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Formazione professionisti: come attestare gli apprendimenti informali

Formazione professionisti: come attestare gli apprendimenti informali
Federica Gozzini

Autore: Federica Gozzini

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

20/11/2015

Ingegneri e Periti Agrari possono effettuare l’aggiornamento obbligatorio e ottenere 15 Crediti Formativi Professionali in modo informale autocertificando approfondimenti tecnici e normativi. Come dimostrare l’attività?

Formazione professionisti: come attestare gli apprendimenti informali

Ingegneri e Periti Agrari possono effettuare l’aggiornamento obbligatorio e ottenere 15 Crediti Formativi Professionali in modo informale autocertificando approfondimenti tecnici e normativi. Come dimostrare l’attività?

Brescia, 20 Nov – “Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale,   nel   migliore   interesse   dell'utente   e   della collettività,  e   per   conseguire   l'obiettivo   dello   sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e  costante  aggiornamento  della  propria  competenza  professionale”. A ricordare quanto sia importante per un professionista una costante e attenta formazione continua, misurata attraverso l’acquisizione di crediti formativi professionali (CFP), è il Decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2012, n. 137 che contiene il regolamento relativo alla riforma degli ordinamenti professionali.
 
Al di là degli apprendimenti formali (ad esempio relativi a istruzione superiore e universitaria, corsi di master,...) e non formali (ad esempio la frequenza  di corsi di formazione, ...), in questa importante attività di formazione continua è possibile tener conto anche di quell’apprendimento informale che si realizza nell’esercizio di una professione anche attraverso continui approfondimenti e consultazione di libri, riviste, banche dati normative?
 
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Poiché il legislatore rimanda ai singoli ordini dei professionisti la definizione delle modalità di aggiornamento e dei crediti formativi, per rispondere alla domanda dobbiamo fare riferimento ad alcuni regolamenti degli ordinamenti professionali...
 
Ad esempio si fa riferimento all’apprendimento informale nel Regolamento del Consiglio Nazionale degli Ingegneri del 21 giugno 2013 per l’aggiornamento della competenza professionale degli iscritti agli albi degli ingegneri ex art. 7, comma 3, del D.P.R. 137/2012.
In questo caso tale apprendimento è definito come “un apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nell’esercizio della professione di Ingegnere nelle situazioni ed interazioni del lavoro quotidiano”.
L’ingegnere può dunque maturare e autocertificare crediti formativi per “attività informali di apprendimento”, ma tali attività  di approfondimento e aggiornamento dovranno essere dimostrabili.
 
Vediamo nel dettaglio due tipologie di crediti autocertificabili:
- gli approfondimenti tecnici che possono esser svolti, ad esempio, attraverso la consultazione di libri, di riviste, la lettura di articoli tecnici, l’attività di apprendimento di prodotti software e hardware tecnici connessi all’attività professionale svolta. Nel caso dell’aggiornamento professionale degli  Ingegneri  i CFP, i crediti formativi conseguibili vanno da 0,5 a 5 a seconda della tipologia di approfondimento svolto;
- gli aggiornamenti normativi che corrispondono all’analisi, alla lettura, all’approfondimento della produzione normativa, sempre connessa all’attività svolta. Nel caso dell’aggiornamento professionale degli  Ingegneri  i CFP conseguibili sono pari a 3 per ogni documento disaminato;
 
Ricordando che anche in altri ambiti professionali – ad esempio i Periti Agrari – è prevista la possibilità di tener conto delle attività informali di apprendimento, segnaliamo l'opportunità che il nostro giornale offre per dimostrare l’aggiornamento delle proprie conoscenze...
 
Con il sistema di attestazione, PuntoSicuro – autorevole fonte di informazioni tecniche attraverso gli articoli e di informazioni normative attraverso la Banca Dati – offre la possibilità di dimostrare la lettura di documenti tecnici e normativi.
 
Per attestare l’accesso alle informazioni è quindi disponibile già da alcuni mesi:
- l’attestazione di lettura degli articoli. La lettura di ogni articolo può essere dimostrata con singoli attestati;
- l’attestazione di iscrizione alla newsletter giornaliera.  Attestazione che permette di dimostrare la continua attività di ricerca di informazioni e novità.
Due servizi che sono rivolti a tutti gli abbonati alla Banca dati di PuntoSicuro.
 
Attraverso questi servizi abbiamo offerto in questi mesi la possibilità a imprenditori, professionisti e a tutti coloro che hanno a che fare con la gestione della sicurezza, di poter dimostrare il proprio lavoro di aggiornamento e di conoscenza delle novità in ambito di salute e sicurezza, di poter attestare l’attività di ricerca delle prescrizioni legali, normative o tecniche correlate all’attività svolta.
E si permette ora agli iscritti ad ordini professionali che prevedono l’aggiornamento informale, anche di poterconseguire crediti formativi attestando gli approfondimenti tecnici e gli aggiornamenti normativi.
 
Ricordiamo che le attestazioni di PuntoSicuro possono essere utilizzate per dimostrare quota di:
- aggiornamento delle conoscenze relative alle prescrizioni legali perl’azienda e aggiornamento delle conoscenze professionali del Responsabile/Addetto Qualità e/o Sicurezza (Sistemi di gestione per la Qualità o per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro, con riferimento a Norma UNI EN ISO 9001, articolo 30 D.Lgs 81/2008, Norma OHSAS 18001, Linee guida UNI -INAIL);
- aggiornamento della competenza professionale degli ingegneri e dei Periti Agrari (Articolo 5, comma 1 e Allegato A del "Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale" degli ingegneri e Articolo 5, comma 1 e Allegato A del "Regolamento Formazione Continua del Perito Agrario”);
- aggiornamento delle conoscenze normative e tecniche al fine del miglioramento nel tempo delle misure di prevenzione e protezione (Articoli 2, 15 e 29 D.Lgs 81/2008);
- informazione dei lavoratori sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 36 D.Lgs 81/2008).
 
Veniamo infine al funzionamento dell'attestazione di lettura:
- effettuare il login (inserendo username e password nell'apposito riquadro in alto a dx del sito) prima di cominciare a leggere gli articoli, in modo tale che il sistema possa registrare correttamente il tempo di lettura che verrà riportato nell'attestazione;
- selezionare l'articolo o il documento da leggere;
- cliccare su “Attestazione di lettura dell’articolo” o “Attestazione di lettura del documento” (ad esempio in caso di normative) presente alla fine del testo.
 
Per avere l’attestato di iscrizione e si è iscritti sia alla newsletter che alla Banca Dati di PuntoSicuro, è necessario aprire la newsletter ricevuta nella propria casella di posta elettronica e cliccare su "Attestazione di iscrizione al servizio”. Dopo aver effettuato il login, viene creato l’attestato in formato PDF che riporterà i dati dell’abbonato e l'attestazione dell’iscrizione alla newsletter quotidiana informativa.
 
Concludiamo riportando alcuni esempi di attestazione...
Clicca qui per vedere un’anteprima dell’attestazione di lettura di un articolo.
Clicca qui per vedere un’anteprima dell’attestazione di iscrizione a ai servizi di PuntoSicuro.
 
 
Link relativo all’abbonamento alla Banca Dati di PuntoSicuro.
 
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
 
Consiglio Nazionale Ingegneri - Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale degli iscritti agli albi degli ingegneri ex art. 7, comma 3 DPR n. 137/2012
 
 
Federica Gozzini
 
 
Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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Rispondi Autore: Flavio Napolitano immagine like - likes: 0
20/11/2015 (11:28:51)
Fatto salvo che è chiarissimo il concetto di lettiggimita di una autocertificazione che attesti gli approfondimenti tecnici. Ma quali sono le modalità con cui generare questa autocertificazione e far si che questa venga riconosciuta? Credo sia la cosa piu importante, e questo articolo non ne da delucidazioni
Rispondi Autore: Nico Simonetti immagine like - likes: 0
21/11/2015 (09:57:50)
Premessa la mia condivisione al commento di Flavio Napolitano, segnalo che i due file (pdf) relativi alle anteprime delle attestazioni (riportate in calce al presente articolo) risultano illegibili.
Chiedo conferma agli altri lettori.
Rispondi Autore: Nico Simonetti immagine like - likes: 0
21/11/2015 (10:45:31)
Rettifico il mio commento precedente, segnalando che i file (pdf) sono leggibili.

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