Il D.Lgs. 103/2024 sui controlli alle imprese: quali sono le novità?
Roma, 2 Ago – In Gazzetta Ufficiale è stato recentemente pubblicato il Decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103, recante “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118”, con l’obiettivo di semplificare i controlli sulle attività economiche.
Il nuovo decreto fa, dunque, riferimento alla legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Delega al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche» e, in particolare, all'articolo 27 della legge che al comma 1 stabilisce che al fine di assicurare la semplificazione degli adempimenti e delle attività di controllo, consentendo l'efficace tutela degli interessi pubblici, nonché di favorire la ripresa e il rilancio delle attività economiche, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi volti a semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche.
Il nuovo decreto. le cui disposizioni entrano in vigore il 2 agosto 2024, si applicano ai controlli amministrativi sulle attività economiche (le attività che consistono nella produzione e nell'offerta di beni e servizi sul mercato) svolti dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il provvedimento nelle sue intenzioni – come ricordato sul sito della Confindustria Toscana centro e costa – “mira a ridurre il carico burocratico e regolatorio che appesantisce il mondo produttivo cercando di eliminare gli oneri eccessivi o non necessari che derivano dai controlli e dalle ispezioni e che impattano direttamente sulle attività economiche, quindi, anche eliminare le duplicazioni e le interferenze tra le diverse tipologie di ispezioni”.
A questo proposito il Ministro Paolo Zangrillo (Ministro per la pubblica amministrazione della Repubblica italiana) ha dichiarato che con questo decreto si passerebbe “dalla logica sanzionatoria” alla “prevenzione degli illeciti sulla base di una fiducia reciproca che incentiva i comportamenti virtuosi in un’ottica di premialità”.
Il provvedimento riguarda anche i controlli per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento nuovo sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio.
Ci soffermiamo brevemente sul contenuto del D.Lgs. 103/2024, facendo tuttavia riferimento anche ad alcune criticità sollevate a livello sindacale e ad una recente Nota dell’Ispettorato Nazionale del lavoro:
- Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103: i controlli e il rischio basso
- D.Lgs. 103/2024: i commenti sindacali e la nota INL n.1357
- Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103: gli articoli
Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103: i controlli e il rischio basso
Sono diverse le novità introdotte dal decreto legislativo 103/2024.
Riprendiamo, ad esempio, alcune parti dell’articolo 5 “Principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche” in cui si indica che (comma 2) il controllo “si fonda sul principio della fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta delle amministrazioni che programmano e svolgono i controlli, nonché dei principi di efficacia, efficienza e proporzionalità, tenendo conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti in modo da minimizzare le richieste documentali secondo il criterio del minimo sacrificio organizzativo per il soggetto controllato”.
Si indica poi che - ferma restando l'immediata effettuazione dei controlli nel caso di richieste dell'Autorità giudiziaria o di circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici, nei casi previsti dal diritto dell'Unione europea, nei casi di controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, ogni qual volta emergano situazioni di rischio - le amministrazioni programmano i controlli e i relativi accessi ispettivi con intervalli temporali correlati alla gravità del rischio.
E nei confronti dei soggetti in possesso del Report di basso rischio le amministrazioni programmano ed effettuano i controlli ordinari non più di una volta l'anno, salvi alcuni casi indicati nella norma.
Inoltre non possono essere effettuate due o più ispezioni diverse sullo stesso operatore economico contemporaneamente, a meno che le amministrazioni non si accordino preventivamente per svolgere una ispezione congiunta. E quando all’esito del controllo, l'amministrazione procedente accerta la conformità agli obblighi e agli adempimenti imposti dalla disciplina di riferimento, il soggetto controllato è esonerato dai medesimi controlli nei successivi dieci mesi, salvi alcuni casi (comma 3).
Rilevante è poi (articolo 3) l’introduzione di un sistema di identificazione del livello di rischio “basso”.
Si indica che ai fini della programmazione dei controlli di cui all'articolo 5, è istituito un sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria, riferito ai seguenti ambiti omogenei:
- protezione ambientale;
- igiene e salute pubblica;
- sicurezza pubblica;
- tutela della fede pubblica;
- sicurezza dei lavoratori.
E l'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) elabora, per ciascun ambito omogeneo, consultate le amministrazioni di riferimento, norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso al quale è associabile un Report certificativo. Le norme tecniche o prassi di riferimento elaborate da UNI sono approvate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 400 del 1988, sentite le amministrazioni interessate. Decreto che indica gli elementi essenziali e il periodo di validità del Report certificativo, i casi di decadenza e le altre norme procedurali ritenute necessarie.
D.Lgs. 103/2024: i commenti sindacali e la nota INL n.1357
Riprendiamo brevemente, a titolo esemplificativo, anche alcuni commenti tratti da una nota della Cgil sul Decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103.
Si indica che le disposizioni del nuovo decreto legislativo “si applicano a tutte le attività economiche e la loro ratio è quella di una riduzione al minimo degli interventi ispettivi nelle aziende considerate meno a rischio”.
E si premette che il provvedimento “prevede una esplicita e rafforzata centralizzazione degli atti di verifica e della relativa programmazione futura, ignorando volutamente che la maggior parte di questi sono effettuati dalle strutture delle ASL che hanno competenza sulla salute e sicurezza sul lavoro”.
Inoltre – continua la Nota Cgil – “le limitazioni imposte alle attività di controllo, in numerosità, qualità e temporalità, sono oggettivamente problematiche e sotto molti aspetti non corrispondenti alle norme vigenti in attuazione del D. Lgs. 81/08, e rischiano di diminuire ulteriormente la compliance aziendale su salute e sicurezza, in una situazione generale del paese che presenta dati drammatici in relazione agli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali”.
Ricordiamo poi che lo scorso 31 luglio la Direzione centrale coordinamento giuridico, dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha pubblicato la Nota n. 1357 del 31 luglio 2024 con la quale l’INL fornisce, ai propri ispettori, le prime indicazioni operative relativamente all’applicazione di quanto previsto nel nuovo decreto.
Anche perché, come indicato nella Nota, la nuova norma introduce varie disposizioni “destinate ad incidere sulle attività di questo Ispettorato, sia per quanto concerne la programmazione della vigilanza, sia in termini di sanzionabilità di condotte che violano alcune disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale”.
Ad esempio, la Nota si sofferma sul “fascicolo informatico di impresa e obblighi di consultazione del soggetto che effettua i controlli” (art. 4 del decreto legislativo 103/2024). La disposizione stabilisce “che, al fine di rendere più efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni, nonché programmare l’attività ispettiva in ragione del profilo di rischio, “le amministrazioni che svolgono funzioni di controllo, prima di avviare le attività di vigilanza consultano ed alimentano con gli esiti dei controlli il fascicolo informatico di impresa” tenuto dalle Camere di commercio ai sensi dell’art. 2, comma 2 lett. b), della L. n. 580/1993”.
Un punto che impatta molto sul lavoro ispettivo è poi quello relativo alle “violazioni sanabili e casi di non punibilità per errore scusabile” (art. 6 del decreto).
Il decreto prevende che “salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell’arco di un quinquennio, l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a venti giorni dalla data della notificazione dell’atto di diffida. In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate. L’istituto della diffida amministrativa di cui al presente decreto non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro”.
E dunque, indica la Nota, la diffida amministrativa troverà “applicazione nelle ipotesi in cui si rinvengano tutti i presupposti normativi” (meglio specificati nella Nota stessa). E “laddove la stessa non trovi applicazione si seguiranno le “normali” procedure sanzionatorie, ivi compresa l’adozione della diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004”.
Rimandiamo alla lettura integrale della Nota che si sofferma su molti aspetti del D.Lgs. 103/2024.
Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103: gli articoli
Concludiamo questa breve analisi della nuova norma, insieme ai primi commenti delle parti sociali e alla Nota INL n. 1357 del 31 luglio 2024, riportando integralmente l’articolato del Decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103 “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118”:
Art. 1 – Ambito di applicazione e definizioni
Art. 2 – Semplificazione degli adempimenti amministrativi
Art. 3 – Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio «basso»
Art. 4 – Fascicolo informatico di impresa e obblighi di consultazione del soggetto che effettua i controlli
Art. 5 – Principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche
Art. 6 – Violazioni sanabili e casi di non punibilità per errore scusabile
Art. 7 – Meccanismi di dialogo e collaborazione
Art. 8 – Formazione
Art. 9 – Utilizzo di soluzioni tecnologiche nelle attività di controllo
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Art. 11 – Clausola di salvaguardia
Art. 12 – Abrogazioni
Art. 13 – Clausola di invarianza finanziaria
Tiziano Menduto
Scarica la normativa di riferimento e i documenti citati:
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Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 06/08/2024 (00:05:09) |
Il decreto legislativo n. 103 del 2024 introduce semplificazioni nei controlli sulle attività economiche, con indicazioni operative fornite agli ispettori. Ecco i punti chiave: 1. Nuova Diffida Amministrativa Viene introdotta una nuova forma di diffida amministrativa per violazioni che comportano sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5000 euro. Gli ispettori possono diffidare il trasgressore a correggere la violazione e ad adempiere alle prescrizioni entro 20 giorni dalla notifica. Se il trasgressore ottempera alla diffida, il procedimento sanzionatorio viene estinto per le inosservanze sanate. 2. Non Sanzionabilità degli Errori Meno Gravi o Involontari Viene prevista la non sanzionabilità per errori minori o involontari, a meno che non costituiscano reato. 3. Eccezioni Importanti Sicurezza sul Lavoro La diffida amministrativa non si applica alle violazioni riguardanti la tutela della salute, la sicurezza e l'incolumità pubblica, nonché la sicurezza sui luoghi di lavoro. Queste violazioni continuano a essere soggette a procedimenti sanzionatori standard senza possibilità di estinzione tramite diffida. Fonte: Nota n. 1357 del 31 luglio 2024, Direzione centrale coordinamento giuridico, Ispettorato Nazionale del Lavoro. |
Rispondi Autore: giova - likes: 0 | 10/08/2024 (09:27:23) |
Ma nella prima stesura del testo del D.Lgs 103/24 non era anche previsto il preavviso di almeno 10gg alle visite ispettive ? Come mai qui non viene citato ? |
Rispondi Autore: giovanni ravasio - likes: 0 | 16/08/2024 (15:20:41) |
La Nota 1357 INL del 31/7/2024 ha chiarito che il preavviso per le visite ispettive non si applicherà a quelle che vegono decise e operate dall'ispettorato INL volutamente senza nessun tipo di preavviso. Quelle allora con preavviso, come deciso dall'art.5 del DLgs 103/25, quali saranno ? quelle delle aziende e imprese a " rischio basso" ? Inoltre, le visite ispettive delle ASL/ATS opereranno seguendo l'art 5 del sopra citato decreto ? |
Rispondi Autore: giovanni ravasio - likes: 0 | 28/08/2024 (12:07:06) |
Come auspicabile dopo le proteste delle parti sociali, il 5 agosto scorso il Ministero del Lavoro ha emesso una Nota nella quale si chiariva che le visite ispettive senza "preavviso" da parte dell'INL e degli altri organi ispettivi rimanevano nell'ambito delle tutele del lavoro e della Salute & Sicurezza sul lavoro. Ma nella Nota nessun accenno alle altre aree dove si applica il D.Lgs 103/2024, ad esempio la tutela ambientale riguardante le emissioni di inquinanti in aria, gli scarichi di inquinanti nelle acque, le emissioni da rumore. Quindi resta il "preavviso" per queste altre aree di tutela ? |