Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Nuove regole per la notifica preliminare cantieri e piani d’emergenza

Nuove regole per la notifica preliminare cantieri e piani d’emergenza
Stefano Farina

Autore: Stefano Farina

Categoria: Normativa

05/12/2018

Con la conversione in Legge del decreto sicurezza introdotta una nuova modifica per l’invio notifica preliminare cantieri e introdotte nuove disposizioni relative al piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018, della LEGGE 1 dicembre 2018, n. 132  di conversione con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, è stato nuovamente modificato l’articolo 99 del Decreto Legislativo 81/2008 e sono state introdotte nuove regole riguardanti il piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, ma anche indicazioni per la redazione, da parte del Prefetto, del piano esterno di gestione delle emergenze.

 

NOTIFICA PRELIMINARE CANTIERI 

A seguito della pubblicazione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, era stato introdotto l’obbligo di invio al Prefetto della notifica preliminare di cui all’articolo 99, del D.Lgs. 81/2008 per tutti i cantieri. A seguito dell’iter di conversione in Legge, il decreto ha avuto vari emendamenti ed in particolare per quanto attiene la notifica preliminare, l’obbligo dell’invio al Prefetto è stato limitato ai soli lavori pubblici.

Il testo inserito nella Legge di conversione è il seguente:

All'articolo 26, comma 1, le parole: « nonché al prefetto » sono  sostituite  dalle  seguenti:  « nonché,  limitatamente ai  lavori pubblici, al prefetto ».

 

Riportiamo il nuovo testo dell’articolo 99, che è in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta della Legge, ovvero a far data dal 4 dicembre 2018.

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Art. 99 – Notifica Preliminare

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché, limitatamente   ai   lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

  1. cantieri di cui all’articolo 90, comma 3;
  2. cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
  3. cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

 

Pubblicità
MegaItaliaMedia
 

PIANO DI EMERGENZA INTERNO PER GLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE DEI RIFIUTI

All’interno della Legge di conversione è stato inserito un nuovo articolo che riguarda i piani di emergenza per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti.

 

Per gli impianti esistenti il piano di emergenza interno dovrà essere redatto dal gestore dell’impianto entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione, ovvero entro il 3 marzo 2019. Il piano dovrà essere trasmesso al Prefetto per le valutazioni del caso e per la redazione – entro 12 mesi dal ricevimento delle informazioni del gestore - del piano di emergenza esterno che avrà lo scopo di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti.

 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, saranno stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.

 

Riportiamo di seguito il testo dell’articolo Art. 26-bis (Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti):

  1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:
    1. controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
    2. mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
    3. informare adeguatamente i lavoratori e i servizi   di emergenza e le autorità locali competenti;
    4. provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
  2. Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.
  3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.
  5. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all'impianto e ne coordina l'attuazione.
  6. Il piano di cui al comma 5 è predisposto allo scopo di:
  1. controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
  2. mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in   particolare   mediante   la    cooperazione    rafforzata    con l'organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;
  3. informare adeguatamente la popolazione, i servizi   di emergenza e le autorità locali competenti;
  4. provvedere sulla base delle disposizioni   vigenti   al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
  1. Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi del comma 4.
  2. Il piano di cui al comma 5 è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni.  La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede   di Conferenza unificata, sono stabilite le linee   guida   per   la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.
  4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Referente Gruppo di Lavoro Costruzioni di AiFOS.

 

 

 

LEGGE 1 dicembre 2018, n. 132 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

 



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: Mario Crispino - likes: 0
10/12/2018 (11:57:38)
Seguo uno stabilimento che recupera plastica definita "RIFIUTO" (stoccaggio e lavorazione). Il Piano di Emergenza è presente per l'intera attività.
Deve essere aggiornato per le finalità di questa legge?
Grazie e cordiali saluti
Rispondi Autore: Stefano Farina - likes: 0
01/01/2019 (13:18:22)
Certamente il piano preesistente andrà rivalutato tenendo conto degli aspetti previsti nel decreto, ovvero che vi siano gli elementi utili per:
- controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

Se tali elementi non sono presenti il piano andrà aggiornato.
Il piano deve comunque essere trasmesso al Prefetto per le valutazioni del caso.

Stefano Farina
Rispondi Autore: Mario Crispino - likes: 0
08/01/2019 (15:24:25)
Grazie per la risposta.
Vorrei aggiungere che lo stabilimento in oggetto trafila materiale plastico - principalmente poliammide - ha anche una piccola sezione per il recupero di materiale plastico e non rientra tra gli stabilimenti a grande rischio. Ugualmente deve eventualmente aggiornare e inviare al Prefetto?
Grazie ancora e cordiali saluti

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!