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Spazi confinati: le risposte ad alcune domande

Spazi confinati: le risposte ad alcune domande

Autore: Adriano Paolo Bacchetta

Categoria: PUBBLIREDAZIONALE

12/07/2018

La gestione delle operazioni di soccorso in ambienti sospetti di inquinamento o confinati: un convegno gratuito alla fiera Ambiente Lavoro di Bologna


Era il febbraio del 2014 quando, da questo stesso portale ricordavo che, tra i vari adempimenti previsti dal D.P.R. 177/2011, la predisposizione di adeguate procedure (operative e di gestione dell’eventuale fase di soccorso) rappresenta certamente un punto cruciale dell’intero sistema prevenzionistico applicabile alle attività condotte in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Infatti, tali documenti sono il risultato di un puntuale e approfondito processo di analisi e valutazione delle operazioni e dei rischi associati e rappresenta la modalità operativa cui gli addetti devono attenersi durante il lavoro, così da poter prevedere la riproducibilità delle medesime sequenze operative indipendentemente dalle persone che le stanno svolgendo.

 

Considerata la rilevanza delle procedure ai fini della corretta gestione delle operazioni, ogni analisi deve tenere conto di tutte le informazioni che si riferiscono al contesto in cui si deve operare e che possono essere ricavate sia dalla documentazione ottenibile, sia dal contatto diretto con il committente (in caso di appalto). Inoltre, l’attività deve prevedere il coinvolgimento degli operatori direttamente coinvolti nelle operazioni (giacché conoscono, meglio di chiunque altro, il contesto e le problematiche operative, oltre agli eventuali punti critici) ma, anche, soggetti adeguatamente preparati che siano a loro volta consapevoli dei processi lavorativi e delle problematiche relative, in grado di supportare adeguatamente la valutazione dei rischi.

 

A riguardo, anche allora sottolineavo l’importanza del ruolo (previsto nella normativa internazionale) della Competent Person, ovvero un soggetto in possesso di un’adeguata preparazione ed esperienza che, oltre a conoscere le norme applicabili, è in grado d’identificare i rischi esistenti e/o potenziali che possono interessare lo spazio confinato ed è inoltre in grado, dopo aver valutato i rischi associati alle operazioni programmate, di predisporre adeguate azioni di contrasto e correttive per evitare che si generino situazioni di pericolo per gli addetti.

 

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Spazi ed ambienti confinati
Informazione e formazione dei lavoratori (D. Lgs. n. 81, 9 aprile 2008, Artt. 82 e 66 e DPR n. 177/2011)
 

Ciò premesso, una delle fasi critiche che, nel corso degli anni, ho avuto modo di analizzare nell’ambito dei documenti che ho visionato o delle condizioni operative che ho analizzato, è certamente la fase di gestione dell’emergenza di cui all’art. 3 c3 del DPR 177/2011. Ricordiamo che il Decreto prevede, nell’ambito della procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, (che dev’essere adottata ed efficacemente attuata), la gestione dell’eventuale fase di soccorso e il coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco. Ma quali devono essere le principali caratteristiche di questa procedura di lavoro? Chi deve elaborarla? Come selezionare e designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza che saranno incaricati di seguire le operazioni per un eventuale intervento in caso di necessità? Cosa si deve prevedere per il coordinamento?

 

A queste e altre domande, si cercherà di dare una risposta dell’ambito del Convegno che www.spazioconfinato.it sta organizzando in occasione di Ambiente Lavoro 2018, manifestazione fieristica dedicata alla promozione della salute e del benessere sul posto di lavoro, che si svolgerà a Bologna dal 17 al 19 di ottobre.

 

I relatori che si avvicenderanno, cercheranno di analizzare le specifiche richieste del DPR 177/2011, contestualizzandole alla quotidianità degli interventi che si svolgono in Italia ogni giorno. Infatti, con riferimento ai quesiti precedentemente espressi, se da una parte è evidente che alcuni contesti operativi presentano indubbie difficoltà (basti pensare, ad esempio, alla progettazione di un intervento di manutenzione di un impianto per l’essicazione di materia vegetale, che preveda l’ingresso all’interno di un grande tamburo orizzontale), in altri casi sono riscontrabili problemi di minore complessità (ad esempio un intervento all’interno di una vasca interrata a cielo libero con profondità non elevata per la sola attività di pulizia del fondo).

 

In genere, ci si può trovare ad analizzare attività con differenti livelli di complessità e pericoli rispetto ai quali, quindi, si potrebbe valutare una diversa modulazione delle azioni da porre in essere, in modo che risultino proporzionali all’effettivo livello di rischio. Negli Stati Uniti, NIOSH propone la classificazione dei Confined Spaces secondo tre classi:

classe A= immediatamente pericolosi per la vita;

classe B= pericolosi per la vita, ma non immediatamente;

classe C= potenzialmente pericolosi per la vita.

 

Secondo tale classificazione, sono quindi previste una serie di prescrizioni (dal permesso di accesso obbligatorio, alla ventilazione, al monitoraggio preliminare e/o continuo, ecc.) con l’unica nota che quand’anche a un confined space sia stata preventivamente attribuita una certa classe, è sempre possibile (anzi è espressamente previsto che venga fatto) eseguire la sua riclassificazione in funzione dell’evoluzione delle lavorazioni e/o delle variazioni nelle condizioni di sicurezza che originariamente erano state verificate per definire l’iniziale classificazione dell’ambiente. Uno dei temi più discussi a livello nazionale, inoltre, riguarda a chi spetti elaborare la procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva dell’eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco (DPR 177/2011 art. 3 c3).

 

Di là delle considerazioni già proposte in passato, potremmo forse aggiungere un ulteriore tassello nell’ampio e vivace ambito di discussione, facendo riferimento al recente Interpello n. 1/2018 (del 14 febbraio 2018, pubblicato il 28 febbraio 2018) che, sebbene si riferisca a una tipologia operativa differente, fornisce un parere di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza sul lavoro. Infatti, facendo riferimento al caso generale di un datore di lavoro che svolga le proprie attività presso unità produttive di un datore di lavoro committente, giunge alla conclusione che “la gestione delle emergenze debba essere considerata come un processo di cui tutti i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, sono compartecipi, fermo restando il ruolo di promotore del committente e l’obbligo per l’appaltatore di attenersi alle procedure operative conseguenti alla predetta cooperazione”.

 

Quindi, considerato che, in condizioni di emergenza, l’obiettivo primario è quello di portare soccorso e porre in salvo le persone presenti nell’ambiente sospetto di inquinamento o confinato (compresa l’eventuale estricazione di un lavoratore infortunato privo di sensi), senza peraltro porre a rischio la vita dei soccorritori, le misure necessarie a perseguire tale obiettivo devono essere garantite, da parte di personale specificatamente addestrato ed equipaggiato, durante tutta la durata dei lavori per ogni situazione ragionevolmente prevedibile.

 

Da quanto sopra, si evince come la gestione delle fasi di soccorso necessiti una specifica attenzione, in modo da poter predisporre una procedura adeguata allo specifico ambito in cui si è chiamati a operare e, quindi, non è pensabile e/o possibile predisporre una procedura generica valevole e applicabile a tutti i diversi contesti operativi. Infatti, la finalità del processo valutativo relativo al lavoro che si deve eseguire, è l’individuazione di tutti i pericoli e le situazioni di rischio effettivamente presenti, compresi eventuali malfunzionamenti dei sistemi, che possano produrre conseguenze indesiderate, ovvero vanificare l’intervento di soccorso.

 

Evidentemente, la completezza dell’analisi si basa sulla reale competenza del soggetto incaricato che, per rispondere in modo efficace alla richiesta, dev’essere in possesso di esperienza e adeguate conoscenze delle misure di prevenzione e protezione – per questo tipo di attività – adatte per la tutela della salute e sicurezza degli addetti chiamati a operare in questi particolari luoghi di lavoro a elevato livello di rischio.

 

La partecipazione al Convegno, di cui a breve sarà pubblicato sul sito www.spaziconfinato.it il programma, sarà gratuità e le modalità d’iscrizione saranno predisposte in conformità alle indicazioni che riceveremo dalla Segreteria organizzativa della manifestazione fieristica.

 

 

 

Ing. Adriano Paolo Bacchetta

 



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