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Nota INL: le linee guida per il recupero dei crediti della patente
Roma, 6 Lug – Una Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL) offre nuove indicazioni operative per il sistema di qualificazione di imprese e lavoratori autonomi attivi nei cantieri temporanei o mobili. Il documento presenta linee guida sul recupero dei crediti della patente, con riferimento a:
- articolo 27 del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, che istituisce la cosiddetta patente a crediti;
- articolo 7 del Decreto 18 settembre 2024 n. 132 che indica che ‘nei casi di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, tenuto conto dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 4, lett. a)”;
- articolo 5, comma 4, del Decreto direttoriale n. 24 del 6 marzo 2026 dove si indica che “L’Ispettorato nazionale del lavoro e l’INAIL individuano modalità e criteri per uniformare l’attività delle Commissioni attraverso l’emanazione di apposite Linee guida. Nell’ambito delle Linee guida sono ricomprese indicazioni sui contenuti minimi, durata e soggetti formatori (escludendo il datore di lavoro quale soggetto formatore nei percorsi riparativi) nonché tipologie di investimenti ammissibili, proporzionalità al numero di crediti da recuperare e dimensione aziendale”.
Secondo quanto richiesto dal DD 24/2026 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha dunque pubblicato la nota n. 4634 del 24 giugno 2026, che ha in oggetto: “art. 5, comma 4, D.D. n. 24/2026 – linee guida per le Commissioni di recupero crediti della patente di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008”.
Ci soffermiamo sulle nuove linee guida - sulle “prime indicazioni utili ad uniformare le attività delle Commissioni per il recupero dei crediti della patente di cui all’art. 27 del D.Lgs.n. 81/2008, condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 6986 del 24 giugno 2026” – con riferimento ai seguenti argomenti:
- Linee guida per il recupero dei crediti: la composizione della Commissione
- Linee guida per il recupero dei crediti: le indicazioni sulla formazione
- Linee guida per il recupero dei crediti: le indicazioni sugli investimenti
Linee guida per il recupero dei crediti: la composizione della Commissione
La prima parte della Nota si sofferma sulla composizione della Commissione.
Si ricorda che l’articolo 7, comma 2, del decreto 132/2024 stabilisce che “sono invitati a partecipare alle sedute della Commissione i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale”:
- Individuazione ASL: “ai fini dell’individuazione del rappresentante dell’ASL, il Direttore della DIL chiederà alla competente ASL il nominativo di un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La competenza dell’ASL è individuata in relazione alla sede legale dell’azienda”;
- Individuazione RLST: “In attesa della banca dati INAIL prevista dall'art. 51, comma 8-bis, la Commissione, per individuare il RLST, invierà una richiesta all'Organismo Paritetico iscritto al repertorio di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008, indicato dall'impresa interessata al recupero dei crediti”. Si segnala che la presenza del RLST “è prevista per le imprese che aderiscono all’Organismo Paritetico, iscritto al repertorio di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008, nel modulo d’istanza allegata” alle linee guida.
Linee guida per il recupero dei crediti: le indicazioni sulla formazione
Veniamo al tema delle modalità di recupero crediti.
Dopo aver citato, noi lo abbiamo fatto in apertura di articolo, il contenuto dell’art. 7, comma 1, del DM 132/2024, si indica che per il recupero crediti, gli elementi che le Commissioni devono considerare sono:
- formazione in materia di salute e sicurezza;
e/o
- investimenti in materia di salute e sicurezza.
Partiamo dalla formazione.
Si sottolinea che la formazione necessaria per il recupero crediti “deve essere ulteriore rispetto a quella prevista dal D.Lgs. n. 81/2008. Inoltre, la formazione non può essere ritenuta valida ai fini dell’aggiornamento della formazione prevista dal D.Lgs. n. 81/2008”.
Ai fini del riconoscimento dei crediti i percorsi formativi devono rispettare i seguenti criteri:
- soggetti formatori: “sono i soggetti individuati nell’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025, ad esclusione del datore di lavoro, nelle more dell’adozione dell’Accordo Stato Regioni previsto dalla L. n. 198/2025”;
- modalità di erogazione: “i corsi possono essere erogati in presenza e/o anche in videoconferenza sincrona, laddove la Commissione non ritenga quest’ultima modalità incompatibile rispetto agli scopi formativi, nel rispetto delle indicazioni presenti nell’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025”;
- partecipanti: “per i corsi in presenza e in videoconferenza sincrona il numero massimo di partecipanti è pari a 30”;
- contenuti minimi: “il corso di formazione deve essere in linea con le violazioni che hanno portato la decurtazione dei crediti; pertanto, la Commissione, anche su proposta dell’istante, né indicherà i contenuti”;
- docenti: i docenti “devono essere in possesso dei requisiti” previsti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013; il “datore di lavoro non può essere docente formatore”;
- attestato: “il soggetto formatore rilascia un attestato unico per ciascun corso che contenga i seguenti elementi:
- denominazione del soggetto formatore;
- dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
- tipologia di corso e durata;
- indicazione ‘valido ai fini del recupero crediti’
- modalità di erogazione del corso;
- firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati, preferibilmente in formato digitale;
- data e luogo”.
Si indica poi che i crediti saranno “riconosciuti nel rispetto dei seguenti criteri:
- test di verifica: per attribuire i crediti, il corso deve concludersi con un test di apprendimento che deve essere superato con almeno il 70% di risposte corrette;
- frequenza minima: i crediti vengono attribuiti solo se il discente ha frequentato almeno il 90% delle ore previste dal programma.
Altre indicazioni riguardano la durata del corso di formazione che “deve tener conto della gravità delle violazioni e della diversa tipologia delle stesse”. In particolare, il corso di formazione dovrà avere una durata minima pari a: (30 - crediti rimanenti) x un moltiplicatore compreso fra 0,8 e 1,5. E il moltiplicatore “è individuato tenendo conto della gravità delle violazioni e della concorrenza di violazioni di diversa specie”.
Rimandiamo alla lettura integrale della nota che presenta anche un criterio di calcolo preciso relativo all’attribuzione dei crediti e che ricorda che, “poiché i crediti possono essere recuperati progressivamente, l’impresa o il lavoratore autonomo ha facoltà di presentare un piano formativo suddiviso in moduli”.
Linee guida per il recupero dei crediti: le indicazioni sugli investimenti
Oltre alla formazione, per il recupero crediti gli elementi che le Commissioni devono considerare riguardano anche gli investimenti in materia di salute e sicurezza.
La nota indica che gli investimenti “devono essere sostenibili, sia finanziariamente che organizzativamente, e coerenti con la struttura e le dimensioni dell'impresa, specialmente per i lavoratori autonomi”. E la Commissione “valuta l'investimento in base alle risorse economiche, alla capacità di ridurre infortuni e malattie professionali e alle tipologie di violazioni riscontrate”.
Si sottolinea poi che per il recupero dei crediti, “è essenziale che gli investimenti siano mirati a migliorare concretamente gli standard di salute e sicurezza sul luogo di lavoro”. E gli investimenti “devono essere valutati in rapporto allo stato dell’arte e alle esigenze specifiche dell’impresa, con particolare attenzione alla sostenibilità finanziaria e organizzativa”.
Le linee guida riportano la tipologia di investimenti utili ai fini del recupero dei crediti:
- Sistemi di rilevamento ambientale, ad es.:
- Sensori per radiazioni, rumore, temperatura, gas (ad es. tossici, ossigeno);
- Monitoraggio in tempo reale delle condizioni di esposizione.
- Dispositivi di protezione individuale (DPI) o abbigliamento da lavoro intelligenti, ad es.:
- Dispositivi di protezione o abbigliamento da lavoro con elettronica o sensori integrati (ad es. rilevatori di contaminazione, di prossimità, inerziali, tessuti intelligenti); è necessario dare evidenza che i DPI non siano solo acquistati ma anche utilizzati dai lavoratori; pertanto, l’utilizzo sarà verificato attraverso l’evidenza della formazione e dell’eventuale addestramento di cui all’art. 77, comma 4, lett. h), e comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008.
- Tecnologie per la sorveglianza sanitaria, ad es.:
- Cartelle cliniche elettroniche;
- Sistemi di tracciamento per esposizione a sostanze pericolose.
- Robotica e automazione ad es.:
- Sistemi robotici per operazioni pericolose (es. saldatura, movimentazione materiali tossici);
- Droni in attività o contesti ad alto rischio (ad es. per monitoraggi, ispezioni, campionamenti).
- Metodologie didattiche e di assistenza, caratterizzate da tecnologie immersive, ad es.:
- Adozione di sistemi con realtà virtuale, aumentata o mista (ad es. per simulazioni di emergenza, formazione, assistenza da remoto).
Si ricorda poi che gli investimenti effettuati “anche grazie al contributo pubblico sono ritenuti validi”. E che il recupero dei crediti “può essere inoltre pianificato in modo graduale, sulla base dei risultati conseguiti e mediante una programmazione accurata degli stati di avanzamento degli investimenti”.
Rimandiamo, infine, alla lettura integrale della nota 4634/2026 che si sofferma anche sulla fase di istruttoria, di richiesta di recupero crediti, e che ricorda come l’applicazione di queste linee guida “sarà oggetto di continuo monitoraggio da parte delle competenti strutture centrali di questo Ispettorato e dell’INAIL, al fine di valutare l’introduzione di eventuali modifiche ed integrazioni”.
Tiziano Menduto
Scarica la normativa di riferimento:
Ispettorato Nazionale del Lavoro - Decreto direttoriale n. 24 del 6 marzo 2026.
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