggetto formatore per gli addetti all'emergenza. I soggetti formatori devono possedere competenza nella materia antincendio”.
 
Ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
 
Si ritiene “che gli ingegneri, abilitati ai sensi della legge n. 818/1984, possano svolgere i corsi per addetti all'emergenza e, quindi, rilasciare i relativi attestati di frequenza. Inoltre si sottolinea come, per le aziende individuate dall'allegato X del decreto, i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, debbano conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609”. E la Commissione “ritiene validi ai fini della formazione prevista dall'art. 37, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 i suddetti attestati”.
 
Per concludere ricordiamo che l’Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ha recentemente pubblicato la nuova versione del manuale Inail “ Formazione antincendio - Gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, un documento - arrivato all’edizione di maggio 2013 – che analizza i criteri generali di sicurezza antincendio e della gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. E offre – come strumento per la formazione degli addetti alle squadre antincendio - una panoramica sulla classificazione dei fuochi e tecniche di estinzione, sul controllo e la  manutenzione degli impianti antincendio e sulla pianificazione e l’organizzazione delle emergenze.
 
 
 
Commissione per gli interpelli - Interpello n. 10/2013 con risposta del 24 ottobre 2013 al Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Prot. 37/0018682/MA007.A001 - Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito sulla formazione degli addetti alla gestione delle emergenze per la prevenzione incendi, DM 10/03/1998.
 
 
 
RTM

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Rispondi Autore: Davide immagine like - likes: 0
19/11/2013 (08:30:19)
Corretta interpretazione da parte della commissione, ma allora se ancora in vigore a tutti gli effetti il D.M. 10.3.98 per quale motivo qualche funzionario ASL e VVF si ostina a chiedere la revisione dei corsi antincendio anche per attività a basso rischio con periodicità triennale ?
Non mi risulta che una circolare emanata dai VVF possa escludere quando disposto (o meglio non disposto) dal Decreto attualmente in essere.
Mi auguro che la modifica al Dm 10.3.98 includa anche come per il primo soccorso l'aggiornamento triennale, ma fino a quella data l'aggiornamento mi risulta essere una volontarietà del Datore di Lavoro.
Rispondi Autore: Giuseppe Mazzotta immagine like - likes: 0
26/02/2020 (14:06:12)
In realtà già esiste una nota del Dipartimento dei vigili del fuoco; essa precisa che la formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendioe gestione della sicurezza, deve essere aggiornata ogni tre anni. Fatto salvo, comunque, una specifica valutazione del "Datore di lavoro" che, per le situazioni al contorno e per l'assenza di innovazioni (stesse sostanze pericolose, stesso layout, ecc.), può giustificare un aggiornamento della formazione (anche per le attività a rischio basso) con periodicità superiore ai 3 anni.
Pertanto, in assenza di tale valutazione da parte del "datore di lavoro" l'aggiornamento deve essere effettuato ogni 3 anni.
Cordiali saluti

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