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La prevenzione incendi e le novità normative sulla valutazione dei rischi

La prevenzione incendi e le novità normative sulla valutazione dei rischi

Quali sono i vantaggi dei tre decreti entrati in vigore? Quali sono le criticità in questa fase di passaggio? La valutazione dei rischi è da rifare? Ne parliamo con l’Ing. Claudio Giacalone, Comandante dei Vigili del fuoco di Como.

Bologna, 14 Dic – Come ricordato nei nostri articoli di approfondimento e presentazione delle norme in materia di rischio incendio in questi ultimi due anni ci sono stati molti cambiamenti nella prevenzione incendi. Cambiamenti in buona parte dovuti all’abrogazione del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 (“Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”) e alla recente entrata in vigore di tre decreti ministeriali del 2021:

 

In questa fase di cambiamenti è importante, anche in relazione al ruolo comunicativo e informativo del nostro giornale, tornare a parlare delle novità nella prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, specialmente in relazione ad aspetti delicati come la valutazione dei rischi e la formazione. E per farlo abbiamo intervistato il 23 novembre 2022 a Bologna, durante la manifestazione “ Ambiente Lavoro”, l’Ing. Claudio Giacalone (Comandante dei Vigili del fuoco di Como).

Ad Ambiente Lavoro l’Ing. Giacalone era relatore in un incontro dal titolo “Valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro” e, in questo contesto, si soffermava specialmente sui cambiamenti portati dal DM 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

 

Rispetto al decreto del 1998, quali sono i vantaggi che portano questi tre nuovi decreti?

Quali sono le criticità e difficoltà in questa fase di passaggio?

Quali sono i principali contenuti e le più importanti novità del DM 3 settembre 2021?

È tutto chiaro riguardo all’identificazione dei luoghi di lavoro a basso rischio?

Con l’entrata in vigore della nuova normativa bisogna rifare ogni valutazione del rischio incendio?

Quali sono le principali criticità che sono riscontrabili nelle valutazioni del rischio d’incendio?

Quali sono a suo parere le novità e le caratteristiche più importanti del decreto GSA?

Come cambia, con questi decreti ministeriali, il panorama della formazione?

Questi decreti sono la giusta chiave di svolta in materia antincendio? Quali sono i futuri provvedimenti e prassi che potrebbero ulteriormente migliorare la prevenzione?

 

L’intervista si sofferma su vari argomenti:



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Incendio - Prevenzione e protezione - 1,5 ore
Informazione ai lavoratori sui rischi specifici ai sensi dell'Articolo 36 del D.Lgs. 81/2008 - Prevenzione e gestione degli incendi.

 

Come sempre diamo ai nostri lettori la possibilità di visualizzare integralmente l’intervista e/o di leggerne una parziale trascrizione.

 

L’intervista di PuntoSicuro a Claudio Giacalone

 

 

I vantaggi dei nuovi decreti e le criticità della fase di cambiamento

Partiamo dall’impatto dei tre decreti ministeriali del 2021 in materia di prevenzione incendi. Rispetto al decreto ministeriale del 1998, ormai abrogato, quali sono i vantaggi di questi tre nuovi decreti?

 

Claudio Giacalone: Sicuramente il vantaggio sta nell'utilizzo di nuovi strumenti più performanti per la valutazione dei rischi di incendio.

E non a caso il Minicodice (il decreto 3 settembre 2021, ndr) è quello che soppianta il vecchio decreto 10 marzo 1998 che ci ha accompagnati per quasi 25 anni e che diventa ora lo strumento cardine per andare ad analizzare le attività a basso rischio di incendio.

 

Prima dell’intervista lei ha accennato all’importanza che ha avuto il decreto ministeriale del 1998. È un decreto che, in realtà, è invecchiato perché sono cambiate molte cose…

 

C.G.: È vero, è cambiata la filosofia progettuale.

Oggi ci affidiamo in completamente al Codice di Prevenzione Incendi, quindi uno strumento molto performante per la valutazione, per la progettazione, in ambito di attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e che è stato esteso, con l'avvento del decreto 3 settembre 2021, a tutta un'altra serie di attività alle quali prima non si applicava. E quindi anche ad attività che sono, diciamo, esenti dall’assoggettabilità al Decreto 3 agosto del 2011.

 

Quali sono le criticità e difficoltà in questa fase di passaggio?

 

C.G.: La prima è capire esattamente qual è lo strumento adatto a valutare il rischio di incendio.

L'articolo 3 del “decreto Minicodice” prevede che la valutazione si faccia o secondo la regola tecnica di Prevenzione Incendi, quando esistente, oppure si passa ad una valutazione per capire se l'attività è a basso rischio di incendio oppure no. Resta l'ultima opzione che è quella di applicare direttamente il Codice di Prevenzione Incendi.

Il problema è il meccanismo che bisogna far capire ai professionisti e ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione che fanno la valutazione dei rischi. Bisogna capire il meccanismo corretto perché si rischia di sbagliare la norma, lo strumento da utilizzare per la valutazione del rischio.

 

Nel suo lavoro, anche di divulgazione, lei ha percepito che c’è ancora una effettiva difficoltà a fare proprie queste normative nuove?

 

C.G.: Sicuramente c'è una difficoltà perché l’RSPP che deve applicare il Codice di Prevenzione Incendi e probabilmente non ha ancora la preparazione.

Il Codice oggi è appannaggio solamente dei professionisti antincendio e quindi, probabilmente, stiamo richiedendo a un RSPP una qualifica che non ha.

E quindi se l’RSPP dovesse fare la valutazione col Codice di Prevenzione Incendi sicuramente dovrà ricorrere a un consulente, a un professionista antincendio che lo deve aiutare nel processo di valutazione.

 

Il DM 3 settembre 2021: le novità, i criteri e i luoghi a basso rischio

Veniamo, in particolare, al DM 3 settembre 2021 che è entrato in vigore il 29 ottobre. Quali sono i principali contenuti e le più importanti novità di questo decreto?

 

C.G.: Sicuramente un aspetto importante è il fatto che classifichiamo a basso rischio di incendio una serie di attività. E questo significa dare estrema semplificazione - per queste attività dove il rischio di incendio è impalpabile, è, comunque, un rischio basso – e significa fornire uno strumento snello che consenta, comunque, anche allo stesso RSPP di procedere in maniera spedita a una valutazione dei rischi in maniera molto semplice.

 

Quindi il Minicodice è sicuramente lo strumento idoneo per valutare il rischio di incendio in attività molto semplici. Diventa più complicato quando l’RSPP deve applicare o la regola tecnica verticale di Prevenzione Incendi o deve andare ad applicare il Codice Prevenzione Incendi; quindi con delle analisi specifiche e approfondite.

 

Una cosa importante in questo decreto è comprendere quali sono i “criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio” da applicare a seconda del luogo di lavoro. Ci sono ambiti lavorativi esclusi dall’applicazione del decreto?

 

C.G.: Sì, sicuramente sono esclusi dall'applicazione del decreto i cantieri mobili o temporanei perché sono già assoggettati al titolo IV del decreto legislativo 81 e quindi non era il caso di andare ad appesantire qualcosa che era già normato.

Quindi dall’applicazione del decreto abbiamo escluso i cantieri. E poi anche le attività di competenza del personale della Difesa: avendo dei luoghi di tipo riservato, la valutazione dei rischi la fanno con i propri metodi.

 

Veniamo ai criteri dell’allegato I, i criteri semplificati per la valutazione del rischio d’incendio che si applicano per i luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio. Quali sono questi luoghi? È tutto chiaro riguardo all’identificazione dei luoghi di lavoro a basso rischio o ci sono ancora delle possibili incertezze?

 

C.G.: No, ritengo sia tutto sufficientemente chiaro, perché la norma individua 8 paletti, sostanzialmente.

I principali sono il fatto che l'attività non deve essere soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco, quindi non essere soggetta al DPR 151 del 2011, non deve essere dotata di una regola tecnica specifica, altrimenti applicheremmo la norma, e si parla di affollamento inferiore a 100 presenze, dove per presenze intendiamo sia i dipendenti che gli utenti esterni. Poi si parla di dimensione in superficie inferiore a 1000 metri quadrati, carichi di incendio non importanti, quindi inferiori a 900 MJ/m2 ed è poi necessario il rispetto anche degli altri paletti. Ad esempio non devono essere presenti sostanze infiammabili e neanche lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.

Sostanzialmente se un'attività rispetta tutte queste condizioni la possiamo definire a basso rischio d’incendio.

 

La valutazione del rischio, la formazione e il DM 2 settembre 2021

Torniamo a parlare di valutazione del rischio d’incendio.

Prima dell’intervista lei mi diceva che l’entrata in vigore della nuova normativa non vuol dire dover rifare ogni valutazione. Può spiegare meglio questo aspetto?

Poi le chiederei anche di raccontare, per quella che è la vostra esperienza di Vigili del Fuoco, quelle che sono le principali criticità riscontrabili nelle valutazioni del rischio.

 

C.G.: Diciamo che la nuova norma non dà obblighi nei riguardi di chi è a posto, nei riguardi di chi ha fatto una valutazione del rischio incendio con la vecchia normativa e non ha cambiato il luogo di lavoro. In quel caso la valutazione continua a essere valida fino al momento in cui non nasce l'esigenza di cambiare.

Quindi è tutto rimandato a una modifica importante dello stato dei luoghi o di altri fattori (aumenta il numero dei dipendenti, cambiano le attività produttive, …). Questo lo dice l’articolo 29 del decreto 81.

 

Noi facciamo tantissimi tipi di interventi. Sono 500.000 in Italia e troviamo le situazioni più disparate.

Riguardo agli incendi si parla, in qualche caso, di caso fortuito e, in qualche caso, di mancanze perché non sono state attuate le misure di prevenzione e protezione dagli incendi o perché non hanno fatto la SCIA antincendio, nei casi più gravi, … E ci sono, in questo caso, delle conseguenze, delle responsabilità,… Perché, ad esempio, la mancata presentazione della SCIA (la segnalazione certificata di inizio attività, ndR) conduce ovviamente alla denuncia penale (…).

 

Quindi ci sono, diciamo, peccati veniali, leggeri e peccati molto più importanti e pesanti soprattutto quando si tratta di luoghi di lavoro e quindi c'è una responsabilità del datore di lavoro nei riguardi della sicurezza dei lavoratori.

 

In certi casi c’è una sottovalutazione del rischio di incendio nelle aziende?

 

C.G.: Sì, in qualche caso possiamo dire di sì. Non sono tantissimi i casi.

Con il decreto 10 marzo 1998 abbiamo svegliato le coscienze, c’è stata una presa di coscienza della situazione. Quindi di situazioni disastrose, insomma, non ne vediamo tantissime.

C’è stato sicuramente un miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro e con questo decreto cerchiamo di convincere i rimanenti, i più restii al cambiamento.

 

Torniamo a parlare dell’allegato relativo alle strategie antincendio. Quali sono degli esempi riguardo alla semplificazione adottata rispetto al Codice di prevenzione incendi?

 

C.G.: La semplificazione permea tutti i punti delle misure di strategia. Si parla della compartimentazione, delle vie di uscita, … La norma dice, ad esempio, che bisogna almeno prevedere 2 uscite indipendenti, tuttavia è ammesso il percorso unico in una sola direzione purché abbia una lunghezza limitata e se questa lunghezza non riesco a raggiungerla, ci può essere l’approntamento di impianti di rivelazione incendi (…)

Diciamo che sono molto importanti questo aspetti soprattutto quando li applichiamo ai luoghi di lavoro esistenti. Se la norma fosse stata molto più “pregnante” avremmo dovuto smantellare tutto quanto. No, la norma è molto elastica soprattutto nei locali dove il rischio incendio è molto lieve (…).

 

Lei qui ad Ambiente Lavoro ha presentato anche il cosiddetto decreto GSA, il decreto del 2 settembre 2021. Quali sono a suo parere le novità e le caratteristiche più importanti di questo decreto?

 

C.G.: Tra le novità più importanti sicuramente c’è la formazione dei formatori. (…) È importante che il formatore abbia studiato, che sia qualificato, abbia superato un esame (…).

 

Come cambia, con questi decreti ministeriali, il panorama della formazione?

 

C.G.: È cambiato parecchio perché anche la formazione degli addetti antincendio è soggetta a una rivalutazione ogni cinque anni. Quindi è corretto che ogni 5 anni gli stessi addetti siano sottoposti a un nuovo periodo di aggiornamento, perché è ovvio che dopo tanti anni un addetto potrebbe anche dimenticare un po' di concetti.

 

Ci sono altri provvedimenti e prassi che potrebbero ulteriormente migliorare la prevenzione e/o la riduzione delle conseguenze degli incendi nei luoghi di lavoro?

 

C.G.: Sicuramente con l'avvento del Codice di Prevenzione Incendi stiamo provvedendo ad una rivalutazione di tutto il parco normativo esistente.

È appena stata prodotta, ad esempio, la nuova norma sulle attività di trattamento dei rifiuti ed è in arrivo una modifica importante al DPR 151 del 2011 perché proprio questa attività, che per noi è meritevole di attenzione, verrà introdotta come attività ottantunesima del decreto.

E poi c'è un grande lavoro di produzione normativa come regole tecniche verticali, quindi come appendice al Codice di Prevenzione Incendi.

È in arrivo la nuova norma sui locali di pubblico spettacolo. Io sono uno dei componenti del gruppo di lavoro su questa norma [1]. (…)

 

 

(…)

 

 

Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto

 



[1] Nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2022 è stato pubblicato il DM 22 novembre 2022 inerente la regola tecnica verticale di prevenzione incendi (V.15) per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, secondo il Codice di prevenzione incendi. La normativa entra in vigore il 1° gennaio 2023.


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