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Il percorso più semplice per la valutazione del rischio chimico
Modena, 25 Lug – Con riferimento a quanto richiesto dalla normativa vigente, per facilitare idonee valutazioni del rischio chimico è stato approvato già nel 2003 - dai gruppi tecnici delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia - il Modello di Valutazione del Rischio Chimico, denominato con l’acronimo " MoVaRisCh". Il modello è stato approvato – e successivamente più volte aggiornato - in applicazione alle Linee Guida del Titolo VII-bis D.Lgs. 626/94, ora Titolo IX Capo I Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, proposte dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome.
Sul sito dell’ Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena viene ora presentato un aggiornamento del 16 gennaio 2013 al regolamento CLP – aggiornamento ancora in versione “bozza” – del documento “Modello di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi per la salute ad uso delle piccole e medie imprese (Titolo IX Capo I - D.Lgs. 81/08)” di presentazione del MoVaRisCh.
Ricordiamo che il metodo è una modalità di analisi che attraverso un “percorso informatico semplice consente di effettuare la valutazione del rischio chimico per la salute dei lavoratori secondo quanto previsto dall'articolo 223 del D.Lgs. 81/08”. Il modello va inteso come un percorso di "facilitazione" che “rende possibile classificare ogni lavoratore esposto ad agenti chimici pericolosi in rischio irrilevante per la salute o non irrilevante per la salute in considerazione agli adempimenti del Titolo IX Capo I D.Lgs. 81/08”.
In particolare il modello individua “un percorso semplice, il più semplice possibile, per effettuare la valutazione del rischio da parte delle piccole imprese Artigiane, Industriali, del Commercio e dei Servizi senza dover accedere, almeno in questa fase, a valutazioni con misurazione dell’agente chimico”.
Occorre tuttavia “ribadire che le misure di prevenzione e protezione di carattere generale, quali quelle previste dall’Allegato IV D.Lgs.81/08 Punti 2. (Presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi), 3. (Vasche, Canalizzazioni, Tubazioni, Serbatoi, Recipienti, Silos) e 4. (Misure contro l’incendio e l’esplosione) e dall’articolo 224 comma 1. del D.Lgs.81/08, devono essere adottate prima di eseguire la valutazione del rischio”.
Nella premessa del documento aggiornato si sottolinea che in alternativa alla misurazione dell’agente chimico “è possibile, e largamente praticato, l’uso di sistemi di valutazione del rischio basati su relazioni matematiche (o su modelli grafici) denominati algoritmi (letteralmente: procedure di calcolo). Gli algoritmi (o i modelli) sono procedure che assegnano un valore numerico ad una serie di fattori o parametri che intervengono nella determinazione del rischio pesando, per ognuno di essi in modo diverso, l’importanza assoluta e reciproca sul risultato valutativo finale”.
Un algoritmo (e dunque un modello) risulta “tanto più efficiente quanto più i fattori individuati e il loro ‘peso’ sono pertinenti alla tipologia di rischio trattato. I fattori individuati vengono quindi inseriti in una relazione matematica semplice (o in un modello grafico) la quale fornisce un indice numerico che assegna, non tanto un valore assoluto del rischio, quanto permette di inserire il valore trovato in una ‘scala numerica del rischio’ individuando, per la situazione analizzata una graduazione dell’importanza del valore dell’indice calcolato”.
Dunque per la costruzione di un algoritmo assume importanza:
- “l’individuazione puntuale dei parametri che determinano il rischio;
- l’individuazione del ‘peso’ dei fattori di compensazione nei confronti del rischio;
- l’individuazione della relazione numerica che lega i parametri fra di loro (fattori additivi, moltiplicativi, esponenziali, … );
- l’individuazione della scala dei valori dell’indice in relazione al rischio (per esempio: molto basso, basso, medio, medio-alto, alto …)”.
A questo proposito si indica che il rischio R per le valutazioni del rischio “derivanti dall’esposizione ad agenti chimici pericolosi è il prodotto del pericolo P per l’esposizione E (Hazard x Exposure)”. E il pericolo P “rappresenta l’indice di pericolosità intrinseca di una sostanza o di una miscela che nell’applicazione di questo modello viene identificato con le frasi o indicazioni di pericolo H che sono utilizzate nella classificazione secondo i criteri dell’Allegato I del Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modificazioni (Regolamento CLP)”.
In particolare ad ogni Hazard Statement (Frase o Codice di pericolo H) “è stato assegnato un punteggio (score) tenendo conto del significato delle disposizioni relative alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose di cui all’Allegato I del Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modificazioni. Il pericolo P rappresenta quindi la potenziale pericolosità di una sostanza indipendentemente dai livelli a cui le persone sono esposte (pericolosità intrinseca)”.
La metodologia proposta “deve essere in grado di valutare il rischio chimico in relazione alla valutazione dei pericoli per la salute dei lavoratori e cioè sulla base della conoscenza delle proprietà tossicologiche intrinseche a breve, a medio e a lungo termine degli agenti chimici pericolosi impiegati o che si liberano nel luogo di lavoro in funzione dell’esposizione dei lavoratori, la quale a sua volta dipenderà dalle quantità dell’agente chimico impiegato o prodotto, dalle modalità d’impiego e dalla frequenza dell’esposizione”. Nel metodo indicizzato proposto “le proprietà tossicologiche degli agenti chimici presenti nelle attività produttive vengono valutate e studiate al fine di attribuire ad ogni proprietà, singola o combinata, una graduazione del pericolo e di conseguenza un punteggio espresso in numeri da 1 a 10 (score) che rappresentano il pericolo P. In altre parole l’indice di pericolo P ha l’obiettivo di sintetizzare in un numero i pericoli per la salute di un agente chimico”.
Si precisa tuttavia “che fra le proprietà tossicologiche valutate non vi sono le proprietà cancerogene e/o mutagene, le quali vengono considerate esclusivamente nel Titolo IX Capo II D.Lgs.81/08; infatti, giuridicamente, per gli agenti cancerogeni e/o mutageni non è possibile individuare una soglia del rischio al di sotto della quale il rischio risulta IRRILEVANTE PER LA SALUTE”.
Invitando i nostri lettori ad una lettura integrale del documento, riportiamo alcune indicazioni per l’uso del modello:
- “il rischio R deve essere calcolato per ogni posto di lavoro e per ogni sostanza e preparato pericoloso utilizzato;
- la classificazione in rischio moderato ovvero in superiore a moderato deve essere effettuata tramite il valore del rischio R che è risultato più elevato;
- quando una sostanza o preparato presentano più frasi R per l’individuazione del punteggio P da introdurre nella formula deve essere utilizzato il valore più elevato fra quelli identificati”;
- “la classificazione del posto di lavoro avverrà mediante il confronto del rischio R risultato più alto, con il criterio proposto da questo modello, se questo supera la soglia del rischio irrilevante per la salute;
- tuttavia nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, il rischio R per ogni lavoratore esposto ai singoli agenti chimici pericolosi è comunque valutato in base al rischio che comporta la combinazione di tutti gli agenti chimici secondo il criterio proposto dal modello e nel rispetto dell’art.223 comma 3. D.Lgs. 81/08”.
Infine una raccomandazione generale per l’utilizzo del modello.
Lo sforzo compiuto per semplificare il processo di valutazione “consente di calcolare velocemente il rischio R per un numero anche alto di posti di lavoro e di sostanze e preparati”.
Questa possibilità non deve tuttavia “far cadere in un’applicazione meccanica del modello, ma si devono sempre e comunque, dietro al calcolo del rischio R, effettuare un’attenta analisi dei cicli e delle attività lavorative, una valutazione dei tempi di esposizione legati alle attività svolte dagli esposti, all’uso e alla classificazione di pericolo delle sostanze, in modo tale da far corrispondere, ad ogni rischio R calcolato, un preciso ed effettivo processo di valutazione del rischio”.
Regione Toscana, Regione Emilia-Romagna, Regione Lombardia, “ Modello di Valutazione del Rischio da Agenti Chimici pericolosi per la salute ad uso delle piccole e medie imprese (Titolo IX Capo I- D.Lgs 81/08)”, versione definitiva aggiornata al 9 ottobre 2008 (formato PDF, 311 kB).
Regione Toscana, Regione Emilia-Romagna, Regione Lombardia, “ Modello di Valutazione del Rischio da Agenti Chimici pericolosi per la salute ad uso delle piccole e medie imprese (Titolo IX Capo I- D.Lgs 81/08)”, versione in bozza aggiornata al 16 gennaio 2013 (formato PDF, 342 kB).
RTM
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