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Reato di omicidio stradale e collegamenti con la sicurezza sul lavoro
Il 28 ottobre 2015 la Camera dei Deputati ha approvato una proposta di legge, già passata al vaglio del Senato e poi modificata nel corso dell'esame alla Camera, che prevede di introdurre nel codice penale i delitti di “ omicidio stradale” (articolo 589-bis) e di “lesioni personali stradali” (articolo 590-bis), punendo entrambi i reati a titolo di colpa (proposta di legge C. 3169-A).
Il reato di omicidio stradale introdotto dal provvedimento, che deve ora tornare all'attenzione del Senato, punirebbe con la reclusione da otto a dodici anni “chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 [Nuovo codice della strada, n.d.r.], cagioni per colpa la morte di una persona”.
Sarebbe dunque punito con la reclusione da 8 a 12 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore che siano in stato di ebbrezza alcolica grave (con valori superiori a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, oppure in stato di ebbrezza alcolica media (con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro) se si tratta di conducenti professionali quali coloro che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose; conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.; conducenti di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto; conducenti di autoarticolati e di autosnodati.
Il nuovo reato di “lesioni personali stradali”, poi, è regolamentato dalla proposta di legge in maniera sostanzialmente speculare a quello di omicidio stradale.
Assunzione di alcol e stupefacenti
Per quanto riguarda i soggetti che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone e cose, non si dimentichi che, in termini prevenzionistici, grava sul datore di lavoro garantire – e sul medico competente effettuare – la sorveglianza sanitaria prevista dall’articolo 41 del D.Lgs.81/08 che prevede che “nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.”
Trattasi di una sorveglianza sanitaria atta a salvaguardare proprio la sicurezza dei terzi (oltre che del lavoratore ovviamente), come esplicitato dalla Premessa al Provvedimento della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 che sottolinea che “l’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sia saltuaria sia abitudinaria, determinando alterazioni dell’equilibrio psicofisico, comporta il medesimo rischio per la salute e la sicurezza dell’operatore stesso e dei terzi”.
Tale provvedimento include, nell’Allegato I che elenca le “mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salutedei terzi”, anche i “conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada”.
Analogamente, in materia di alcol, il Provvedimento Stato-Regioni 16 marzo 2006 (attuativo dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001 n. 125) include, all’interno dell’Allegato I che contiene l’elenco delle “attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi”), anche le “mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto: a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada”.
Tale obbligo normativo, con le varie posizioni di garanzia che ne conseguono, può essere collegato al “principio di protezione oggettiva”, che la Cassazione Penale applica anche all’ebbrezza del lavoratore allorché ritiene infatti che “la condotta maldestra, inavvertita, scoordinata, confusionale per effetto dell'ebbrezza alcolica, null'altro è che un comportamento imprudente, anche a fronteggiare il quale è posto l'obbligo prevenzionistico facente capo al datore di lavoro.” ( Cass. Pen., Sez. IV, 20 settembre 2012 n. 36272).
Il contromano in autostrada e il concetto di “luogo di lavoro”
La proposta di legge prevede poi la pena della reclusione da 5 a 10 anni per l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica media, che abbiano superato specifici limiti di velocità, che abbiano attraversato le intersezioni semaforiche disposte al rosso o abbiano circolato contromano, oppure che abbiano effettuato manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o, infine, che abbiano effettuato sorpassi azzardati.
Sul contromano in autostrada in relazione alla nozione di “luogo di lavoro” sotto il profilo prevenzionistico, è di grande interesse una sentenza di quest’anno ( Cass. Pen., Sez. IV, 12 giugno 2015 n. 24857), che si è pronunciata sulle responsabilità connesse alla condotta di un soggetto il quale, “per etilismo e depressione dal 30.7.2008 presso la Casa di cura […]e dimesso nella stessa mattinata del 14.8.2008, verso le ore 19.35, a bordo della vettura W Golf, imboccava l'autostrada […] contromano: nella sua corsa determinava l'uscita di strada dell'auto Alfa Romeo che percorreva l'autostrada nella corretta direzione di marcia e che, per evitare la collisione con la vettura di O.E., deviava repentinamente, fuoriusciva dalla sede stradale ed impattava violentemente contro la rete di recinzione metallica. Il conducente, S.A., perdeva la vita.”
A questo punto, ancora, “la vettura Golf non si arrestava ma continuava la corsa, non solo incontrando varie vetture, che fortunatamente riuscivano a scansarsi, ma scontrandosi poi, frontalmente e violentemente, con un motoveicolo BMW, alla cui guida era T.A., che veniva sbalzato dal veicolo, e proiettato contro altro veicolo, decedendo per i gravissimi traumi. Anche la vettura Golf impattava contro il guardrail e l'O.E. decedeva.”
La Cassazione respinge il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica avverso l’assoluzione di alcuni soggetti posti al vertice della società di gestione dei tratti autostradali in cui era avvenuta la vicenda, confermando la precedente decisione del GUP il quale aveva ritenuto che “la condotta tenuta dall'O.E., del tutto inopinata, imprevedibile oltreché fortemente determinata nell'azione, escludesse la responsabilità di tutti gl'imputati. Infatti, i decessi erano stati effetto "innanzitutto della condotta gravemente colposa, se non intenzionale dello stesso O.E.". Riteneva, altresì, l'eccezionalità del "contromano" intenzionalmente intrapreso dall'O.E., l'inefficacia di qualsiasi presidio di maggior protezione che sarebbe stato comunque aggirato e l'impossibilità di bloccare istantaneamente la vettura attesa la esclusiva delle Forze dell'Ordine ad intervenire in materia di sicurezza.”
La Corte sottolinea infatti che “nel caso di specie, non si è trattato di un soggetto che, alla guida di un veicolo, sia entrato nella rete autostradale in contromano per errore (evento di per sé molto raro), ma di un soggetto che, in stato di conclamata ubriachezza (come da conclusioni dell’esame autoptico), ha volontariamente (anche considerata la manovra effettuata al casello di entrata) impegnato l’autostrada per percorrerla intenzionalmente in contromano”.
Dunque, ponendo un importante precedente giurisprudenziale, in relazione al caso di specie in cui peraltro nessuna delle vittime dell’incidente era un lavoratore delle concessionarie autostradali, la Cassazione si è così espressa in merito all’applicazione della nozione di “luogo di lavoro” in ambito autostradale: “è vero che nella nozione di “ luogo di lavoro”, rilevante ai fini della sussistenza dell’obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità-sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro - della struttura in cui essa si svolge e dell’accesso ad essa da parte di terzi estranei all’attività lavorativa (fattispecie relativa ad incidente verificatosi all’interno di un "kartodromo") ( Cass. pen. Sez. IV, n. 2343 del 27.11.2013, Rv. 258435).
Ma ciò non può ritenersi abbia valenza reversibile: cioè non in ogni luogo usualmente destinato ad un uso comune di transito, sol perché in via del tutto eventuale, e non già effettiva, possa essere in tutto o in parte adibito a cantiere lavorativo, può ritenersi l’implicita operatività delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro a tutela di tutti coloro che transitino per esso: nel caso di specie di tutti gli utenti tipici dell’autostrada (automobilisti) non interessata da alcun intervento manutentivo. Diversamente, la disciplina antinfortunistica avrebbe efficacia ed applicabilità generale ed indiscriminata in ogni e qualsiasi luogo.”
Le modifiche agli articoli 589 e 590 del codice penale: le fattispecie di omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale
Ovviamente l’introduzione dei nuovi reati di omicidio stradale e lesioni stradali comporterebbero, per ragioni di coordinamento sistematico, delle modifiche agli articoli 589 e 590 del codice penale nella parte in cui contengono, accanto all’aggravante costituita dalla violazione delle norme di prevenzione infortuni sul lavoro, le fattispecie di omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, dal momento che queste ultime fattispecie, secondo la proposta di legge, verrebbero inserite rispettivamente all’interno degli artt. 589-bis contenente il reato di omicidio stradale e 590-bis contenente il reato di lesioni personali stradali.
Dunque, la proposta di legge toglierebbe la fattispecie di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale dall'articolo 589 secondo comma e quindi, nella parte residua, questo comma punirebbe solo l’omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Corrispondentemente, nell'art. 590, terzo comma, c.p., residuerebbe la sola fattispecie di lesioni commesse con violazione della disciplina sugli infortuni sul lavoro.
La pena prevista per la fattispecie di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, secondo la proposta di legge, rimarrebbe comunque quella della reclusione da 2 a 7 anni, già prevista dall'art.589, secondo comma, c.p.
Come si legge negli approfondimenti della Camera, inoltre, sarebbero “abrogate le aggravanti ad effetto speciale previste dall'articolo 589 c.p. e dall'art. 590 (cioè la guida in stato di ebbrezza alcolica grave e sotto l'effetto di droghe; si tratta infatti di ipotesi ora assorbite dai nuovi artt.589-bis e 590-bis).”
Aggravanti e attenuanti previste dalla proposta di legge
E’ prevista nella proposta di legge una diminuzione della pena nel caso in cui vi sia stata anche una condotta colposa della vittima, mentre le circostanze aggravanti sono rappresentate dal fatto che l'autore del reato non abbia conseguito la patente (o che la sua patente sia stata sospesa o revocata) o si sia dato alla fuga, che il veicolo a motore non sia stato assicurato, che l’autore del reato abbia provocato la morte di più persone o la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone (con applicazione, in quest’ultima ipotesi legata alla pluralità delle vittime, della pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, laddove il limite massimo di pena sarebbe in questo 18 anni mentre il limite massimo attuale è di 15 anni).
Norme di coordinamento con altre leggi.
La proposta di legge prevede una modifica all'art. 157 c.p. che comporterebbe, anche per il nuovo reato di omicidio stradale, il raddoppio dei termini di prescrizione.
Il provvedimento modificherebbe inoltre il codice di procedura penale e il codice della strada andando nella direzione di un rafforzamento delle misure di contrasto agli omicidi stradali.
Colpa organizzativa
L’attuale formulazione della proposta di legge non fa riferimento ad un inserimento dei nuovi reati nel D.Lgs.231/01 per quanto attiene ai conducenti professionali.
Non si dimentichi però nella lettura del fenomeno, su un piano più generale, la connessione intercorrente tra gli infortuni stradali ad opera di conducenti professionali e l’organizzazione del lavoro.
Citiamo solo due casi esemplificativi e rappresentativi di un’abbondante giurisprudenza in materia.
In Cassazione Penale, Sez. IV, 23 ottobre 2009 n. 40852, la datrice di lavoro e un collaboratore di una s.a.s., vengono condannati per il “reato di omicidio colposo nei confronti di A. G. a seguito di un sinistro stradale connesso ad infortunio sul lavoro.”
In particolare, dovendo fornire di materiale di cancelleria e copisteria alcuni enti, “avevano dato incarico a A.G. di trasportare e consegnare tale materiale cartaceo del peso complessivo di Kg 4.186 tramite un furgone Volkswagen dotato, invece, di massa trasportata di gran lunga inferiore e cioe' pari a Kg 1.490”.
Così, “nel corso del trasporto, nell'autostrada … all'altezza del viadotto …, si era verificato lo scoppio di un pneumatico (posteriore destro) il che aveva determinato la perdita del controllo del mezzo da parte dell'A.G., che conduceva il furgone con accanto Z. G., con il conseguente precipitare del veicolo nel vuoto con un volo di dodici metri ed un violentissimo impatto che aveva provocato la morte del guidatore.
La causa dell'occorso era stata individuata nell'eccessivo carico del furgone e nella lunghezza del percorso effettuato che avevano accelerato il processo di alterazione e degrado dei pneumatici e provocato lo scoppio del pneumatico stesso.”
Concludiamo con Cassazione Penale, Sez. II, 23 gennaio 2013 n. 3426, che ha confermato la condanna del Presidente di una cooperativa, avendo avvalorato le dichiarazioni rese da tre autisti dipendenti dalla società cooperativa C., i quali hanno “concordemente dichiarato di essere stati minacciati dell’imputato […] di licenziamento, se non avessero aderito alle loro richieste nel senso di alterare, durante il viaggio, il cronotachigrafo, attraverso l’apposizione di un magnete nel sensore del cambio, in modo da far rilevare come fermo il mezzo in realtà viaggiante senza però il rispetto delle previste soste di riposo degli autisti. Dichiarazioni peraltro, secondo i giudici di merito, riscontrate dal sequestro, in sede di perquisizione nei locali della ditta, di quattro magneti, tre rinvenuti nei locali predetti, il quarto nella disponibilità di un autista, […] mentre era a bordo del suo autoarticolato presente sul posto.”
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
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Rispondi Autore: Massimo Tedone - likes: 0 | 05/11/2015 (14:29:32) |
Ho letto con attenzione l'articolo, non le sentenze; posso dire finalmente qualcosa di serio comincia a muoversi, ma da una prima lettura può sembrare che è punibile solo chi commette un determinato "delitto" dopo aver assunto sostanze varie o alcol. Questo in generale, poi se trattasi di un fatto accaduto durante l'orario di lavoro, ecco che entrano in gioco il datore di lavoro e la sorveglianza sanitaria. Ora io mi chiedo, se il D.L. esegue la sorveglianza sanitaria periodica e un suo dipendente, nell'intervallo tra i controlli, beve o assume droghe, che colpa ne ha se può intervenire solo dopo che le forze dell'ordine hanno fermato, solo per un normale controllo? La domanda mi pare lecita perchè se un assuntore è abituale e giornaliero comunque te ne accorgi, ma se è sporadico, mica può effettuare la sorveglianza sanitaria tutti i giorni a inizio e fine turno. Comunque, a mio parere, sarebbe stato meglio allargare la casualità delle colpe perchè stanchezza, assunzione di medicinali non dopanti e, perchè no, bisogni fisiologici possono essere causa di gravi incidenti stradali |
Rispondi Autore: Luca L. - likes: 0 | 06/11/2015 (09:46:14) |
Molto interessante ma non credo che questo reato potrà avere molte ricadute sulla gestione della SSL. Ciò per un semplice motivo, in caso di incidente stradale, anche se in orario di lavoro etc, gli organi di polizia che intervengono non hanno competenze e quindi non conoscono la normativa di sicurezza. Le indagini saranno tutte ricondotte all'interno del CdS. Quindi la proposta è, dato che gli incidenti stradali sono il 50% degli infortuni mortali sul lavoro, perché non estendere anche a ASL e Ispettorato la possibilità di effettuare servizio di polizia stradale ? |
Rispondi Autore: Fausto Zuccato - likes: 0 | 07/03/2016 (09:36:11) |
Ricordo una sentenza di condanna del datore di lavoro nella quale veniva affermato come "evento prevedibile" che un lavoratore accedesse al luogo di lavoro in stato di ubriachezza. Ne deduco che un datore di lavoro in caso di "omicidio stradale" commesso da un suo dipendente verrà sempre chiamato a rispondere di correità. E pesantemente condannato se non potrà dimostrare di avere eseguito controlli alcolimetri e tossicologici sul suo dipendente ogni volta che questi si ponga alla guida del veicolo, ed anche effettuare controlli "a sorpresa" durante il viaggio del lavoratore. E, nel caso di incidente in itinere, immediatamente quando il lavoratore esca dal proprio domicilio per recarsi sul luogo di lavoro. All'uscita dal lavoro il controllo potrebbe essere omesso, dato che sul luogo di lavoro esiste il divieto di somministrazione e di assunzione di alcolici ( ma non di droghe). E se il lavoratore appena uscito dal lavoro entra nel primo bar che trova, magari in drive in, senza scendere dall'auto? Ma tutti questi controlli da me ipotizzati sarebbero poi legalmente effettuabili? E il medico competente cosa dovrebbe fare? Dato che solo lui può eseguire i controlli alcolimetri e tossicologici. Il pensiero poi che gli ufficiali di polizia giudiziaria delle ASL possano entrare in causa mi prospetta verbali di ottemperanza con sanzione allegata per ogni autista controllato, a prescindere, per datore di lavoro e medico competente. Mi sa che sto diventando paranoico. |