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Nuova circolare INL 1/2026: vigilanza, badge di cantiere e formazione
Roma, 2 Mar – Come spesso avviene, quando entrano in vigore normative che modificano il D.Lgs. 81/2008 introducendo nuove disposizioni e obblighi per aziende e datori di lavoro, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL) fornisce utili chiarimenti e approfondimenti per le attività di vigilanza.
Proprio con questo obiettivo l’Ispettorato, dopo la Nota prot. n. 609 del 22 gennaio 2026 con cui si fornivano le prime indicazioni sulle novità in materia di patente a crediti, ha recentemente emanato la Circolare n. 1 del 23 febbraio 2026 che ha in oggetto: D.L. n. 159/2025 (conv. da L. n. 198/2025), recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.
La Circolare INL si sofferma sulle principali novità introdotte dal decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 e sui nuovi adempimenti, “alcuni direttamente operativi, altri rimessi all’adozione di appositi decreti ministeriali”,
Nel presentare la circolare, l’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
- Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026: appalti e subappalti
- Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026: badge di cantiere
- Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026: formazione SSL
Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026: appalti e subappalti
Le prime indicazioni fornite riguardano le disposizioni del DL 159/2025 in materia di attività di vigilanza, appalto e subappalto.
Si indica che con l’art. 3, comma 1 del DL 159/2025 il legislatore, “nell’ottica di concentrare sempre di più l’attenzione delle attività ispettive verso i settori e gli ambiti di maggior rischio di irregolarità, ha inserito un ulteriore periodo al comma 7 dell’art. 29 del D.L. n. 19/2024 (conv. da L. n. 56/2024), relativo alla c.d. “Lista di conformità INL” stabilendo che ‘L'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell'attestato di cui al primo periodo, dispone in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato’.
Relativamente a questa novità, si sottolinea che, per una programmazione ispettiva mirata alla fattispecie degli appalti, ogni Ispettorato dovrà utilizzare tutte le informazioni disponibili. E tra queste rientrano anche quelle ottenute “sulla base delle notifiche preliminari – che, in forza delle modifiche operate dallo stesso art. 3, comma 4, lett. c), D.L. n. 159/2025, devono riportare anche l’indicazione delle imprese ‘che operano in regime di subappalto’ – nonché delle informazioni che saranno rese disponibili dalla banca dati degli appalti in agricoltura (art. 2-quinquies del D.L. n. 63/2024, conv. da L. n. 101/2024) e dalla banca dati degli appalti della logistica (art. 1-quater del D.L. n. 73/2025, conv. da L. n. 105/2025)”.
Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026: badge di cantiere
Veniamo alle indicazioni relative al badge di cantiere.
Sempre l’articolo 3 (Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e patente a crediti) del DL 159/2025 dispone al comma 2 che ‘Al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori, le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera u), e dall'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85’.
Dunque, il badge di cantiere “non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista dalle richiamate disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 18, comma 1, lett. u) e art. 26, comma 8) e dall’art. 5 della L. n. 136/2010, ma ne aggiunge un’ulteriore caratteristica, ossia la presenza di un codice univoco anticontraffazione”.
Alla luce poi delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto-legge ( legge 29 dicembre 2025, n. 198), la piena operatività delle nuove caratteristiche del badge di cantiere è subordinata all’adozione di un decreto ministeriale (art. 3, comma 3, DL 159/2025) che provvederà ad individuare ‘le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 2, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri e di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l'impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate’.
E solo “una volta adottato il decreto ministeriale e fatte salve diverse indicazioni e tempistiche previste dallo stesso, il badge di cantiere sarà obbligatorio per tutte le imprese ed i lavoratori autonomi, non necessariamente qualificabili come imprese edili, che operano ‘fisicamente’ nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato”.
Il badge risulterà obbligatorio “anche per le imprese che operano negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuarsi con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 3, comma 2, per le quali si prevede anche l’estensione della patente a crediti di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008”.
Per quanto riguarda la vigilanza e l’aspetto sanzionatorio si segnala anche che il D.L. n. 159/2025 ha poi chiarito che l’art. 55, comma 5, lett. i), del D.Lgs. n. 81/2008 – che prevede a carico dei datori di lavoro e dirigenti ‘la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore’ nelle ipotesi in cui non abbiamo munito il personale occupato della tessera di riconoscimento – “trova applicazione anche con riferimento agli ulteriori ambiti da individuarsi con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’art. 3, comma 2”.
Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026: formazione SSL
Tra i tanti temi toccati dalla Circolare INL c’è anche quello relativo alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL).
Si indica che il legislatore, all’art. 6 (Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione) del D.L. n. 159/2025, rinvia ad un Accordo Stato-Regioni per l’individuazione dei requisiti e dei criteri per l’accreditamento ‘dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro’.
Inoltre, con l’art. 5 (Interventi in materia di prevenzione e di formazione), comma 1, lett. d), dello stesso decreto, si introduce al comma 11 dell’art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del D.Lgs. 81/2008 un ulteriore paragrafo.
Attraverso questo paragrafo si estende l’obbligo di aggiornamento periodico del RLS anche ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza “delle imprese che occupano meno di 15 lavoratori, rinviando alla contrattazione collettiva nazionale la disciplina delle ‘modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall’attività svolta’”.
Non cambia nulla invece quanto già definito dallo stesso comma 11 “con riguardo alle ore minime di aggiornamento per le imprese che impiegano un numero di lavoratori superiori a 15 (4 ore annue se i lavoratori occupati sono compresi tra 15 e 50, 8 ore annue se oltre i 50 lavoratori)”.
Inoltre – continua la circolare – “in merito alla registrazione delle competenze acquisite a seguito dello svolgimento di attività di formazione in materia di SSL, con la modifica del comma 14 del medesimo art. 37, ad opera dell’art. 5, comma 1, lett. d) n. 2 del decreto-legge in parola, si sostituisce il riferimento al libretto formativo del cittadino con i riferimenti al fascicolo elettronico del lavoratore e al fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, al fine di integrare i dati nel SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa)”.
Infine, sempre in materia di formazione, la Circolare INL 1/2026 ricorda che in sede di conversione, al D.L. n. 159/2025 è stato aggiunto l’art. 1-bis (Termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande).
Con questo articolo si ha una deroga a quanto previsto dall’art. 37, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede che ‘la formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione (…) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro’.
Tale deroga “limitatamente ai lavoratori impiegati nelle tipologie di pubblici esercizi elencati all’art. 5 della L. n. 287/1991 e nelle imprese turistico-ricettive”, prevede la “conclusione delle suddette attività entro 30 giorni dall’assunzione (o dall’inizio dell’utilizzazione)”.
Segnaliamo che la Circolare INL, su cui torneremo con altri articoli di approfondimento, riporta indicazioni relative a molti altri temi e novità:
- Patente a crediti
- Esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali
- Obbligo di comunicazione del domicilio digitale
- Comunicazioni obbligatorie
- Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità (RLAQ)
- Notifica preliminare
- Misure di prevenzione di condotte violente o moleste
- Dispositivi di protezione individuali
- Requisiti di sicurezza delle scale
- Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
- Requisiti dei modelli di organizzazione e di gestione (MOG)
- Sorveglianza sanitaria
- Disciplina in materia di salute e sicurezza applicabile alle organizzazioni di volontariato della protezione civile
- Modifiche alla composizione degli organi del sistema istituzionale in materia di SSL
Tiziano Menduto
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