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Analizzare il DVR per indagare su sospette malattie professionali

Analizzare il DVR per indagare su sospette malattie professionali
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Vigilanza e controllo

17/04/2018

Una deliberazione della giunta regionale umbra ha approvato la revisione di varie procedure ispettive.  Focus sulla procedura per l'analisi del documento di valutazione del rischio e per l’indagine in caso di malattia di sospetta origine professionale.

Perugia, 17 Apr – Può essere molto utile per le aziende e per gli operatori in materia di sicurezza conoscere quali possano essere le procedure di vigilanza e indagine in materia di sicurezza e salute sul lavoro, ad esempio con riferimento alle attività territoriali messe in atto dalle unità sanitarie nelle varie Regioni italiane.

E per avere qualche notizia su queste procedure torniamo a soffermarci sul contenuto di una norma della Regione Umbria, la Deliberazione della Giunta Regionale 10 aprile 2017, n. 395, che ha approvato la revisione di alcune procedure ispettive di verifica, di analisi e di indagine:

  • procedura per la verifica della conformità degli adempimenti formativi di cui all'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08;
  • procedura per lo svolgimento delle indagini per infortunio sul lavoro;
  • procedura per la gestione delle segnalazioni al Servizio PSAL;
  • procedura per l'analisi del documento di valutazione del rischio;
  • procedura per l'indagine di iniziativa per malattia di sospetta origine professionale;
  • procedura per il ricorso avverso il giudizio del medico competente.

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Ci soffermiamo oggi in particolare sulla procedura per l'analisi del documento di valutazione del rischio e per l’indagine per possibile malattia professionale.

 

Procedura per l'analisi del documento di valutazione del rischio

Nella procedura si ricorda che la valutazione dei rischi presenti in un'azienda è “un obbligo non delegabile del Datore di Lavoro che, ai sensi dellʼart. 28 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,, deve elaborare il Documento di Valutazione del Rischio”. E in merito alle attività di vigilanza e controllo svolte dal Servizio PSAL, il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) deve “valutare che il Documento di Valutazione del Rischio redatto dallʼazienda rispetti i requisiti previsti dalla normativa”. Scopo della procedura è proprio quello di descrivere le modalità “per lʼanalisi del DVR al fine di rendere tale processo il più possibile oggettivo, sistematico e riproducibile”.

 

In particolare lʼoperatore del Servizio PSAL, “nellʼambito delle attività istituzionali dello stesso sia di iniziativa che delegate, può acquisire il DVR o parte di esso nel corso di attività ispettiva presso lʼazienda; in alternativa il DVR può essere richiesto al DdL attraverso una formale richiesta di trasmissione dello stesso agli uffici del Servizio PSAL”.

Successivamente il DVR deve essere analizzato, ad esempio utilizzando una check list allegata alla procedura. E lʼesito del processo di valutazione “permetterà di definire il documento ‘completo’ o ‘incompleto’. Nel secondo caso rientrerà anche la fattispecie dei documenti rispondenti a tutti requisiti espressamente previsti dalla norma, ma che, a giudizio dellʼoperatore del Servizio PSAL, presentino aspetti migliorabili attraverso una o più disposizioni”.

 

I due casi possibili:

  • nel caso di esito “completo il processo “si concluderà con lʼarchiviazione della check-list;
  • nel caso di esito “incompleto” la check-list verrà archiviata e si adotterà un provvedimento di:
    • prescrizione di cui al D.L.gs 758/94;
    • sanzione amministrativa di cui allʼart. 301 bis del D.L.gs 81/08 e L. 689/81;
    • disposizione di cui allʼart. 10 del D.P.R. 520/55”.

 

Procedura per l'indagine di iniziativa per malattia di sospetta origine professionale

Veniamo invece all’indagine di iniziativa per malattia di sospetta origine professionale. La procedura approvata stabilisce le modalità per:

  • “gestire le segnalazioni di malattia di sospetta origine professionale pervenute al Servizio PSAL ai fini dellʼeventuale archiviazione o attivazione dellʼindagine di iniziativa;
  • incaricare il personale SPSAL dellʼindagine;
  • compiere le attività necessarie ai fini dellʼindagine;
  • redigere gli atti relativi, compreso lʼeventuale rapporto allʼA.G. competente” (AG: Autorità Giudiziaria);
  • “archiviare le segnalazioni di malattia professionale e i relativi atti compiuti dai Servizi PSAL al fine del relativo monitoraggio”.

 

Si ricorda che i casi di malattia professionale rappresentano per i Servizi PSAL un “importante indicatore dello stato di salute della popolazione lavorativa e, nel contempo, del livello di attuazione nel tempo delle misure di prevenzione dei rischi ad essa correlati da parte dei soggetti a vario titoli coinvolti dalla normativa”. Tuttavia la numerosità delle segnalazioni di MP che pervengono annualmente ai Servizi PSAL “non consente tuttavia uno studio approfondito di tutti i casi rendendo necessaria la definizione di criteri condivisi fra Servizi che consentano di selezionare i casi meritevoli di approfondimento mediante le specifiche procedure di indagine”. E la procedura si applica a “tutti i casi di malattia di sospetta origine professionale di cui i Servizi PSAL vengono a conoscenza, escluse le segnalazioni che pervengono con specifica delega da parte dellʼAutorità Giudiziaria o di subdelega da parte di altri Ufficiali di Polizia Giudiziaria e che rimandano ad attività e procedure già indicate nella delega stessa”. 

 

Le modalità esecutive della procedura

Veniamo alle modalità esecutive della procedura con particolare riferimento all’assegnazione e svolgimento dell’indagine.

 

Il DRS (Dirigente Responsabile Servizio), o soggetto da questi delegato, assegna la segnalazione di sospetta malattia professionale (MP) ad un dirigente medico, individuato come RdP (Responsabile del Procedimento).

 

L’indagine è dunque svolta dal RdP, “eventualmente coadiuvato da personale tecnico individuato dal Coordinatore TdP” (Tecnico della Prevenzione) o da altro personale specializzato del Servizio segnalato dal RdP e individuato dal DRS. Lʼindagine è volta alla “acquisizione di tutte le informazioni necessarie a:

  • verificare la sussistenza della patologia denunciata;
  • verificare la presenza e sufficienza, ai fini della insorgenza della patologia, di fattori di rischio occupazionali scientificamente noti come correlabili alla medesima;
  • verificare la possibilità di predisporre efficaci misure di prevenzione emettendo i relativi provvedimenti;
  • verificare la presenza di violazioni alla normativa specifica emettendo i relativi provvedimenti di Polizia Giudiziaria”.

 

Si potrà “procedere pertanto, a seconda dei casi, alla:

  • “acquisizione di documentazione tecnico-sanitaria presso le aziende interessate, presso il lavoratore, il medico competente, altri Enti (INAIL, INPS, Aziende Ospedaliere, ecc);
  • alla raccolta di sommarie informazioni testimoniali da parte di tutti i soggetti in grado di fornire notizie utili al caso (lavoratore, colleghi di lavoro, familiari, medico competente, RSPP, consulenti, medico repertante, ecc);
  • alla visita diretta del lavoratore;
  • a prelievi e misure di igiene industriale;
  • a sopralluoghi in ambienti di lavoro;
  • ad altre attività di P.G.” (Polizia Giudiziaria).

 

Al termine dellʼindagine il RdP valuterà:

a) lʼarchiviazione nei seguenti casi:

  • diagnosi errata;
  • mancata conferma del nesso professionale della patologia segnalata;
  • patologia diagnosticata da almeno sei anni e assenza o impossibilità a dimostrare eventuali aggravamenti;
  • patologia professionale possibile/probabile, ma assenza di violazioni alla normativa vigente in materia di igiene del lavoro ad essa correlabili;
  • pluralità di imprese coinvolte con impossibilità a ricostruire lʼesposizione e lʼattribuzione di eventuali responsabilità”.

In questo caso il RdP compila la parte corrispondente della scheda riepilogativa – allegata alle procedure -  ed informa il DRS sullʼesito dellʼistruttoria.

b) la “redazione del rapporto per la Procura della Repubblica territorialmente competente, e contestuale informazione al RdS, con lʼindicazione di:

  • nessuna ipotesi di reato;
  • comunicazione di notizia di reato non correlata alla patologia;
  • comunicazione di notizia di reato correlata alla patologia (art.589 e 590 c.p.)”.

 

Concludiamo ricordando che la redazione dellʼinformativa alla Procura della Repubblica, “anche in forma breve se del caso, andrà comunque sempre effettuata nei casi di referto medico di cui allʼart.365 del cp. Anche in questo caso verrà compilata la parte corrispondente della scheda riepilogativa”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Regione Umbria - Deliberazione della Giunta Regionale 10 aprile 2017, n. 395 - Revisione delle procedure: “Verifica della conformità degli adempimenti formativi di cui all'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08” - “Svolgimento delle indagini per infortunio sul lavoro” - “Gestione delle segnalazioni al Servizio PSAL” - “Analisi del documento di valutazione del rischio”. Approvazione delle procedure “Indagine di iniziativa per malattia di sospetta origine professionale” - “Ricorso avverso il giudizio del medico competente (Art. 41 comma 6 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)”



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