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In arrivo nuovi strumenti di supporto alla valutazione dei rischi?

In arrivo nuovi strumenti di supporto alla valutazione dei rischi?
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Valutazione dei rischi

17/12/2015

Fra le modifiche al D.Lgs. 81/2008 apportate dal D.Lgs. 151/2015 sono previsti nuovi strumenti tecnici e specialistici a supporto della valutazione dei rischi. Cosa devono aspettarsi le aziende?

Roma, 17 Dic – Nelle interviste fatte in questi anni dal nostro giornale, diversi interlocutori hanno ribadito come sia importante che le  semplificazioni in materia normativa comprendano strumenti in grado di guidare le aziende e i professionisti, strumenti che costituiscano un supporto reale per facilitare e migliorare gli adempimenti normativi.
E, come sappiamo, uno degli adempimenti più importanti, una delle colonne portanti di qualunque strategia di prevenzione aziendale, è rappresentata dalla valutazione dei rischi.

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Una delle recenti modifiche al D.Lgs. 81/2008 dovuta al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 – recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” – riguarda proprio la Sezione II (Valutazione dei rischi), del Capo III, Titolo I del Testo Unico.
 
Vediamo innanzitutto il dettato del D.Lgs. 151/2015:
 
Art. 20 - Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
(...)
e) all'articolo 28, dopo il comma 3-bis è inserito  il  seguente: «3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1,  l'Inail,  anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite  del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui  all'articolo 2, comma 1, lettera  ee),  rende  disponibili  al  datore  di  lavoro strumenti tecnici e specialistici per la  riduzione  dei  livelli  di rischio. L'Inail e le aziende sanitarie locali svolgono  la  predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;   
f) all'articolo 29, il comma 6-quater è sostituito  dal  seguente: «6-quater. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, da adottarsi  previo  parere  della  Commissione  consultiva permanente per la salute e sicurezza  sul  lavoro,  sono  individuati strumenti di supporto per la  valutazione  dei  rischi  di  cui  agli articoli 17 e 28 e al presente articolo, tra i  quali  gli  strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online  Interactive Risk Assessment)»;
(...)
 
Per comprendere gli obiettivi del legislatore facciamo riferimento alla relazione illustrativa del D.Lgs. 151/2015:
- articolo 20, comma 1, lett. e) modifica l'articolo 28 (Oggetto della valutazione dei rischi) del TU: “si prevede che ai fini della valutazione dei rischi, l'Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L'Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
 - articolo 20, comma 1, lett. f) modifica l'articolo 29 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) del TU: “si è ritenuto opportuno introdurre una modifica dell'articolo 29, comma 5, al fine di prevedere che vengano individuati e/o elaborati strumenti di supporto alla valutazione dei rischi - compresi gli strumenti informatizzati, sulla base del prototipo O.I.R.A. - da adottarsi con decreto ministeriale. Ciò al fine di agevolare il datore di lavoro nella valutazione dei rischi presenti in azienda e nella conseguente predisposizione del documento di valutazione dei rischi”.
 
Per cercare di comprendere la tipologia di strumenti di supporto indicati nel D.Lgs. 151/2015, riportiamo alcune informazioni sull’unico strumento citato espressamente, lo strumento OiRA (Online Interactive Risk Assessment).    
 
OiRA è una piattaforma web, sviluppata dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), che consente la creazione di strumenti per la valutazione del rischio in maniera semplice e standardizzata per comparti produttivi. Questa piattaforma, che si basa su un tool di valutazione dei rischi olandese (denominato RI & E), permette di costruire strumenti online in grado di guidare le PMI in un percorso di valutazione step-by-step: dall’individuazione dei rischi all’attuazione delle azioni preventive, di monitoraggio e di comunicazione.
Ricordiamo che la procedura OiRA è articolata in cinque fasi:
- preparazione: lo strumento OiRA permette una certa libertà d'azione alle imprese che desiderano personalizzare le proprie valutazioni dei rischi, per consentire loro di adeguare lo strumento alle proprie specificità; le modifiche possono essere introdotte rispondendo a poche semplici domande.
- identificazione: questa fase implica l'individuazione di quei fattori sul luogo di lavoro che sono potenzialmente in grado di arrecare danno e di individuare i lavoratori che possono essere esposti al pericolo.
- valutazione: questa fase consiste nel dare un ordine di priorità ai rischi che sono stati individuati. L'ordine di priorità permette in un secondo momento di decidere quali misure attuare per prime.
- piano d'azione: lo strumento consentirà quindi di predisporre un piano d'azione e di decidere in che modo eliminare o controllare i rischi.
- relazione: infine, viene elaborata una relazione che può essere stampata e/o scaricata, che consente di documentare i risultati della procedura di valutazione dei rischi.
 
Riprendendo quanto discusso al convegno “ Gestiamo la prevenzione in modo efficace e semplificato. Lo strumento Europeo OiRA – Online Interactive Risk Assessment” (Milano, 27 ottobre 2015), ricordiamo che il progetto OIRA, che coinvolge attualmente 15 Stati membri europei, è menzionato anche nella Strategia Europea 2014-2020 che tra i propri obiettivi strategici prevede un sostegno concreto alle piccole e micro imprese per aiutarle a conformarsi alle norme di salute e sicurezza.
 
Dunque siamo finalmente di fronte ad un’utile strumento di supporto accolto favorevolmente da tutti? No, purtroppo anche in questo caso bisogna comunicare alcune voci dissenzienti.
 
Riportiamo a questo proposito una nota dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili ( Ance) di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
 
Nella “Nota di approfondimento sulle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 151/2015” si indica che riguardo a:
- comma 1, lett. e): “la previsione rende di fatto cogenti gli strumenti messi a disposizione da Inail e Asl in materia di prevenzione dei rischi, senza alcuna valenza giuridica. Il rischio è che questi strumenti incrementino a dismisura la già grave incertezza del diritto che caratterizza tutta la materia”;
- comma 1, lett. f): “questa previsione, in aggiunta alla precedente, potrebbe portare ad una proliferazione di supporti, che rischiano di confondere il datore di lavoro e di obbligarlo a gestire ulteriore documentazione da affiancare a quella già corposa prevista dalla normativa vigente”.
A conferma di questa posizione datoriale ricordiamo anche le parole che ha rilasciato ai nostri microfoni l’avvocato Fabio Pontrandolfi, Responsabile salute e sicurezza sul lavoro di Confindustria: “Le recenti riforme o semplificazioni che sono state fatte in materia di salute e sicurezza, colgono aspetti che sono marginali, spesso non sono pienamente comprensibili e ancora più spesso introducono ulteriori elementi di incertezza. Si pensi, ad esempio, alla previsione secondo cui l’Inail,  in concorso con le Asl, individui degli strumenti tecnici che aiutino le imprese nel fare la valutazione del  rischio, nel fare prevenzione.  È questo quello che risolve il problema della certezza del diritto? La presenza di una miriade di strumenti non porterà poi - senza che l'adozione di questi strumenti generi una presunzione di conformità alla normativa - a generare invece esattamente l'effetto contrario. Non porterà ad una ancora maggiore incertezza del diritto? Secondo me, sì”.
 
Concludiamo questa breve presentazione delle modifiche operate dal D.Lgs. 151/2015, ricordando che al di là della piattaforma OiRA, degli strumenti tecnici/specialistici e di supporto promessi e che saranno messi a disposizione delle aziende non si conosce ancora la natura.
Se gli strumenti saranno utili o dannosi, se creeranno certezze o incertezze, se potranno semplificare la vita delle aziende, sarà solo il tempo a dircelo.
 
 
 
 
Ance di Milano, Lodi, Monza e Brianza, “ Nota di approfondimento sulle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 151/2015” (formato PDF, 124 kB).
 
 
RTM
 
 
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Rispondi Autore: r d - likes: 0
17/12/2015 (08:15:11)
bello constare che sul sito OIRA per l'Italia c'è un solo progetto in costruzione (a cospetto di decine di altri paesi) e non è contemplata nemmeno la lingua italiana, nonostante esista persino il maltese!!!
Rispondi Autore: Stefano B - likes: 0
17/12/2015 (09:09:37)
Ho provato a fare una valutazione di prova per azienda di pulizia... se questo è il livello spero che non arrivino mai in Italia. A questo punto era meglio l'autocertificazione per le aziende < 10 lavoratori.

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