Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Cassazione Penale: la mancata formazione è un reato permanente

Cassazione Penale: la mancata formazione è un reato permanente
Anna Guardavilla

Autore: Anna Guardavilla

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

27/06/2019

Una recente sentenza rilancia il tema della permanenza dei reati previsti dal D.Lgs.81/08 per violazione degli obblighi “di durata”: cosa significa reato permanente, quali sono le implicazioni pratiche, come farlo cessare.

Cassazione Penale: la mancata formazione è un reato permanente

Una recente sentenza rilancia il tema della permanenza dei reati previsti dal D.Lgs.81/08 per violazione degli obblighi “di durata”: cosa significa reato permanente, quali sono le implicazioni pratiche, come farlo cessare.

Una sentenza di questo mese (Cassazione Penale, Sez.III, 14 giugno 2019 n.26271) fornisce l’occasione per fare il punto sul concetto di “reato permanente” in relazione ai reati di salute e sicurezza e sugli effetti concreti che il “protrarsi della condotta antigiuridica”, cioè la permanenza del reato, esplica in termini di responsabilità penali.

 

In questa sentenza troviamo un esempio chiarificatore (cui nel prosieguo se ne aggiungeranno altri) di applicazione della nozione di “permanenza” ai reati legati alla violazione del D.Lgs.81/08 (nella fattispecie, in materia di formazione e informazione), collegata al fatto che gli obblighi contenuti nella normativa prevenzionistica sono per lo più obblighi “di durata”.

 

Pubblicità
MegaItaliaMedia

 

Cosa si intende per “reato permanente” e come questo concetto si applica agli obblighi di salute e sicurezza

La Cassazione Penale precisa che “gli obblighi inerenti l’informazione e la formazione del lavoratore sono da ritenersi di durata poiché il pericolo per l’incolumità del lavoratore permane nel tempo, e continua in capo al datore di lavoro l’obbligo all’informazione e alla corretta formazione.”

 

Facciamo un esempio per inquadrare il concetto di reato permanente in relazione agli obblighi prevenzionistici.

Se un lavoratore non viene formato o non riceve l’addestramento obbligatorio o i necessari DPI o la vigilanza sul suo operato (etc…), la situazione antigiuridica e, quindi propriamente il reato commesso dal soggetto su cui grava il corrispondente obbligo, permane e si protrae per tutto il tempo (giorni, settimane, mesi, anni..) in cui perdura il mancato adempimento, a partire dalla data nella quale era scattato tale obbligo (data di adibizione del lavoratore alla mansione? data di entrata in vigore di un nuovo obbligo? Data in cui è avvenuto un cambiamento organizzativo/tecnologico? etc… etc...) e fino a quando tale condizione non cessa, nei termini che vedremo.

 

E’ intuibile il fatto che la configurazione di un reato come reato “di durata” (perché a monte vi è un obbligo che persiste nel tempo e non cessa solo per il fatto che viene trascurato o ignorato in virtù di un’inerzia o di altre considerazioni che portano il detentore dell’obbligo stesso a rimandarne la sua attuazione nel tempo) non possa non avere effetti giuridici importanti in termini di responsabilità (effetti che, nei loro tratti essenziali, saranno più avanti analizzati nello specifico).

 

Per una prima conclusione su questo punto, dunque, come precisato da un’altra pronuncia più risalente della Suprema Corte (Cassazione Penale, Sez.III, 14 dicembre 2011 n.46340), “per giurisprudenza pacifica di questa Corte, invero, le violazioni della normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro hanno natura di reato permanente e la situazione antigiuridica si protrae e persiste fino a quando il responsabile non ha provveduto ad adottare le prescritte misure cautelari, ovvero, in difetto, fino a quando il giudice non si sarà pronunciato con sentenza di condanna anche se non passata in giudicato (cfr. ex multis Cass. sez.3, 2.7.1994 n.7530; Cass.sez.3, 11.1.1999 n.215; Cass. sez.3 n.21808 del 18.4.2007).”

 

Ora soffermiamoci sulle principali conseguenze in concreto.

 

L’omessa formazione quale reato permanente nella sentenza di questo mese: quali le conseguenze pratiche? E quando cessa la permanenza?

Applicando tali principi al reato di mancata formazione, la Cassazione nella sentenza di questo mese qui in commento specifica che “l’obbligo di formazione del resto non è limitato solo al momento dell’assunzione ma perdura nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro; la cessazione della permanenza conseguentemente si verifica o alla concreta formazione o all’interruzione del rapporto di lavoro (eliminazione concreta del rischio).”

 

Ciò detto, vediamo quali siano stati gli effetti concreti che ha esplicato questo tipo di qualificazione (di reato permanente) nel caso oggetto della sentenza che stiamo analizzando.

 

Nella fattispecie, i reati (di omessa formazione e informazione) erano stati accertati il 2 aprile 2013. Nel giugno del 2018 il Tribunale aveva condannato il datore di lavoro.

Questi aveva successivamente ricorso contestando il fatto che il Giudice non avesse dichiarato di non doversi procedere per estinzione dei reati per prescrizione poiché, secondo l’argomentazione del ricorrente, “il lavoratore S.R. al quale dovevano essere impartite le istruzioni per la sicurezza sul lavoro non aveva mai ripreso il servizio dopo l’infortunio, con cessazione dell’attività al 10 aprile 2015.”

 

La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, in quanto “il lavoratore infortunato, S.R., non aveva mai ricevuto formazione specifica sui rischi per gli infortuni sul lavoro.”

Infatti “mentre per il P.O.S. e per la scala il datore di lavoro immediatamente ottemperava, predisponendo il P.O.S. e sostituendo la scala con un idoneo ponteggio, con la cessazione della permanenza del reati; per la formazione del lavoratore, invece, niente era stato effettuato.”

 

Riguardo all’obbligo di formazione, in particolare, “il datore di lavoro aveva ottenuto delle proroghe fino al 10 aprile 2015; conseguentemente come evidenziato dalla sentenza impugnata la cessazione della permanenza del reato in oggetto è avvenuta solo alla data del marzo 2015, con la cessazione dell’attività.”

 

In conclusione, “i reati, quindi, non risultavano prescritti alla data della sentenza” e l’imputato è stato condannato.

 

Svolgimento di attività senza il necessario certificato di prevenzione incendi quale reato permanente: conseguenze sul termine di prescrizione del reato

Un’altra sentenza del 2014 in tema di certificato di prevenzione incendi (Cassazione Penale, Sez.III, 19 febbraio 2014 n.7774) - che citiamo qui solo a mo’ di esempio, in quanto la nozione di reato permanente è applicabile alla gran parte dei reati di salute e sicurezza - ha evidenziato, anche in questo caso, le conseguenze concrete della permanenza del reato sul termine di prescrizione dello stesso.

 

In particolare, “al G. risultava contestato di aver ampliato il deposito di oli minerali lubrificanti senza la preventiva autorizzazione del competente comando dei Vigili del Fuoco.

Il Tribunale, senza alcuna immutazione del fatto, si è limitato a riqualificarlo D.Lgs.n.139 del 2006, ex art.20.”

 

La sentenza chiarisce che “l’ampliamento richiedeva il rilascio di nuovo certificato di prevenzione, essendo quello in possesso del ricorrente relativo ad un deposito con “capacità” inferiore (presso il distributore poteva essere detenuto un quantitativo di Kg. 100 di oli lubrificanti).

In presenza di un quantitativo maggiore di prodotti infiammabili, era necessario verificare nuovamente i fattori di rischio in relazione all’ubicazione ed alle caratteristiche dei locali di deposito.”

 

Il G. tra i vari motivi di ricorso ha eccepito anche la prescrizione del reato.

 

Ma secondo la Cassazione “il reato non era certo prescritto al momento dell’emissione della sentenza impugnata.”

Infatti l’accertamento era stato effettuato in una data in cui “era presente presso il distributore un quantitativo di oli lubrificanti in misura superiore al consentito senza che l’imputato fosse in possesso della relativa autorizzazione-certificazione antincendi.”

 

La Suprema Corte precisa così che la sentenza richiamata dal G. nel suo ricorso (Cass. Pen. Sez.III n.4006 del 12.2.1998) “è rimasta isolata, essendo stata superata dalla giurisprudenza successiva, secondo cui “l’omissione del preventivo esame e collaudo da parte dei Vigili del Fuoco per i progetti di nuovi impianti relativi a lavorazioni pericolose, è configurabile come reato proprio e come reato permanente (perdurando per volontà dell’agente la lesione del bene giuridico protetto fino all’ottenimento del certificato di prevenzione o alla cessazione dell’attività pericolosa” (cfr. Cass. pen. sez.3 n.8346 del 13.4.2000).”

 

La contestazione da parte del Pubblico Ministero del reato permanente: anche se viene indicata solo la data iniziale, la permanenza è compresa nell’imputazione e si estende fino alla sentenza  

Concludiamo con una ulteriore specificazione contenuta in Cassazione Penale, Sez.III, 14 dicembre 2011 n.46340 in materia di imputazione e contestazione del reato permanente.

 

In particolare, “come affermato dalle Sezioni unite (cfr.sent.n.11021 del 13.1.1998) e come condivisibilmente ribadito dalla giurisprudenza successiva (cfr. ex multis cass.sez.6 n.10621 del 14.7.2000; cass. sez.3 n.11591 dell’11.10.2000; cass. sez.1, n.27381 del 6.6.2003) la contestazione del reato permanente, per l’intrinseca natura del fatto che enuncia, contiene già l’elemento del perdurare della condotta antigiuridica; quando, pertanto, il pm si sia limitato ad indicare la data iniziale (o la data dell’accertamento) e non quella finale, la permanenza intesa come dato della realtà, deve ritenersi compresa nell’imputazione, sicché l’interessato è chiamato a difendersi nel processo in relazione ad un fatto la cui essenziale connotazione è data dalla sua persistenza nel tempo, senza alcuna necessità che il protrarsi della condotta criminosa formi oggetto di contestazione suppletiva. La contestazione del reato permanente assume cioè una vis espansiva fino alla pronuncia della sentenza.”

 

Un esempio di tale applicazione può essere tratto dal caso di specie trattato da quest’ultima sentenza, nel quale “le violazioni indicate nell’imputazione, accertate in data 14.4.2004, non erano state, nonostante le prescrizioni impartite, eliminate (come si accertava nel successivo controllo del gennaio 2005). Non risultando che successivamente sia cessata la condotta violatrice della normativa (non è stato neppure dedotto), la cessazione della permanenza deve ritenersi avvenuta soltanto con la emissione della sentenza (16.11.2009). Non è maturata, pertanto, la invocata prescrizione” e “il ricorso va quindi dichiarato inammissibile”.

 

 

Anna Guardavilla

Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro

 

Corte di Cassazione Penale, Sez. 3 – Sentenza n. 26271 del 14 giugno 2019 - Infortunio e omessa formazione. Reato permanente




Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Ruspa in spiaggia e omicidio colposo: i presupposti della custodia cautelare

La sicurezza della circolazione ferroviaria e la sicurezza sul lavoro

Quando la difesa del datore di lavoro si incentra sui doveri dell’RSPP

La scelta dei DPI per la protezione delle mani: sentenze di Cassazione


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

29APR

Decreto lavoro: il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri

29APR

RENTRI: modalità di pagamenti sanzioni art.258

28APR

Il portale per la libera consultazione delle norme UNI per la SSL

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
29/04/2026: Corte di Cassazione Sezione Lavoro - Ordinanza 13 febbraio 2026 n. 3263 - Licenziamento legittimo del lavoratore vittima di una truffa informatica (phishing)
29/04/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 6379 del 10 febbraio 2017 - Responsabilità di un lavoratore gruista per la violenta collisione con un carroponte fermo. Il mancato funzionamento del sistema anticollisione interrompe il nesso causale tra condotta del lavoratore.
28/04/2026: DECRETO N. 332 del 13 aprile 2026 - Ordinanza 27 dicembre 2024, n. 216 “Disciplina delle misure in favore del controllo, della sicurezza e dell’innovazione nei cantieri, ai sensi dell’art. 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016”. Approvazione documentazione badge cantiere.
28/04/2026: Osservatorio Olympus - Al crocevia fra orario di lavoro, tutela della salute e malattie professionali: il caso dei lavoratori “senza tempo” - Gabriella Leone
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


GESTIONE EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Crans Montana: quando il luogo di lavoro è anche un luogo di divertimento


RSPP, ASPP

Le responsabilità penali dell’RSPP: una selezione di sentenze del 2025


INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO

Le criticità delle nuove FAQ ASR 2025 in tema di ambienti confinati


LAVORAZIONE DEL LEGNO

Lavorazione del legno: la sicurezza con le macchine a controllo numerico


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità