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Attività di ufficio: progettazione antincendio e Codice prevenzione incendi

Attività di ufficio: progettazione antincendio e Codice prevenzione incendi
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Uffici

23/09/2024

Un documento Inail si sofferma sulla regola tecnica verticale V.4 del Codice di prevenzione incendi con riferimento alle attività di ufficio. Focus sulla progettazione antincendio con il Codice di prevenzione incendi. Metodo, scopo e obiettivi.

Roma, 23 Set – Come ricordato nel documento “ Prevenzione incendi per attività di ufficio. La Regola Tecnica Verticale V.4 del Codice di prevenzione incendi”, con le eccezioni e indicazioni descritte nel documento, la progettazione della sicurezza antincendio per le attività d’ufficio può seguire un approccio progettuale di tipo prescrittivo o di tipo prestazionale, applicando la RTV tradizionale o applicando il Codice di prevenzione Incendi, come integrato dalla RTV “di cui al d.m. 8 giugno 2016 e s.m.i. (uffici con oltre 300 occupanti)”.

 

La progettazione antincendio può, dunque, essere effettuata elaborando “soluzioni tecniche flessibili e aderenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle attività esaminate (metodologia prestazionale)”. E in questo contesto si inserisce il “ Codice di prevenzione incendi”, contenuto nel Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015, che “si propone, privilegiando l’approccio flessibile, come promotore del cambiamento e in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali, sia conformi che alternative”.

 

Il documento, prodotto dal dipartimento DIT dell’Inail in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, si sofferma, dunque, sulla RTV V.4 con particolare riferimento al d.m. 8 giugno 2016 e al DM 14 febbraio 2020 utilizzando anche la metodologia del caso studio per “favorire l’apprendimento dei metodi e degli strumenti offerti dal Codice”.

 

Il caso consiste nella “descrizione di una situazione realistica, a partire dalla quale si intenderebbe sviluppare nel lettore le capacità analitiche necessarie per affrontare, in maniera sistematica, una situazione reale, nella sua effettiva complessità. L’obiettivo specifico del ricorso al caso studio, quindi, non è quello di risolvere un problema, bensì di fornire al lettore strumenti pratici volti ad affrontare le varie problematiche reali e ad inquadrare le stesse nel contesto del protocollo fornito dal Codice”.

 

In questa pubblicazione è affrontata la progettazione di un’attività adibita ad uffici, utilizzando e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il d.m. 22 febbraio 2006 ( regola tecnica verticale tradizionale pre Codice) che secondo la V.4, regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice. 

 

Ci soffermiamo, in particolare, sulla progettazione antincendio con il Codice di prevenzione incendi soffermandoci sui seguenti argomenti:


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Antincendio Rischio Basso e Medio
Formazione antincendio rischio basso e medio (D. Lgs. n. 81, 9 aprile 2008, Art. 46, D.M. 10/03/1998, All. IX, 9.5)

 

Il caso studio per la prevenzione incendi nelle attività d’ufficio

Il documento – pubblicato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail e a cura di Raffaele Sabatino, Michele Mazzaro, Luca Nassi, Gianni Biggi, Piergiacomo Cancelliere, Andrea Marino e Marco Di Felice – descrive attentamente, con molte immagini esplicative, il caso studio.

 

Il caso riguarda un’opera da costruzione, “oggetto di lavori di ristrutturazione con parziale cambio di destinazione d’uso, realizzato con struttura in CLS armato, costituita da un piano interrato e 7/8 piani fuori terra; l’edificio è suddiviso in tre blocchi, tutti da destinare ad attività direzionale e uffici aperti al pubblico. Il piano terra dell’edificio sarà invece destinato ad attività commerciali, con superficie suddivisa in unità immobiliari indipendenti (superficie lorda < 400 mq), aventi l’accesso della clientela direttamente dall’esterno del corpo di fabbrica, mentre il piano interrato sarà destinato ad autorimessa privata. Il corpo di fabbrica presenta un’altezza antincendio inferiore ai 24 m” (il riferimento è al punto 4 del par. G.1.7 del Codice di prevenzione incendi).

Inoltre tutti i piani dell'attività “saranno collegati mediante scale e ascensori ad uso esclusivo, tuttavia, i 3 blocchi non saranno tra loro comunicanti. La superficie complessiva degli uffici risulta pari a circa 5500 mq suddivisa in unità immobiliari, come di seguito descritto, ciascuna costituente singolo compartimento. 

 

Si ricorda poi che nel progetto di ristrutturazione è previsto di “destinare l’edificio interamente ad uso uffici, fatta eccezione per il piano terra da adibire ad attività commerciali, prevedendo l’installazione di scale di sicurezza esterne in corrispondenza dei blocchi A e C, mentre per il blocco B, la committenza ha chiesto di evitarne l’installazione. Inoltre, è stato richiesto di realizzare, al terzo piano del blocco B, una sala riunioni”. E nel caso in esame “si prevedono, a regime, tre aziende con titolarità diverse, ciascuna affittuaria di un intero blocco nei quali è suddiviso l’immobile. Pertanto, si è nella condizione per cui saranno presenti l’attività principale 71, rappresentata dalle tre aziende affittuarie di uffici che ospitano, in ciascuno dei tre blocchi di competenza, più di 300 persone e altre attività secondarie, rappresentate da altre attività di cui all’allegato I del d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151 non oggetto del presente caso studio”.

E dunque ai sensi dell’allegato I del d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151, “l’attività principale, superando gli 800 occupanti, rientra nella classificazione di cui al punto 71.3.C “Aziende ed uffici, con oltre 800 persone presenti”. Pertanto, l’attività risulta compresa nel campo di applicazione del Codice”.

 

Riprendiamo dal documento una delle tante immagini presenti, relativa, in questo caso, alla “planimetria del piano tipo con indicazione dei blocchi”:

 

 

Progettazione e Codice Prevenzione Incendi: metodologia generale

Riguardo alla classificazione degli uffici si indica che ai sensi del punto 1 del par. V. 4.2 del Codice, l’ufficio in esame è classificabile come segue:

  • “in relazione alle persone presenti (“n = 1330 - affollamento massimo dichiarato dai vari responsabili delle attività presenti”);
  • in relazione alla massima quota dei piani h

Rimandiamo al dettaglio della classificazione presentata nel documento Inail e ricordiamo che nell’edificio “sono presenti le seguenti tipologie di aree (punto 2 del par. V. 4.2):

  • TA: locali destinati agli uffici e a spazi comuni;
  • TM: depositi o archivi aventi superficie lorda > 25 mq e carico di incendio specifico qf > 600 MJ/mq;
  • TT: locali cabine elettriche MT BT.

Non sono presenti aree a rischio specifico TK (punto 3 del par. V. 4.2)”.

 

Riguardo alla metodologia generale utilizzata si indica che l’approccio prestazionale, tipico del Codice, “si concentra su tutto ciò che l’attività (strutture, impianti, gestione, ecc.) dovrà garantire, piuttosto che su come questa dovrà essere realizzata definendo, quindi, obiettivi prestazionali sulla base di valutazioni relative alle performance finali. La valutazione del rischio non è quindi fatta ex ante, ma sul caso reale e concreto; pertanto, il progettista effettuerà la scelta delle misure adeguate al conseguimento degli obiettivi di sicurezza da raggiungere, valutando l’adeguatezza del contesto e delle tecniche di analisi, assumendosene direttamente la responsabilità, al fine di garantire le prestazioni attese”.

 

Dunque progettare con approccio prestazionale la sicurezza antincendio “consente massima flessibilità nell’individuazione di soluzioni tecniche e gestionali finalizzate al raggiungimento del livello di sicurezza accettabile, adottandone di più specifiche e altrettanto efficaci in termini di sicurezza. In questo modo si favorisce l’utilizzo di nuove tecnologie (che nel complesso potrebbero addirittura risultare meno onerose) e l’adeguamento alle situazioni peculiari dell’attività, ottenendo anche un’ottimizzazione dei costi senza compromissione della sicurezza antincendio”.

 

Sinteticamente, secondo i Capp. G.2 (Progettazione per la sicurezza antincendio) e G.3 (Determinazione dei profili di rischio delle attività) del Codice di Prevenzione Incendi, “le fasi della metodologia indicate dal Codice sono:

  • Definizione dello scopo della progettazione: si fa riferimento al par. G.2.6 punto 1 a.
  • Identificazione degli obiettivi di sicurezza: si fa riferimento al par. G.2.6 punto 1 b.
  • Valutazione del rischio d’incendio per l’attività: si fa riferimento al par.G.2.6.1; nello specifico, il par. V. 4.2 prevede che la progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al Cap. G.2.
  • Attribuzione dei profili di rischio: si fa riferimento al par. G.2.6.2; nello specifico, il par. V. 4.2 prevede che i profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al Cap. G.3.
  • Strategia antincendio per la mitigazione del rischio: si fa riferimento al par. G.2.6.3; nello specifico e al par. V. 4.4.
  • Attribuzione dei livelli di prestazione alle misure antincendio: si fa riferimento al par. G.2.6.4.
  • Individuazione delle soluzioni progettuali: si fa riferimento al par. G.2.6.5.  G.2.6”.

 

Progettazione e Codice Prevenzione Incendi: scopo e obiettivi

La progettazione della sicurezza antincendio delle attività è composta anche dai seguenti passi:

  1. scopo della progettazione: si descrive qualitativamente e quantitativamente l’attività ed il suo funzionamento, al fine di chiarire lo scopo della progettazione;
  2. obiettivi di sicurezza: sono esplicitati gli obiettivi di sicurezza della progettazione previsti al paragrafo G.2.5, applicabili all’attività”.

 

Ci soffermiamo, dunque, sullo scopo della progettazione relativo al caso studio.

 

Si indica che lo scopo è quello di “tutelare l'incolumità dei 1330 occupanti previsti, a qualsiasi titolo presenti nell’attività uffici, e di salvaguardare i beni presenti e l’ambiente circostante nei confronti del rischio d’incendio”.

Si ricorda ancora che l’edificio ospiterà al suo interno “le destinazioni d’uso uffici attività direzionale e uffici aperti al pubblico, attività commerciali e autorimessa” (queste ultime due non oggetto del caso studio). E originariamente i 2 blocchi A e C “ospitavano residenze; nella progettazione antincendio in esame, dovendo destinare completamente gli stessi ad attività ufficio, sono emerse alcune criticità, fondamentalmente legate all’esodo e alla GSA” ( Gestione della sicurezza antincendio), che nel prosieguo sono state poi affrontate e risolte.

Si prevede, a regime, “che i 3 blocchi adibiti ad attività uffici, faranno capo ad altrettanti responsabili; di tale circostanza occorrerà tener conto, soprattutto, nello studio delle misure S.4 ed S.5. La tipologia e le quantità di materiali combustibili presenti sono tipici di un ufficio di normali dimensioni e, presumibilmente, potrebbero contribuire in modo moderato all’incendio”.

 

Veniamo, infine, agli obiettivi di sicurezza.

 

In relazione all’attività uffici, “gli obiettivi primari di sicurezza della progettazione applicabili, previsti al par. G.2.5, riguardano:

  • Sicurezza della vita umana e incolumità delle persone:
    • l’attività sarà progettata, realizzata e gestita in modo da:
      • minimizzare le cause d’incendio o d’esplosione;
      • garantire la stabilità delle strutture portanti per un periodo di tempo determinato;
      • limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dell’attività;
      • limitare la propagazione di un incendio ad attività contigue;
      • limitare gli effetti di un’esplosione;
      • garantire la possibilità che gli occupanti lascino l’attività autonomamente o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
      • garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
  • Tutela dei beni e dell’ambiente:
    • l’attività sarà progettata, realizzate e gestite in modo da:
      • tutelare gli edifici pregevoli per arte o storia;
      • garantire la continuità d’esercizio per le opere strategiche;
      • prevenire il danno ambientale e limitare la compromissione dell’ambiente in caso d’incendio”.

 

Concludiamo l’articolo rimandando chiaramente, al di là di questa parte introduttiva, al resto della progettazione antincendio del caso studio, ad esempio con riferimento a:

  • valutazione del rischio d’incendio
  • attribuzione dei profili di rischio
  • strategia antincendio per la mitigazione del rischio
  • individuazione delle soluzioni progettuali
  • reazione e resistenza al fuoco
  • compartimentazione
  • esodo
  • gestione della sicurezza antincendio
  • operatività antincendio
  • sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Prevenzione incendi per attività di ufficio. La Regola Tecnica Verticale V.4 del Codice di prevenzione incendi”, documento realizzato in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DIT), Michele Mazzaro, Luca Nassi, Gianni Biggi, Piergiacomo Cancelliere e Andrea Marino (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) e Marco Di Felice (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) – Collana Ricerche - edizione 2022 (formato PDF, 29.70 MB).

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ La prevenzione incendi nelle attività di ufficio: RTV V.4”.

 

 


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