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Verso le linee guida sull’allestimento di palchi per lo spettacolo
Pasian di Prato (UD), 18 Lug – Ci sono strutture per specifiche manifestazioni, artistiche o sportive, che se hanno ben poco da invidiare alla complessità delle grandi opere di ingegneria civile, hanno “tempi di costruzione che sono quelli di un garage prefabbricato”...
Ad affermarlo, in relazione ai vari incidenti avvenuti in questi anni nel montaggio di palchi e strutture per lo spettacolo, è un relatore che è intervenuto al seminario “ La sicurezza nei palchi e nei luoghi di spettacolo: verso le linee guida nazionali - definiamo insieme ruoli e responsabilità”, un seminario organizzato dal Comitato Interprofessionale Sicurezza Cantieri della Provincia di Udine (CISC) il 6 luglio 2012 a Pasian di Prato (UD).
Nell’intervento “ La sicurezza nello spettacolo: verso una linea guida nazionale per il montaggio dei palchi” - a cura dell’Ing. Renzo Simoni - SCPSAL – ASS 1 Triestina - Gruppo di lavoro “Palchi e opere provvisionali utilizzate per manifestazioni sportive e similari” - dopo una rassegna, ricca di immagini, dei principali incidenti avvenuti, sono riportati alcuni dei principali rischi nel montaggio e smontaggio dei palchi:
- “perdita di stabilità della struttura per cedimento di una sua parte o ribaltamento come corpo rigido;
- errori durante le operazioni di montaggio e smontaggio, comportanti il rischio di caduta dall’alto del lavoratore;
- errori durante le operazioni di montaggio e smontaggio, comportanti il rischio di caduta dall’alto di gravi con schiacciamento del lavoratore”.
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Il relatore cita il Capo I del Titolo IV (Cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. 81/2008 ricordando che (comma 2, art. 88) le disposizioni del presente capo non si applicano alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.
Dopo aver riportato dunque la definizione di cantiere temporaneo o mobile (allegato X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria), che comprende i lavori di costruzione o equipaggiamento di opere temporanee in metallo, riporta poi alcuni estratti della circolare 9 febbraio 2012 - Prot. 37/0002274/MA002.A004 – del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – “Attività di vigilanza relative ad eventi culturali e di carattere fieristico ed espositivo. Istruzioni operative”. Circolare che conferma come le attività di allestimento e disallestimento di strutture, fisse e mobili, ed impianti (a titolo esemplificativo: tribune, palchi, padiglioni, stand, ecc.) posti in opera in occasione di spettacoli, mostre, manifestazioni fieristiche ed eventi culturali di simile natura e rilevanza rientrino nel campo di applicazione del titolo IV del T.U. n. 81/2008.
L’autore nel presentare le novità relative alla prevenzione degli incidenti nella costruzione di palchi si sofferma sulla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (art. 141 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.), sulle attività della Prefettura e del Gruppo di lavoro di Trieste e sul codice di condotta dei lavoratori dello spettacolo (Montaggio - Preparazione - smontaggio - Maggio 2010) concordato congiuntamente da TMA (Theatrical Management Association) e BECTU (Broadcasting, Entertainment, Cinematograph and Theatre Union).
Inoltre riporta, secondo quanto indicato nella riunione c/o SCPSAL del 9 febbraio 2012, una traccia dei punti da inserire nelle linee guida sull’allestimento di palchi per lo spettacolo:
- “va stabilito il fatto che si tratta di un cantiere temporaneo o mobile (v. titolo IV del D.lgs. 81/08): i progetti vanno notificati all'ASL e alla DTL (ex art. 99), è necessaria la nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, va individuato il responsabile dei lavori, ecc.;
- deve essere chiaramente identificata la figura del committente;
- devono essere redatti i POS e il PSC e, se necessari, il DUVRI ed il PIMUS;
- nella richiesta di parere preliminare sui progetti al Comune e quindi alla Prefettura, va espressamente specificato se la notifica ex art. 99 del D.lgs. 81/08 è stata fatta;
- le Commissioni Prefettizia o/e Comunale devono valutare anche la correttezza del progetto ricevuto, qualora sia richiesta la competenza di un collaudatore (tecnico strutturista), per valutare i progetti più complessi, il richiedente ne sostiene gli oneri, mentre il tecnico viene scelto dalla Prefettura o dal Comune (non può essere il progettista o un referente della ditta richiedente);
- deve essere sempre presente un coordinatore per la sicurezza o un delegato identificabile, conosciuto e con specifica formazione, nominato dal committente;
- deve essere sempre presente in fase di montaggio un direttore dei lavori per opere strutturali, che deve essere interpellato in caso di ogni modifica di montaggio si dovesse rendere necessaria, e la sua autorizzazione in tal senso deve essere formale e conservata a disposizione degli Organi di Vigilanza;
- i lavoratori devono essere formati (avere parte della loro formazione, aggiuntiva, in funzione dello specifico spettacolo/progetto) tutti assieme prima dell'inizio del lavoro, in maniera che sappiano chi c'è e chi fa cosa;
- i lavoratori delle diverse aziende devono essere identificabili in funzione anche del ruolo (montatori, elettricisti, rigger, ecc) e deve essere disponibile in cantiere il loro elenco, con indicazione della ditta da cui dipendono e della mansione da questi svolta. Non possono essere presenti in cantiere operatori che non siano registrato in tale documento;
- la presenza in cantiere di ogni singolo lavoratore deve essere registrata in un apposito registro, con indicazione puntuale dei suoi orari di ingresso ed uscita dal cantiere. Non possono essere presenti in cantiere operatori che non hanno registrato la loro presenza;
- documento sintetico dei referenti (aziendali e per la sicurezza);
- organigramma di tutte le ditte ed operatori presenti in cantiere;
- ci deve essere per le strutture più complesse un sistema di allarme;
- gli organi di vigilanza devono coordinarsi (SPSAL , VVFF, DTL, altri O.d.V.) in modo da prevedere controlli anche nelle ore notturne o festive, ecc.;
- per le strutture più complesse deve essere prevista l’adozione di dispositivi tecnici di prevenzione quali celle di carico, fotocellule e altri strumenti tecnicamente disponibili ed adottabili al fine di verificare in corso d’opera la tenuta della struttura;
- deve esserci un sistema di allarme che permetta l’immediata evacuazione degli operatori;
- in caso di concessione di una struttura ospitante vi deve essere un coordinamento tra i referenti dell’amministrazione/Ente concedente e il committente dei lavori, che dovrà informare il progettista e i coordinatori delle criticità connesse alle caratteristiche della struttura ospitante;
- per le diverse tipologie di lavoro possono essere previste limitazioni di accesso alle varie aree del cantiere, anche in funzione delle fasi di allestimento, evidenziando in fase di formazione aree diverse (es. area rossa in cui possono accedere in una specifica fase solo i rigger ed i montatori, area blu per i facchini, ecc.);
- nel caso siano presenti lavoratori autonomi gli stessi devono essere soggetti alla direzione dei coordinatori/referenti per la sicurezza del cantiere, ciò deve essere previsto contrattualmente;
- per ogni cantiere deve essere previsto un documento (una specie di ‘libro di bordo’) in cui riportare gli eventi/malfunzionamenti/incidenti/infortuni accaduti nel cantiere. Tale documento deve essere portato a conoscenza dei referenti che organizzano le successive fasi del Tour;
- in caso di ditte/lavoratori stranieri deve essere presente in cantiere il modello A1 o comunque devono essere specificati competenze/rapporti di lavoro/formazione per questi soggetti, per principio di territorialità;
- Nella descrizione dei lavori vanno identificati quelli per i quali servono specifiche idoneità tecniche (lavoro su funi, montaggio di opere provvisionali, lavori su impianti elettrici sotto tensione, ecc.);
- l'organigramma della sicurezza deve essere sempre visibile e comunicato ai lavoratori. Il cantiere deve avere indicazione ben visibili. Inoltre deve esserci un coordinamento obbligatorio tra i capi settore (audio, luci, strutture);
- vanno stabiliti specifici contenuti per la formazione del personale addetto al montaggio/smontaggio delle installazioni per manifestazioni temporanee;
- i capi settore devono avere come minimo il corso da preposto ed una comprovata formazione per la mansione che svolgono in seno allo staff tecnico. Per comprovare tale formazione non è da escludere un esame vero e proprio che rilasci abilitazione a tale mansione;
- le squadre miste sono una prassi ed una regola. La gestione della sicurezza deve tener presente del flusso comunicativo e di responsabilità che effettivamente si viene ad avere nella realizzazione delle differenti produzioni;
- bisogna definire gli obblighi di sorveglianza sanitaria, compresa la proposta di un protocollo consigliato per le diverse mansioni. I giudizi di idoneità devono essere a conoscenza di chi dirige il cantiere;
- deve essere prevista la presenza di idonei spazi dedicati al riposo dei tecnici (definirne le caratteristiche minime) per qualsiasi evento che preveda più di 6 ore di lavoro e ci deve essere un controllo sulle ore effettive lavorate/di riposo dei lavoratori;
- per gli operatori addetti a lavorazioni rientranti tra quelle previste agli Accordi Stato- Regioni riguardanti il rischio legato all’assunzione di alcolici e sostanze psicotrope e stupefacenti vanno previsti gli accertamenti mirati a evidenziare l’eventuale assunzione;
- nelle fasi di sollevamento/caricamento delle Strutture non devono essere presenti operatori non addetti e formati a tali manovre”.
Dopo aver riprodotto le indicazioni elaborate dal gruppo di lavoro di Trieste per la riunione nazionale del 2 luglio 2013, riportiamo per concludere alcuni cenni relativi alla “bozza di mansionario delle figure tecniche professionali dello spettacolo”.
Ad esempio con riferimento ai rigger che, nel settore degli eventi, “sono gli operatori che si occupano degli appendimenti di strutture, impianti, materiale scenico ed apparecchiature per il sollevamento. Il rigger necessità di una preparazione specifica con un preciso percorso formativo per comprovare la conoscenza esatta di quale sia la sua esatta responsabilità. A tal fine è raccomandabile una formazione specifica inerente alle strutture e i paranchi elettrici. Il rigger deve conseguire l'abilitazione per ‘lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi’, deve conseguire il certificato di preposto alla sicurezza per i lavori su fune, il patentino per l’utilizzo di piattaforme aeree, l'abilitazione per la bassa tensione elettrica. I DPI del rigger devono seguire tassativamente le norme previste per la loro manutenzione”. Il mansionario si occupa in modo specifico anche dell’head rigger (caposquadra), ground rigger (operatore a terra) e l’up rigger (operatore in quota).
Inoltre bisogna considerare che, riguardo alla figura del committente, ci sono 2 distinti soggetti responsabili dell’organizzazione degli show:
- la ”produzione artistica” (entourage dell’artista) “ovvero l’artista con la società produttrice dell’evento, cioè lo spettacolo vero e proprio: è un prodotto chiuso, pronto, sempre uguale in ogni tappa del tour. La produzione artistica decide dove si svolgono i singoli spettacoli, prendendo in locazione le strutture (teatro, palazzetto, piazza). Solo la produzione artistica decide eventuali cambiamenti in merito allo spettacolo. Comprende il cantante, la sua band, il corpo di ballo, il regista, i tecnici di audio, tecnici luci, head rigger, il progettista, il coreografo, lo scenografo, i truccatori, il responsabile sicurezza, la sarta, etc”;
- la “produzione locale”, (local promoter) “costituita dal promoter che organizza il concerto nel luogo in cui viene effettuato lo show e dai servizi accessori: può essere il sindaco, il proprietario del teatro/palazzetto/auditorium, una associazione, una società privata che organizza eventi. Il promoter locale chiama l’artista a svolgere lo show appaltando alla produzione artistica la realizzazione dell’evento. Anche in questo caso, eventuali cambiamenti in merito allo spettacolo possono essere decisi solo dalla produzione artistica”.
Dunque il committente, così come definito nel D.lgs. 81/2008, “può essere di volta in volta o la produzione artistica o il promoter locale:
- può essere la produzione artistica, nel caso in cui sia questo il soggetto che organizza l’evento prendendo in affitto il venue (teatro, palazzetto, piazza) in cui svolgere lo show;
- può essere il promotore locale, nel caso in cui sia questo il soggetto che organizza l’evento e appalta alla produzione artistica la realizzazione artistica dello show”.
Ricordiamo, per finire, che in Italia “in genere il committente è il local promoter, e la produzione artistica va in tournè nelle diverse località in cui viene ‘comprata’ nelle date di spettacolo prestabilite con mesi di anticipo. Ma recentemente, nelle grandi produzioni, il committente è stato individuato contrattualmente nella ‘produzione artistica’ (legale rappresentante dell’agenzia)”. In ogni caso il committente “deve essere chiaramente identificato in tutti i contratti”.
“ La sicurezza nello spettacolo: verso una linea guida nazionale per il montaggio dei palchi”, Ing. Renzo Simoni - SCPSAL – ASS 1 Triestina - Gruppo di lavoro “palchi e opere provvisionali utilizzate per manifestazioni sportive e similari”, intervento al seminario “La sicurezza nei palchi e nei luoghi di spettacolo: verso le linee guida nazionali - definiamo insieme ruoli e responsabilità” (formato PDF, 3.63 MB).
Tiziano Menduto
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Rispondi Autore: Mac - likes: 0 | 09/12/2013 (09:19:35) |
ottimo, avanti così! |