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Chi ha l’obbligo giuridico di riferire la violazione dell’obbligo di green pass?

Chi ha l’obbligo giuridico di riferire la violazione dell’obbligo di green pass?
Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Coronavirus-Covid19

05/10/2021

Con riferimento al decreto-legge 127/2021 un contributo sottolinea che il datore di lavoro e i suoi incaricati non hanno alcun obbligo giuridico di riferire al prefetto le violazioni in azienda dell'obbligo di Green pass.

In relazione alle tante domande delle aziende, dei lavoratori, sugli obblighi relativi al possesso della certificazione verde COVID-19 (“ Green Pass”), torniamo oggi a parlare del nuovo decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recanteMisure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

 

Ricordiamo che il decreto-legge 127/2021 prevede - dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza - l’obbligo della certificazione verde COVID-19 per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati.

 

Proponiamo un nuovo contributo dell’avvocato Rolando Dubini che si sofferma, in particolare, su chi ha l’obbligo giuridico di riferire al prefetto (Art. 4, comma 9, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35) le violazioni relative alla mancanza di Green Pass.


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Il datore di lavoro e i suoi incaricati NON hanno alcun obbligo giuridico di riferire al prefetto ( decreto legge 127/2021) le violazioni in azienda dell'obbligo di Green pass per l'accesso nei luoghi di lavoro e del datore di lavoro da elaborare entro il 15.10.2021.

 

Tra l'altro in caso di infezione in azienda sarebbe pure una autodenuncia: come ha fatto il lavoratore senza green pass ad entrare in azienda? Questo significa che la procedura aziendale non funziona.

Oppure il datore di lavoro che non ha fatto la procedura di verifica del green pass si deve autodenunciare?

 

I soggetti incaricati di accertare le violazioni del decreto legge n. 127/2021 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative NON sono (MAI, e in nessun caso) i soggetti (privati) designati dal datore di lavoro per verificare il possesso del green pass.

 Sono viceversa soggetti completamente diversi.

 

Sono funzionari pubblici indicati dalla legge, che utilizzano una modulistica standard e che sono obbligati per legge da sempre a riferire al prefetto per determinate violazioni.

Invece i soggetti privati non hanno alcun legame funzionale col prefetto, sono meri soggetti privati, e non sono tenuti a segnalare nulla.

 

È esattamente come per le violazioni del lockdown per zone gialle e arancioni e rosse, chi garantisce il rispetto delle norme anticontagio, se violate, sono sempre e solo funzionari pubblici, polizia di stato, polizia municipale ecc.

E il privato non c'entra nulla col prefetto, non ha alcun obbligo di riferire al prefetto e il prefetto non sa che farsene di segnalazioni che gli farebbero solo perdere tempo, nella maggior parte dei casi.

 

L'attività di accertamento degli illeciti e quella di irrogazione delle relative sanzioni è disciplinata in via generale dalle norme della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

 

L'articolo 13 della Legge 689/1981 chiarisce che chi accetta le violazioni amministrative è SEMPRE un funzionario pubblico e MAI un privato, perché dispone di poteri esclusivi della pubblica amministrazione

 

"Art. 13 Atti di accertamento

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dello articolo 334 del codice di procedura penale.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti"

 

L'articolo 3 comma 9 del decreto legge 127/2021 sull'obbligo del green pass nei luoghi di lavoro dice chiaramente che si applica l'articolo Art. 4 - Sanzioni e controlli - comma 9 del decreto legge 5 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, che così dispone:

 

"Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Il prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro".

 

 

Rolando Dubini, avvocato in Milano, cassazionista

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 - Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

 



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Rispondi Autore: Riccardo Borghetto - likes: 0
05/10/2021 (14:21:26)
Spettabile avvocato, segnalo che quanto da Lei affermato non sembra in linea con quanto scritto nel DL articolo 1 comma 9 "I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni.. trasmettono al prefetto gli atti relativi alla violazione".
Autore: marco
08/10/2021 (00:19:43)
cosa non ti è chiaro? In sostanza quello che dice, giustamente, l'avvocato è che nel DL legge è scritto che i datori di lavoro"individuano
con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e
della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui
ai commi 1 e 2.". Un privato non può redigere atti amministrativi per un illecito. Lo può fare solo un pubblico ufficiale. Quindi ad un eventuale controllo, l'incaricato dovrebbe chiamare le FO per verbalizzare. Chiaro?
Rispondi Autore: Perplessa - likes: 0
05/10/2021 (14:55:11)
L'infezione in azienda può essere causata dai vaccinati. L'autogol è tutto da verificare.
Rispondi Autore: Marco Grossi - likes: 0
05/10/2021 (18:04:34)
Purtroppo in seguito alla lettura delle condivisibili considerazioni dell'Avv. Dubini, come molto spesso accade i datori di lavoro non sanno cosa devono fare.
Il Decreto Legge appare inequivocabile se l'art. 1, comma 5 recita: "I datori di lavoro (...) individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni (...)" ed in seguito l'art. 1, comma 9 recita: "I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni (...) trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione".
A questo punto speriamo arrivino presto i tanto attesi chiarimenti operativi da parte del Governo.
Rispondi Autore: elisa ciccone - likes: 0
06/10/2021 (09:49:56)
Ha l obbligo di riferire agli organi competenti il datore di lavoro
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 1
06/10/2021 (16:29:30)
Basta telefonare in prefettura e chiedere come fare a comunicare, qual'e' la modulistica prefettizia per la comunicazione del datore di lavoro al prefetto. Poi per favore trascrivere qui la risposta.
Rispondi Autore: Gold Wing - likes: 1
06/10/2021 (21:43:40)
Io invece sono d'accordo con l'avvocato Dubini
Un testo giuridico a volte è come una formula matematica: se lo leggi con poca attenzione può sfuggirti un particolare, a volte anche solo una virgola, che cambia completamente il senso della norma.
Ovviamente, la similitudine è solo in questo, perchè una formula matematica dà un risultato univoco, un testo legislativo non sempre. Questo però non esclude che ci sia modi errati di interpretare un testo di Legge.
Infatti, leggendo superficialmente il decreto, potrebbe sembrare che il datore di lavoro possa (o addirittura debba) "trasmettere al Prefetto gli atti relativi alla violazione" (art. 1, comma 9).
Ma il comma 9 dice che i soggetti che devono trasmettere gli atti al prefetto sono "I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8".
E chi sono tali soggetti? Lo dice il citato comma 8: "si applica l’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", che prevede solo "le Forze di polizia, del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali." Stop! Non i datori di lavoro, che quindi hanno solo l'obbligo di controllare il Green Pass, ma non di contestare alcuna sanzione (tranne eventualmente quelle disciplinari riguardanti il rapporto di lavoro) o di inviare gli atti al prefetto.
Nè a questa ineccepibile ricostruzione si può opporre l'art. 1 comma 9 che dice che "I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione", appunto perchè tra tali soggetti, per espressa previsione del comma precedente, non sono previsti i datori di lavoro!
Infatti, dove il Decreto Legge 21.9.2021 vuole parlare dei datori di lavoro, dice chiaramente "datori di lavoro". P.e. al comma 4 (". I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2"), e al comma 5 ("5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione".
Rispondi Autore: un RSPP - likes: 0
12/10/2021 (13:43:44)
anche nel caso di un'azienda pubblica, come un ospedale, se l'addetto al controllo del green pass rileva una violazione del comma 1 e 2 dell'art. 1 del DL 127/2021, si chiamano le forze dell'ordine per l'accertamento oppure è il DL a segnalare al Prefetto la persona?
Rispondi Autore: Mario - likes: 0
14/04/2022 (11:28:23)
Il comma 5 della citata norma prevede "datori di lavoro di cui ((al comma 1 definiscono)), ..... individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni" è chiaro che il riferimento del comma 10 sia ai soggetti indicati al punto 5, cui sono demandate esclusivamente poteri di accertamento e non di contestazione. Di contro non sarebbe di certo servito il comma 10 per evidenziare qualcosa di ovvio.

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