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Non validi i crediti formativi per RSPP in convegni con più di 30 partecipanti

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: RSPP, ASPP

20/02/2013

Un documento dell’Asl di Bergamo diffida alcune associazioni dal rilascio di crediti formativi a RSPP in convegni con più di trenta partecipanti. Il testo di un esposto su questo tema, le interpellanze parlamentari e la normativa.

 
Bergamo, 20 Feb– In relazione all’abitudine di concedere crediti formativi per RSPP e ASPP nei convegni indipendentemente dal numero dei partecipanti, e in risposta ad un esposto presentato dall’Associazione Ambiente e Lavoro, cominciano ad arrivare le prime diffide al rilascio di attestati di frequenza validi per l'acquisizione dei crediti.
 
La “generosa” concessione di crediti formativi per RSPP e ASPP è un problema sollevato più volte sul nostro giornale. Un problema che mette in luce la scarsa considerazione che - al di là delle tante parole spese sull’importanza della formazione da politici e tecnici – riveste la  qualità della formazione in Italia. E che porta allo scoperto come la normativa non sia in grado di uniformare le regole esistenti in materia di formazione, anche tra regione e regione. E come necessiti una revisione degli  Accordi sulla formazione degli RSPP e ASPP del 26 gennaio 2006 in relazione alle nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro emanate con il D.Lgs. 81/2008.
 
In relazione a questa problematica ricordiamo che la CIIP (Consulta Italiana Interassociativa per la Prevenzione) si è fatta in passato promotrice di interpellanze parlamentari per:
- “portare allo scoperto la insopportabile esistenza di iniziative che vengono ‘spacciate’ per ‘ Formazione con Crediti RSPP e ASPP’, anche in eventi tipo Convegni, Forum e simili, che prevedono la presenza di oltre 30 persone,  a volte anche di 100 o 200 persone, se non oltre;
- denunciare che tali iniziative sono chiaramente illegittime già nel tipo di evento (Convegno, Forum, riunione, ecc. - anziché ‘Corso’),  nonché per la dichiarata possibilità di consentire la partecipazione e di riconoscere e concedere crediti ad oltre 30 persone/cad. Corso;
- ribadire l'importanza della Formazione vera, che è tale solo se garantisce elementi minimi e insopprimibili, dichiarati e certi, tra cui: definizione dei fabbisogni formativi, progettazione didattica coerente, numero massimo dei partecipanti, modalità di registrazione, verifiche di ingresso, intermedie e finali, tipologia e valenza dei materiali didattici, successivo mantenimento di in-formazione e aggiornamento ai partecipanti, ecc”.

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In particolare - come segnalato nell’esposto presentato dall’Associazione Ambiente e Lavoro - tale “ concessione di Crediti RSPP a un Convegno è chiaramente contraria e non ammessa dalle vigenti norme di legge” (art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e dalla Circ. 32/San/2006 della Regione Lombardia).
 
E ciò, continua l’esposto, è testimoniato da decisioni, atti e documenti sia del Governo che della Regione Lombardia.
 
Ad esempio dalla risposta ufficiale del Vice-Ministro Prof. Michel Martone in relazione alla interrogazione n. 5-06587 (primo firmatario l’On. Antonio Boccuzzi Commissione Lavoro) e dall’omologo Atto di sindacato ispettivo n. 3-02783 al Senato (primo firmatario il Sen. Paolo Nerozzi, Commissione Lavoro e di inchiesta sugli Infortuni).
Nella risposta di Martone si indica ad esempio che con specifico riferimento ai corsi di formazione e aggiornamento per i responsabili (RSPP) e per gli addetti (ASPP) dei servizi di prevenzione e protezione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono in corso delle intese con il Coordinamento tecnico delle Regioni per la revisione dell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006. Nella revisione dell'accordo, che si rende necessaria per chiarire i dubbi interpretativi e facilitare anche l'attività di verifica sull'effettività della formazione, verrà ribadita la necessità del rispetto di tutti i requisiti previsti ai fini della validità del corso e richiamati dall'onorevole interrogante.
 
Senza dimenticare cioè che riporta la Circolare 32/San06 del 19 dicembre 2006 della Regione Lombardia (l’esposto e la diffida presentati sono relativi a un convegno che si tiene in Lombardia). La circolare al punto 3 per la validità dei Corsi e dei conseguenti Crediti per RSPP indica esplicitamente l’obbligo di Corsi con un massimo di 30 partecipanti oltre agli obblighi di verifica degli apprendimenti.
E in relazione ai corsi per la formazione dei coordinatori o ai più recenti accordi del 21 dicembre 2011 sulla formazione si indica che quando il legislatore ha voluto consentire la “ammissibilità” di convegni e di presenze superiori a 30 persone lo ha fatto in forma esplicita.
 
In seguito ad alcune note trasmesse a fine gennaio e all’esposto suddetto, il Direttore generale dell’Asl di Bergamo ha dunque inviato il documento di diffida del 18 febbraio 2013, prot. n. U0026835 a diversi presidenti di associazioni organizzatrici di un convegno che si tiene in data 20 febbraio e che avrebbe consentito di acquisire 3 crediti formativi per gli RSPP non datori di lavoro (ATECO 1 - Agricoltura) previa iscrizione
Il documento recita in particolare:
 
(...) vi diffidiamo dal rilasciare attestati di frequenza validi per l'acquisizione di Crediti formativi di aggiornamento agli RSPP partecipanti al Convegno, in quanto sicuramente i partecipanti saranno più di trenta e quindi tali certificazioni sarebbero da ritenersi nulle.
 
 
Una diffida che vuole ribadire l’importanza di una vera crescita professionale di RSPP e addetti ai servizi di prevenzione e protezione (ASPP), anche a fronte della passata condanna dell'Italia per sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-49/00 (non avendo definito le capacità e le attitudini di cui devono essere in possesso le persone responsabili delle attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono).
 
Una diffida che mostra la giusta strada, quella dei controlli, per verificare che corsi e aggiornamenti sulla sicurezza sul lavoro siano effettivamente conformi alle normative vigenti.
 
 
Asl Bergamo, “ Documento del 18 febbraio 2013, prot. n. U0026835” (formato PDF, 35 kB).
 
 
Tiziano Menduto


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Pubblica un commento

Rispondi Autore: paolo foti - likes: 0
20/02/2013 (01:22:55)
In vista della scadenza di aggiornamento del coordinatore e dei dubbi di alcune persone sulla validità dell'e-learding, altri affermano "tutto ciò che non è vietato è lecito". Per gli RSPP da questo articolo si evidenzia "quando il legislatore ha voluto consentire la “ammissibilità” ....... lo ha fatto in forma esplicita".

A questo punto tocca fare "testa o croce" per scegliere il corso giusto o meno sbagliato...... scegliete voi.....
Rispondi Autore: marco musolla - likes: 0
20/02/2013 (08:39:30)
Devo essere sincero, questa indicazione mi stupisce e mi lascia perplesso.
In questo periodo le attività formative sono di livello non eccellente e quando si trova un relatore valido non è pensabile che questo si renda disponibile a tenere lezioni a soli 30 partecipanti.
Mi viene da pensare che allora non si tratti di fare delle scelte qualitative, bensì un mero mercato della formazione.
Per esempio ho partecipato ad un incontro formativo con il dott. Raffaele Guariniello, 4 crediti formativi, al quale erano presenti almeno 200 persone.
Il dott. Guariniello, persona estremamente attenta e rispettosa del dettame normativo allora avrebbe partecipato ad una attività priva di requisiti?
E' meglio quindi seguire della pessima formazione in 30 e rispondere al dettame normativo, o seguire degli ottimi convegni con maggior numero di partecipanti?
Rispondi Autore: Massimo Rapetti - likes: 0
20/02/2013 (08:55:35)
Non posso che confermare quanto già letto a suo tempo in altri commenti ad un articolo simile alcuni mesi fa, quando si è cominciato a parlare di questo argomento. Il ridotto numero di partecipanti NON aumenta automaticamente il livello della formazione ma esclusivamente il suo costo. Non è il numero di partecipanti o la denominazione del momento di formazione ad alzarne la qualità, ma la credibilità dell'ente di promozione e l'autorevolezza dei relatori (come ha ben scritto l'amico Marco Musolla). Se poi in concomitanza dell'evento vi sono degli sponsor che consentono la gratuità dello stesso od un costo minimo, non se ne può certo fare una colpa. Tutto le argomentazioni riportate nell'articolo sono, a mio parere, null'altro che una levata di scudi "lobbistica" di chi si ritiene (a torto) sminuito nelle sue capacità di formatore, criticando il prato verde del vicino, anziché rimboccarsi le maniche per curare meglio il proprio.
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
20/02/2013 (09:12:36)
Io non riesco a capire questa allergia tutta italiana per le regole, è davvero incomprensibile. La CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO con PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2006 recante Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Atto n. 2407).
(GU n. 37 del 14-2-2006) ha detto chiaramente che il numero massimo di partecipanti per tutti i corsi RSPP è 30: " 2.1 ORGANIZZAZIONE
In ordine all’organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti:
a) individuazione di un responsabile del progetto formativo;
b) impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità;
d) tenuta del registro di presenza dei “formandi” da parte del soggetto che realizza il corso;
e) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo. "
Quindi quando la norma vigente afferma che il numero massimo ammesso di partecipanti è 30, significa anche che un numero superiore è vietato. Se la norma non piace la si cambi, ma se la norma non cambia, è questa norma sul numero massimo di 30 partecipanti è chiara e incontrovertibile, PER FAVORE LA SI RISPETTI. E' inutile andare a predicare la sicurezza in azienda e il rispetto delle leggi di sicurezza quando chi fa questo, l'rspp, è poi il primo che escogita cervellotici ragionamenti privi del benchè minimo supporto testuale, e cerca di eluderle, appena può.
Rispondi Autore: Massimo Rapetti - likes: 0
20/02/2013 (10:52:57)
Giusto il riferimento al cambio delle regole, quando queste sono rivolte più a garantire il lavoro ad alcuni che a garantire la sicurezza di tutti, ma purtroppo in Italia si sa che ciò o è impossibile o perlomeno molto difficile, quando chi decide è normalmente direttamente coinvolto nel risvolto economico delle norme stesse. L'Avv. Dubini ha giustamente messo l'appunto sulla questione delle regole (discutibili e contestabili, ma sempre regole) senza entrare però nel merito dei costi (esagerati) che sta assumendo la formazione. Il problema esiste, inutile provare a nasconderlo o a sminuirlo; soldi non ce ne sono più per nessuno.
Rispondi Autore: andrea pomozzi - likes: 0
20/02/2013 (11:14:30)
Quindi dovremmo abolire anche (quasi) tutti i corsi universitari? In aule con centinaia di studenti ci sarà sicuramente una pessima formazione...
Rispondi Autore: marco musolla - likes: 0
20/02/2013 (11:33:01)
Egregio avv. Dubini,
la leggo sempre molto volentieri perché la sua autorevole opinione è sempre di stimolo all’approfondimento e al dibattito.
Lungi da me voler creare o alimentare una polemica che risulterebbe sterile, però il suo commento mi fornisce una serie di indicazioni alle quali, se mi permette, vorrei replicare.
Ritengo che lei abbia assolutamente ragione. La regola va rispettata. Ma se la regola è sbagliata E’ NOSTRO DOVERE CRITICARLA. E questa regola è oggettivamente sbagliata, visto che si basa esclusivamente sul rispetto formale di alcune disposizioni pratiche sulla cui efficacia potremmo discutere per anni interi senza trovare un punto di intesa. Questo formalismo esasperato porta allora al proliferare di molte strutture formative che erogano corsi “formalmente” ineccepibili, ma praticamente nulli dal punto di vista dei contenuti. Quindi lo scopo dell’aggiornamento quale sarebbe?
Il mio riferimento alla formazione che ho seguito con docente il dott. Guariniello era indicata come aggiornamento RSPP, e allora mi chiedo se anche chi poi fa le verifiche non commetta degli errori grossolani.
Non commento infine le sue affermazioni sulla volontà degli RSPP di fare i furbi. Ritengo che nel nostro paese ci siano moltissimi professionisti che vivono questo mestiere in modo molto serio e coscienzioso, che affrontano ogni giorno difficoltà anche di tipo interpretativo, che sono interessati a crescere, e che però si sentono sviliti dal comprendere che oltre alla formazione qualitativa devono anche sostenere una formazione formale, perché altrimenti non sono in possesso dei titoli per svolgere l’incarico.
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
20/02/2013 (12:11:13)
Davvero non capisco, anche per le aule dei nostri figli ci sono limiti numerici, chi di voi manderebbe a scuola il figlio in un'aula con duecento persone? Quando le presenze sono di 100, 200 persone l amaggior parte dei presenti pensa ai fatti propri, lavora col computer, col cellulare, segue magari solo Guariniello e non altri eccetera. Se le regole sono sbagliate PRIMA si cambiano le regole, ma finchè le regole restano vanno rispettate altrimenti è il caos. La didattica con più di 30,35 persone non esiste, Siamo seri che interazione può esserci con una sala convegno? Poca o nessuna. Solo chi non ha mai fatto docenza, oppure fa bussiness con i convegni può dire che 200 e 30 persone sono equivalenti. Poi anche ai mega convegni ci sono relatori che non dicono nulla, e su questo si deve intervenire con la qualificazione dei formatori. Certo le norme sbagliate vanno criticate, ma non è semrpe detto che la critica colga il segno, e comunque visto che qui è in gioco la vita di altri, meglio rispettarle le regole. Quanto poi ai costi della formazione, se non ci mettiamo in testa che è un investimento, non riusciamo neppure a renderla efficace. Va progettata bene, esiste la fad e la formazione a distanza, insomma si deve aguzzare l'ingegno. Comunque andrebbe tutto radicalmente semplificato, e far ecome si fa per i coordinatori. Io ritengo che per l'aggiornamento si possa arrivare a ritenere valida anche per rspp una parte della formazione in ambito di convegni, magari un terzo del monte ore, ma per far ciò vanno modificati gli accordi., buon lavoro a tutti.
Rispondi Autore: Dott. Marco Maggioli - likes: 0
20/02/2013 (12:22:17)
Leggere ciò che scrive il pregiatissimo avv. Dubini del foro di Milano, a mio modesto avviso è tempo perso, riesce a rendere difficili anche le procedure e le norme più semplici, il sottoscritto ha quindi da tempo rinunciato ad interloquire con l'esperto in materia, come ama definirsi l'avvocato Dubini, non solo è tempo perso ma costui ha il potere di confondere e di mettere in discussione norme contenute nelle leggi dello Stato tanto da instaurare nei lettori confusione e incertezze. Meglio seguire le interpretazioni e spiegazioni di altri esperti che scrivono in questa prestigiosa rivista on line. Cordiali saluti
Rispondi Autore: marco musolla - likes: 0
20/02/2013 (12:27:29)
Egregio avv. Dubini,
la leggo sempre molto volentieri perché la sua autorevole opinione è sempre di stimolo all’approfondimento e al dibattito.
Lungi da me voler creare o alimentare una polemica che risulterebbe sterile, però il suo commento mi fornisce una serie di indicazioni alle quali, se mi permette, vorrei replicare.
Ritengo che lei abbia assolutamente ragione. La regola va rispettata. Ma se la regola è sbagliata E’ NOSTRO DOVERE CRITICARLA. E questa regola è oggettivamente sbagliata, visto che si basa esclusivamente sul rispetto formale di alcune disposizioni pratiche sulla cui efficacia potremmo discutere per anni interi senza trovare un punto di intesa. Questo formalismo esasperato porta allora al proliferare di molte strutture formative che erogano corsi “formalmente” ineccepibili, ma praticamente nulli dal punto di vista dei contenuti. Quindi lo scopo dell’aggiornamento quale sarebbe?
Il mio riferimento alla formazione che ho seguito con docente il dott. Guariniello era indicata come aggiornamento RSPP, e allora mi chiedo se anche chi poi fa le verifiche non commetta degli errori grossolani.
Non commento infine le sue affermazioni sulla volontà degli RSPP di fare i furbi. Ritengo che nel nostro paese ci siano moltissimi professionisti che vivono questo mestiere in modo molto serio e coscienzioso, che affrontano ogni giorno difficoltà anche di tipo interpretativo, che sono interessati a crescere, e che però si sentono sviliti dal comprendere che oltre alla formazione qualitativa devono anche sostenere una formazione formale, perché altrimenti non sono in possesso dei titoli per svolgere l’incarico.
Rispondi Autore: avvocato Rolando Dubini - likes: 0
20/02/2013 (12:45:59)
E' tuto semplice: PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2006 recante Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Atto n. 2407).
(GU n. 37 del 14-2-2006) afferma chiaramente che il numero massimo di partecipanti per tutti i corsi RSPP è 30: " 2.1 ORGANIZZAZIONE
In ordine all’organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti: ...
c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità; "
Rispondi Autore: ing. Agostino Del Piano - likes: 0
20/02/2013 (12:46:10)
Io posso anche essere d'accordo con l'avv. Dubini nell'applicare PEDISSEQUAMENTE l'accordo Stato Regione. Sono però anche d'accordo con chi ha scritto che i corsi universitari sono a numero molto più alto del fatidico numero di 30 persone. E che dire poi dei Corsi On Line? Chi assicura che a una certa lezione non siano collegati contemporaneamente alla piattaforma più di 30 persone? Ricordo che per alcune tipologie l'accordo Stato Regioni ammette la possibilità di seguire corsi di questo tipo.
Avvocato Dubini CI ILLUMINI!!!!!
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
20/02/2013 (12:48:37)
Davvero non capisco, anche per le aule dei nostri figli ci sono limiti numerici, chi di voi manderebbe a scuola il figlio in un'aula con duecento persone? Quando le presenze sono di 100, 200 persone l amaggior parte dei presenti pensa ai fatti propri, lavora col computer, col cellulare, segue magari solo Guariniello e non altri eccetera. Se le regole sono sbagliate PRIMA si cambiano le regole, ma finchè le regole restano vanno rispettate altrimenti è il caos. La didattica con più di 30,35 persone non esiste, Siamo seri che interazione può esserci con una sala convegno? Poca o nessuna. Solo chi non ha mai fatto docenza, oppure fa bussiness con i convegni può dire che 200 e 30 persone sono equivalenti. Poi anche ai mega convegni ci sono relatori che non dicono nulla, e su questo si deve intervenire con la qualificazione dei formatori. Certo le norme sbagliate vanno criticate, ma non è semrpe detto che la critica colga il segno, e comunque visto che qui è in gioco la vita di altri, meglio rispettarle le regole. Quanto poi ai costi della formazione, se non ci mettiamo in testa che è un investimento, non riusciamo neppure a renderla efficace. Va progettata bene, esiste la fad e la formazione a distanza, insomma si deve aguzzare l'ingegno. Comunque andrebbe tutto radicalmente semplificato, e far ecome si fa per i coordinatori. Io ritengo che per l'aggiornamento si possa arrivare a ritenere valida anche per rspp una parte della formazione in ambito di convegni, magari un terzo del monte ore, ma per far ciò vanno modificati gli accordi., buon lavoro a tutti.
Rispondi Autore: avvocato Rolando Dubini - likes: 0
20/02/2013 (12:52:31)
Davvero questa dei corsi on line è divertente, certo ai corsi on line possono collegarsi anche mille persone, però ognuno di loro lavora individualmente, davanti al suo computer, seguendo la lezione e rispondendo ai test intermedi, cosa c'entra con l'aula da 30? E poi non è che se all'università, DOVE NON ESISTE L'OBBLIGO DI FREQUENZA, fanno aule da 200 lo stesso possa farsi per i corsi rspp, dove c'è l'obbligo di frequenza e dove le regole sono diverse. Non è che se gioco a dama posso applicare le regole degli scacchi e viceversa. Senza regole non possiamo più neppure comunicare. E poi non mi sembra una regola così severa e vessatoria. Ripeto per me si può arrivare ad un compromesso, convegni validi per un terzo del monteore di aggiornamento dell'rspp o la metà, il resto seria formazione in aggiornamento, che può essere pure fad. Mi sembra semplice.
Rispondi Autore: Giuliano Palotto - likes: 0
20/02/2013 (14:40:02)
Mi duole constatare che, anche questa volta, si disquisisce sulla forma e non sulla sostanza. L'obiettivo dell'Aggiornamento del RSPP dovrebbe essere quello di accrescere le proprie competenze e conoscenze nella sua materia professionale. Sinceramente assisto a molti convegni, seminari, dibattiti, workshop, tavole rotonde e chi più ne ha più ne metta ma la solfa è sempre la stessa: noto diverse persone, che si autodefinisono "professionisti", accalcare la reception per "firmare la presenza", ritirare la "certificazione del credito" e poi? Qualche volta neanche entrano, altre volte spariscono nel buio della sala dopo pochi minuti d'inizio o altrimenti si concentrano su PC, Tablet o cellulari facendo tutt'altro rispetto al motivo che li ha spinti ad esser lì. Pongo una domanda all'Avv. Dubini (a cui proferisco ampia stima)sull'argomento: Quante volte le è capitato di fare da relatore in queste "manifestazioni", entrare in una sala gremita per poi uscire a fine intervento in una semi-deserta? Mi piacerebbe leggere un Accordo Stato-Regioni che delineasse una linea di aggiornamento RSPP basata sul gap di accrescimento delle competenze e sulla loro certificazione, piuttosto sul fatto che in un'aula composta da 31 partecipanti si annulli l'effetto educativo e formativo.
Rispondi Autore: Alessandro Chiari - likes: 0
20/02/2013 (14:55:46)
In tutto questo dibattito non riesco a comprendere se la polemica è riferita anche agli RSPP art 34, dove in virtù del recente ACCORDO STATO REGIONI e delle successive LINEE GUIDA INTERPRETATIVE viene riportato che 1/3 delle ore di aggiornamento può essere assolto per mezzo di partecipazione a convegni e seminari (con rilascio di crediti) a patto che sia prevista una verifica finale di apprendimento. Non leggo da nessuna parte una parità tra corsi e convegni con obbligo quindi di max 30 partecipanti. o sbaglio?
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
20/02/2013 (15:20:09)
Alessandro Chiari fa riferimenti a disposizioni che riguardano lavoratori, dirigentie preposti, non l'aggiornamento rspp che resta regolato unicamente dal PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2006 recante Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Atto n. 2407).
(GU n. 37 del 14-2-2006) che afferma chiaramente che il numero massimo di partecipanti per tutti i corsi RSPP è 30: " 2.1 ORGANIZZAZIONE
In ordine all’organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti: ...
c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità; " Giovanni Palotto mi chiede se quando partecipo ai convegni mi capita di constatare che alla fine non c'è più nessuno: il problema essite, difatti molte volte mi chiedono di intervenire per ultimo proprio per evitare la fuga finale per la vittoria, fuga che invec enei corsi con 30 partecipanti non avviene mai. Il discorso è complesso, comunque il problema non sono i corsi con 31 partecipanti, ma i convegni con 100 partecipanti senza vera didattica. Adesso andiamo ad una revisione della formazione rspp, preparatevi ad interessanti novità!
Rispondi Autore: molti dubbi - likes: 0
20/02/2013 (15:35:55)
La verifica finale ovvero dimostrare dopo 8 ore di fila e 200/300 slide di saper rispondere a 10/20 domande, a volte con risposta a scelta multipla fatte in modo poco chiaro e contorno ovvero molto lontano dal contest olavorativo reale ?

tutto ciò per dimostrare che sei un buon RSPP: ma per piacere perchè è vietato studiare con calma la norma per conto proprio dopo il corso e apprendere quello che serve per poi svolgere il ruolo di RSPP ? diciamo che c'è chi lucra su tutto ciò e ha voluto proteggere il prorpio praticello, ci aveva provato Rocco Vitale ma andiamo a vedere come lui stesso si è arreso di fronte ai commenti di chi vive realmente questa realtà
Rispondi Autore: Alessandro Chiari - likes: 0
20/02/2013 (15:41:04)
Egr Avvocato vorrei ribadire che l'aggiornamento di cui parlavo riguarda anche i datori di lavoro che ricoprono il ruolo di RSPP per i quali è previsto un aggiornamento quinquennale. Infatti nelle citate Linee interpretative ove si parla di aggiornamento tramite partecipazione a convegni viene precisato" a condizione che essi trattino delle materie di cui al punto 7 (accordo ex art.34)" quindi chiaramente riferite ai datori di lavoro/rspp. Certo, anche le linee interpretative sono sibilline, ma io leggo e interpreto che l'agg RSPP art.34 è regolato dall'Accordo stato regioni del 21.12.2011 e non del 2006.
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
20/02/2013 (15:53:30)
Ma il divieto di aggiornamento con i convegni riguarda ovviamente gli rspp regolati dall'accordo del 2006, per i quali i corsi possono prevedere al massimo la presenza di 30 persone, ovvero gli rspp che NON sono datori di lavoro, ovvero la stragrande maggioranza. Io sono radicalmente contrario a che il datore di lavoro sia Rspp, secondo me dovrebbe essere vietato dalla legge. Nessuno può essere il dentista di se stesso. In ogni caso solo i datori di lavoro rspp possono aggiornarsi con i convegni, ma nei convegni datori di lavoro nons e ne vedono, quindi dare crediti ai convegni attualmente è illegittimo, non solo induce gli rspp a credersi aggiornati ed in regola mentre in realtà tale partecipazione non ha alcun valore legale. State tranquilli che un pubblico ministero lo azzanna ad un pm che si aggiorna in maniere non conforme agli accordi del 2006, gli unici validi per rspp che non siano datori di lavoro, ovvero quasi tutti.
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
20/02/2013 (15:55:18)
La vrifica dell'apprendimento con le domande a risposta multipla vale molto poco, sono d'accordo, meglio chiedere al partecipante di scriver euna procedura operativa su un argomento spiegato nel corso. E' una verifica davvero interessante, anche se a volte i risultati non sono dei più eclattanti ...
Rispondi Autore: paolo foti - likes: 0
20/02/2013 (18:14:51)
Egr.avv. Dubini,

proprio non riesco a capire le regole che cita sono al punto 2 dell'accordo, quando si parla di prima formazione, mentre l'aggiornamento è disciplinato al punto 3 è purtroppo nulla è previsto sulle regole di aggiornamento.

mi corregga se baglio, perché con gli stessi presupposti, chi eroga formazione on-line per il coordinatore per la sicurezza sostiene che "ciò che non è vietato è lecito".

La cosa che rattrista è che si continua a parlare di leggi, articoli, cosa è giusto e cosa no ... ma di efficacia della formazione? ne parliamo? il ruolo del coordinatore è altrettanto delicato è pure ci si può aggiornare in convegni

distinti saluti
paolo foti
Rispondi Autore: molti dubbi - likes: 0
20/02/2013 (18:20:35)
certo dopo otto ore di corso, con tutti che ti cercano al telefono e non puoi far nulla che ascoltare un "docente" che legge le slide, mi metto a fare anche il compitino: il fatto è che siamo costretti a pagare per poter lavorare, pagare poi chi ? E per avere in cambio cosa ? Penso di essere in grado di leggere una legge e capire cosa dice, la laurea non basta ? Non ha nessun valore legale ? Questa storia dei corsi è una delle tante farse perchè c'è un ente di formazione attivo in Italia che eroga corsi dove nessuno dei tre titolare ha una laurea o la qualifica da RSPP e conosce a mala pena il d.lgs. 81/08 ma hanno la loro bella ISO 9000 pagata e quindi sono in regola ma vi rendete conto ! E se non fosse che è caro essere pathers di Aifos avrebbero richiesto a loro l'accreditamento: BASTA !!!!!
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
20/02/2013 (19:04:51)
le frasi ad effetto non servono a nulla, se poi accade un infortunio, sono un boomerang terribile, la formazione si fa da per tutto, in Spagna (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo), in Svizzera, in francia, ovunque, ovviamente da noi si fa all'italiana, con tutti gli enormi difetti di burocratizzazione ecc. Però quando si sceglie l'evento formativo si faccia la valutazione dell'idoneità tecnico professionale del formatore, e non si partecipi a corsi a casaccio solo per far punti, se si pretende serietà si sia i primi ad essere seri e responsabili. La critica distruttiva non serve a nulla, e a nessuna azienda serve il critico, ma chi aiuta l'azienda ad evitare grane. E il metodo spannometrico porta a fare poco se va bene, a non potersi difendere se avviene l'infrotunio.
Rispondi Autore: Paolo Venieri - likes: 0
20/02/2013 (19:18:36)
Stiamo impazzendo! La qualità di un corso è proporzionale non al numero dei partecipanti, ma alla qualità del docente! Personalmente ho partecipato a corsi con 10 persone tenuti da docenti che ne sapevano meno di me. Mi sono serviti solo per avere la formale evidenza dell'aggiornamento, poi ho provveduto con autoformazione.
Resta poi una "vexata quaestio": molti di noi hanno competenze acquisite sul campo per le quali non vi è alcun meccanismo di riconoscimento. basterebbe un esame.
Rispondi Autore: Gius Calk - likes: 0
20/02/2013 (21:43:25)
Perfettamente d'accordo con l'Avv. Dubini quando, circa la FORMAZIONE, asserisce che:
"PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2006 recante Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Atto n. 2407).
(GU n. 37 del 14-2-2006) afferma chiaramente che il numero massimo di partecipanti per tutti i corsi RSPP è 30: " 2.1 ORGANIZZAZIONE
In ordine all’organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti: ...
c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità; "

Ma nulla è esplicitamente scritto per l'AGGIORNAMENTO; inoltre, se non vado errato, le Circolari sono indicazioni e non leggi, pertanto mi aspetto una diffida alla diffida dell'ASL di Bergamo :D

Ritengo che tutto questo clamore non è riconducibile ad una politica di qualità sulla formazione (vedi contenuti, relatori) ma ad un business che vuole essere veicolato solo verso ben precise direzioni.
Rispondi Autore: Leonardo Castellaro - likes: 0
21/02/2013 (08:35:40)
ATTENZIONE
Amici di Punto Sicuro, voglio restare come trazione, per due. Purtroppo i recenti parapleici posterdati di P.S. (Punto Sicuro) permettono a tutti di indicizzare la terapia tapioco. Succede quando i tuoi colleghi, oppure anche in quattro scribài con cofandina, mettono antifurto, per esempio, come se fosse antani. Automaticamente tutti se ningrobriamo con i telomoni dell'onchismi potranno vedere anche i tuoi commenti. Vi chiedo, per favore, di chiedere se misifeltide ambientalistica reclamizza la malvergola. Mettere il mouse sul Satrapo denigratico di donnola celestiaca e scendi a "impostazioni". Togli il flag cortese alla voce supercazzola prematurata con scappellamento a destra. In questo modo una scelta accurata fra paritento e pàstene soppaltate non sarà reso pubblico. E sbremacchia la pallina come biro. Ora secondo l'articolo 12 del DM 555666999, sennò posterdati per due, copia e incolla sulla tua bacheca, anche un pochino antani in prefettura e in INAIL!
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
21/02/2013 (16:42:39)
Quanto segue è REGOLA GENERALE per TUTTI I CORSI previsti dal provvedimento, ovvero MODULI A, B, C, E AGGIORNAMENTO (Mi stupisce davvero l'incredibile, pervicace e del tutto contraria all'intenzione del legislatore volontà tutta italiana di trovare ogni modo possibile e immaginario per eludere gli obblighi di legge, che proteggono la cosa più preziosa, la vita di chi lavora, sarebbe meglio dedicare tanto ingegno a come applicare MEGLIO E DI PIU' le tutele per i lavoratori) PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2006 recante Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Atto n. 2407).
(GU n. 37 del 14-2-2006) afferma chiaramente che il numero massimo di partecipanti per tutti i corsi RSPP è 30: " 2.1 ORGANIZZAZIONE
In ordine all’organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti: ...
c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità; "
Poi dubito che chi fa corsi formalmente scorretti sia in grado di erogare formazione sostanzialmente scorretta, già nella cura nell'organizzare le cose si può capire qualcosa della qualità. In ogni caso chi si iscrive a corsi moduli a,b, c e di aggirnamento NON SCELGA MAI EVENTI CONM OLTRE TRENTA PERSONE, SE ENTRA IN AULA E SONO DI PIù CHIEDA INIDETRO I SOLDI, E POI SI SCELGA I DOCENTI GIUSTI, è un onere diciamo così di verifca dell'idoneità tecnico professionale. I don't understand why so much people here like so much to joke with this things about safety at work. It is really a strange italian way.
Rispondi Autore: Daniele Bersano - likes: 0
27/02/2013 (16:52:06)
Ogni tanto si ritorna su questo argomento, adesso facendo passare una risposta alquanto lacunosa e vaga di Michel Martone (sì, il figlio di) tra le norme di legge, mentre io vedo circolari regionali e documenti di diffida -anch'essi regionali- che difficilmente possono contare come normativa vigente.
Mi allineo a chi sostiene che ciò che vale per i corsi non sia automaticamente valido per gli aggiornamenti: in fondo, una volta diventato RSPP avrò anche iniziato a lavorare ed accumulare esperienza, quindi potrò frequentare corsi più numerosi avendo dalla mia parte un bagaglio di "vissuto" che mi permetterà di apprendere con meno difficoltà.
Certo, diciamo anche che Punto Sicuro fa parte del gruppo Mega Italia Media, che fornisce corsi online, quindi ha tutto l'interesse -all'avvicinarsi della scadenza di maggio 2013 (5 anni dall'entrata in vigore del TU)- ad invalidare i corsi frontali tenuti spesso dagli ordini professionali stessi: meglio davanti ad uno schermo con google pronto a dare le risposte al test che in un'aula con altri 40 professionisti che condividono esperienze e si confrontano arricchendo le proprie conoscenze.
Mi spiace, ma su questo tema il Vostro interesse (o meglio, tornaconto) è chiaro.
Rispondi Autore: Scalzo Giuseppe - likes: 0
01/03/2013 (23:44:09)
Sono anch'io d'accordo con l'Avv Dubini per quanto riguarda la formazione obbligatoria per diventare RSSPP o ASP (moduli A,B, C) in quanto un numero di partecipanti non superiore a 30 consente una buona conduzione dell'aula, discussione sugli argomenti, risposte ai quesiti dei partecipanti etc etc
Non sono per niente d'accordo per quanto riguarda l'aggiornamento in quanto ci sono convegni in cui la qualità dei relatori è altissima e riescono a catturare l'attenzione degli ascoltatori in maniera magistrale.
Ho grande esperienza perchè il sottoscritto è anche Direttore Fisico è ho partecipato ad oltre un centinaio di corsi e convegni e ho rimparato a misurare la qualità di un evento non dal numero dei partecipanti ma dalla qualità delle relazioni e dalla esperienza del relatore.
Vi assicuro che ho imparato molto in convegni in cui erano presenti 300 persone che in altri in cui vi erano 50 o 60 partecipanti.
Peraltro la normativa nulla dice riguardo ai partecipanti ai corsi di aggiornamento che se ben organizzati e condotti esulano, a mio giudizio, in maniera assoluta dal numero dei partecipanti.
Fermo restando quanto ai corsi di formazione (moduli A,B,C) il resto non fatelo diventare business per tante associazioni o organizzazioni che che propinano corsi veramente ridicoli e con la scusa dei 30 partecipanti anche salati.
Cordiali saluti
Giuseppe Scalzo
Rispondi Autore: Massimo Rapetti - likes: 0
13/03/2013 (09:25:30)
Sono tornato dopo alcuni giorni a verificare lo sviluppo della intensa discussione e sono rimasto contento di leggere che una persona ben più autorevole di me come il Dr. Scalzo abbia espresso in maniera molto più articolata e precisa quello che era il mio pensiero e che in modo più scarno ho tentato di esprimere nel mio scritto del 20 febbraio e che alla fin fine mi pare si sia rivelato il pensiero più diffuso.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
03/04/2013 (21:56:18)
Le opinioni sono una cosa, rispettabilissima, la legge vigente altra, obbligatoria e da rispettare anche se non piace. Il consulente che scambia i propri desideri con la realtà rende un pessimo servizio a se stesso e ai suoi clienti. Perciò ribadisco: la partecipazione a eventi con più di 30 partecipanti NON E' ASSOLUTAMENTE VALIDA PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, e vi è stato un caso recente dove un datore di lavoro si è visto aggravare la sua posizione processuale penale perchè aveva nominato un rspp che non era in regola con i requisiti formativi, lo ha licenziato.
DURA LEX, SED LEX.


Interrogazione a risposta scritta dell’on. Boccuzzi
Allegato B – Seduta n. 620 del 12/4/2012
BOCCUZZI, MIGLIOLI, BERRETTA, ESPOSITO, RAMPI, SCHIRRU, CODURELLI e MATTESINI.
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

come noto, a seguito della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee - quinta sezione, 15 novembre 2001 [«Inadempimento di uno Stato - Incompleta trasposizione della direttiva 89/391/CEE - Sicurezza e salute dei lavoratori»] nella causa C-49/00, in Italia è stato approvato il decreto legislativo n. 195 del 23 giugno 2003, entrato in vigore il 13 agosto 2003, che ha modificato il decreto legislativo 626 del 19 settembre 1994, relativo alla salute e sicurezza sul lavoro, integrando l'articolo 2 («definizioni») e introducendo, in specifico, l'articolo 8-bis, che ha definito le capacità e i requisiti professionali dei responsabili (RSPP) e addetti (ASPP) ai servizi di prevenzione e protezione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 626 del 1994;
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha individuato gli indirizzi ed i requisiti minimi dei suddetti «corsi» con:
a) Accordo tra il Governo e le regioni e le province autonome attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2006, n. 37;
b) Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 «Linee guida interpretative dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell'articolo 8-bis, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo del 23 giugno 2003, n. 195 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro (Repertorio atti n. 2635), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2006, n. 285»;
l'accordo del 26 gennaio 2006, «indirizzi e requisiti dei corsi», prescrive al punto 2.1. «Organizzazione»:
individuazione del responsabile del progetto formativo;
impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità;
tenuta del registro dei «formandi» da parte del soggetto che realizza il corso;
assenze ammesse: massimo 10 per cento del monte ore complessivo;
lo stesso accordo del 26 gennaio 2006, al punto 2.2 «Metodologia di insegnamento» e apprendimento prescrive che è necessario:
«garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione»;
l'accordo del 26 gennaio 2006, al punto 3 «Corsi di aggiornamento di cui all'articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 626 del 1994», prescrive la frequenza a «corsi» di aggiornamento, da effettuarsi con periodicità quinquennale, definite dallo stesso punto 3 in 40, 60 oppure 100 ore nel quinquennio per i RSPP (in funzione dei Macrosettori Ateco in cui operano) ovvero in 28 ore nel quinquennio per gli ASPP (numero uguale per tutti indipendentemente dal Macrosettore Ateco). Detto punto 3 prevede la possibilità di effettuare l'aggiornamento anche tramite modalità di formazione a distanza, ma nulla innovando rispetto agli «indirizzi e requisiti dei corsi» di cui al punto 2.1 e alla «Metodologia di insegnamento» di cui al punto al punto 2.2;
il «Testo Unico», decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, supplemento ordinario n. 108/L, ha riconfermato le prescrizioni già vigenti ai sensi dei sopra riportati (articolo 8-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994 come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 195 del 2003), in particolare all'articolo 32, comma 2;
tutte le suddette normative (decreto legislativo n. 195 del 2003, accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni, decreto legislativo n. 81 del 2008) prevedono l'obbligo di frequenza a «corsi» di formazione e di aggiornamento, come sopra individuati (individuazione del responsabile del progetto formativo; impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro; numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità; tenuta del registro dei «formandi» da parte del soggetto che realizza il corso; assenze ammesse: massimo 10 per cento del monte ore complessivo;) e in presenza di «un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo; favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione»;
tutte le suddette normative mai indicano la possibilità che i «corsi» siano sostituibili da «seminari» ovvero «convegni» ovvero «forum» ovvero altre «riunioni», comunque definite, che evidentemente nulla corrispondono a veri «corsi» di formazione e di aggiornamento, così come non contemplano possibilità che la partecipazione ai «corsi» possa superare il numero massimo di 30 partecipanti;
altre più recenti normative, in specifico gli «accordi» in sede di Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012, e relativi alla formazione di dirigenti, preposti e lavoratori prescrivono obblighi e metodologie del tutto simili, in particolare il numero massimo dei partecipanti, le metodologie interattive, le verifiche degli apprendimenti e il registro delle presenze con la frequenza minima del 90 per cento del monte ore didattico e il controllo delle presenze;
la terza «Relazione» della Commissione parlamentare di inchiesta (Senato) sul «fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette "MORTI BIANCHE"», approvata nella seduta del 17 gennaio 2012 del Senato (Doc. XXII-bis, n. 5), al punto 3.3, ha indicato l'importanza della formazione e della «qualificazione dei formatori per la sicurezza sul lavoro» e ha ripreso proposte analoghe presentate nell'audizione del 15 giugno 2011 dalla CIIP (Consulta interassociativa italiana per la prevenzione), costituita da 14 tra le più rappresentative Associazioni italiane, che si occupano di prevenzione; tali proposte sono state riprese anche nelle risoluzioni approvate dal Senato in data 17 gennaio 2012;
in contrasto con il quadro normativo richiamato, risulta che vengano attivati e promossi, anche con pubblicizzazione sui siti internet iniziative tipo «seminari» ovvero «convegni» ovvero «forum» ovvero altre «riunioni», comunque definite, che evidentemente nulla corrispondono a veri «corsi» di formazione e di aggiornamento, come prescritti dalla vigente normativa, in particolare per la non corrispondenza, alle prescrizioni dei punti 2.1. e 2.2 del citato Accordo Stato-regioni del 26 gennaio 2006;
la situazione attuale si caratterizza per presenza di offerte formative anche non conformi alle prescrizioni sopra richiamare, che penalizzano, in particolare, le piccole e medie imprese e crea una distorsione di mercato a favore di attività formative di dubbia validità -:
quali interventi abbia assunto o intenda assumere urgentemente, anche d'intesa con le regioni, per

riconfermare e controllare che i «corsi» previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, all'articolo 32, relativi alla formazione e aggiornamento dei responsabili (RSPP) e degli addetti (ASPP) ai servizi di prevenzione e protezione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano svolti e abbiano validità esclusivamente in presenza di quanto prescritto ai punti 2.1 e 2.2 dell'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2006, n. 37, verificandone l'integrale conformità alle relative prescrizioni;
quali interventi abbia assunto o intenda assumere urgentemente, anche d'intesa con le Regioni, per

confermare e ribadire che ciascun «corso» in oggetto non possa essere ritenuto conforme alle normative vigenti, ove manchi uno o più dei seguenti requisiti e condizioni:
individuazione del responsabile del progetto formativo;
impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità;
tenuta del registro dei «formandi» da parte del soggetto che realizza il corso;
assenze ammesse: massimo 10 per cento del monte ore complessivo;
un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
verifiche degli apprendimenti;
attivazione da parte di un soggetto abilitato;
invio della relativa documentazione alla regione competente per territorio a cura del soggetto abilitato.
(5-06587)


Risposta del Viceministro Martore
Martedì 5 giugno 2012, Commissione XI Lavoro
TESTO DELLA RISPOSTA
Passo ora ad illustrare l’interrogazione parlamentare presentata dall’onorevole Boccuzzi concernente i corsi di formazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Preliminarmente è necessario ricordare che la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza viene svolta dalla Azienda sanitaria locale competente per territorio, così come previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e soltanto in alcune attività -essenzialmente in edilizia – la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro può essere esercitata anche dai servizi ispezione del lavoro delle Direzioni territoriali del lavoro.
Da quanto premesso si evince che non rientra nelle attività delle Direzioni territoriali del lavoro programmare ispezioni ed effettuare specifici accertamenti sulla conformità al dettato normativo dei corsi di formazione e aggiornamento per i responsabili (RSPP) e per gli addetti (ASPP) dei servizi di prevenzione e protezione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Gli eventuali accertamenti sulla effettività della formazione erogata dagli organismi all’uopo individuati sia nell’articolo 32 comma 4 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che nell’accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, vengono infatti effettuati solo qualora, nel corso delle ispezioni nei settori di competenza di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (settore delle costruzioni edili e ambito ferroviario), dall’esame degli attestati di formazione emergano dubbi circa la regolarità del percorso formativo, oppure a seguito di specifico incarico delegato dall’Autorità Giudiziaria.
In relazione alle numerose segnalazioni di criticità pervenute in merito all’attività di formazione in materia di salute e sicurezza svolta da organismi paritetici o realizzata in collaborazione con essi, il Ministero che rappresento ha già fornito, con la circolare n. 20 del 29 luglio 2011, alcune indicazioni operative, cui faranno seguito ulteriori istruzioni.
Con specifico riferimento ai corsi di formazione e aggiornamento per i responsabili (RSPP) e per gli addetti (ASPP) dei servizi di prevenzione e protezione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono in corso delle intese con il Coordinamento tecnico delle Regioni per la revisione dell’accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.
Nella revisione dell’accordo, che si rende necessaria per chiarire i dubbi interpretativi e facilitare anche l’attività di verifica sull’effettività della formazione, verrà ribadita la necessità del rispetto di tutti i requisiti previsti ai fini della validità del corso e richiamati dall’onorevole interrogante.
Per quanto riguarda i controlli da porre in essere per verificare che le offerte formative rispettino il dettato normativo, d’intesa con il Coordinamento tecnico delle Regioni, si è deciso di programmare
le azioni di vigilanza nel «Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro », presieduto dal Ministro della salute, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Risposta dell’on. Boccuzzi al Vice Ministro Martone
Antonio BOCCUZZI (PD), nel ringraziare il viceministro per la disponibilità dimostrata, ricorda che il principale obiettivo della sua interrogazione era quello di proseguire nel monitoraggio dell’attività posta in essere dal Governo nel campo della formazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e, in particolare, delle iniziative dirette a contrastare fenomeni che nulla hanno a che vedere con un’attività formativa reale e di qualità.
Nell’evidenziare, infatti, l’estrema confusione che caratterizza talune proposte formative del settore, ritiene che il Governo debba impegnarsi, con maggiore chiarezza, in un percorso di sensibilizzazione che riconduca le troppe iniziative ad oggi esistenti nell’alveo di un quadro normativo e giuridico rispettoso della legislazione vigente e degli accordi stipulati, anche di recente, tra Stato e regioni.
Per tali motivazioni, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta.
Rispondi Autore: Simone R - likes: 0
26/05/2014 (17:46:05)
Premesso che trovo corretto e ragionevole che i corsi di aggiornamento debbano seguire una linea ben precisa, il fatto che l'organizzazione dei corsi sia stata specificata in un sottoparagrafo (il 2.1) del paragrafo 2 che si riferisce solamente ai corsi di formazione (come specificato nei punti 2.3 e seguenti, modulo A, B e C) a questi solo di deve riferire. Ai corsi di aggiornamento è dedicato un altro paragrafo (il 3) che nulla dice sul numero dei partecipanti, nè su altri aspetti. Così come è scritto il testo è un abuso estendere il significato del paragrafo 2.1 anche ai corsi di formazione (par. 3). Si sarebbe dovuto dedicare un paragrafo iniziale, separato dagli altri, per specificare le modalità di organizzazione dei corsi (specificando che è valido per tutti i corsi). Se in Italia i nostri illustri legislatori non sanno scrivere i testi delle leggi o le scrivono male tanto da doverle "interpretare" non è mica colpa mia...
Rispondi Autore: Simone R - likes: 0
26/05/2014 (17:53:16)
Premesso che trovo corretto e ragionevole che i corsi di aggiornamento debbano seguire una linea ben precisa, il fatto che la modalità di organizzazione dei corsi sia stata specificata in un sottoparagrafo (il 2.1) del paragrafo 2 che si riferisce solamente ai corsi di formazione (come specificato nei punti 2.3 e seguenti, modulo A, B e C, ecc.) a questi solo si deve riferire. Ai corsi di aggiornamento è dedicato un altro paragrafo (il 3) che nulla dice sul numero dei partecipanti, nè su altri aspetti. Così come il testo è stato scritto, è un abuso estendere il significato del sottoparagrafo 2.1 anche ai corsi di aggiornamento (par. 3).
Si sarebbe dovuto dedicare un paragrafo iniziale, separato dagli altri, per specificare le modalità di organizzazione dei corsi (specificando che è valido per tutti i corsi).
Se in Italia i nostri illustri legislatori non sanno scrivere i testi delle leggi o le scrivono male tanto da doverle "interpretare" o correggerle con altri non è mica colpa mia...
Rispondi Autore: Raffaele Diotallevi - likes: 0
06/11/2014 (10:38:17)
Sono assolutamente d'accordo con il Dott. Scalzo Giuseppe.
Non è corretto inserire tra i requisiti di esclusione il numero di partecipanti, esistono infatti eventi e convegni a cui partecipano rappresentanti delle istituzioni che riescono a garantire un alto valore aggiunto all'evento formativo e di aggiornamento.
I confronti tra RSPP, consulenti e rappresentanti del sistema isistuzionale sono gli eventi in ASSOLUTO con più valore aggiunto per quanto riguarda l'aggiornamento reale.
Ci si trova spesso, dall'altra parte, di fronte a corsi considerati validi e organizzati in maniera approssomata nei fatti ma documentalmete perfetti, con una qualità dell'evento di aggiornamento pessimo !!
Considerato che l'evoluzione normativa generale da sempre più valore al risultato effettivo e all'efficacia delle azioni itraprese, credo sia d'obbligo che anche in questo campo si smetta di inseguire le virgole di un comma o i pareri di Politici incompetenti, per seguire la strada dell'EFFETTIVA EFFICACIA di quello che andiamo a Normare e controllare.

Grazie dei vostri interventi
Rispondi Autore: Raffaele Diotallevi - likes: 0
06/11/2014 (12:38:46)
Anche io ho partecipato ad un evento a cui partecipava Il Dott. RAFFAELE GUARINIELLO e altri illustri e validi relatori, che ha rilasciato 8 crediti formativi.

L'evento è stato di assoluto livello qualitativo ed efficace per un aggiornamento sui temi MOG e D.lgs.231 anche se vi parttecipavano più di 200 persone.

Sarebbe un crimine precludere l'esistenza di momenti come questi.

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