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Sicurezza antincendio nei distributori di carburante

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Spazi confinati

03/05/2007

Dal Ministero dell’Interno – Dipartimento dei VVF – un chiarimento relativo alla periodicità del certificato di prevenzione incendi.

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Con la Lettera- circolare del 20 aprile 2007, il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco – ha fornito chiarimenti relativi alla periodicità del certificato di prevenzione incendi in presenza di impianti di distribuzione stradale di carburanti per autotrazione, anche di tipo misto, con annesse attività accessorie.

Il provvedimento integra quanto previsto in una precedente lettera-circolare (Lettera circolare prot. P325/4113 sott. 87 del 14 marzo 2006) relativa  agli impianti di distribuzione di carburanti liquidi ad uso autotrazione comprendenti anche il deposito e/o la rivendita di oli lubrificanti. Per tali impianti  deve essere rilasciato un unico certificato di prevenzione incendi con validità pari a sei anni.

La Lettera Circolare del 20 aprile estende tale previsione anche in presenza di impianti di distribuzione stradale nei quali sia prevista l’erogazione di carburanti sia liquidi che gassosi (cosiddetti impianti “misti”) “nel cui ambito possono altresì essere ubicati depositi e rivendite di GPL in bombole con quantitativi complessivi non superiori a 500 kg di prodotto ovvero depositi di GPL in serbatoi fissi con capacità complessiva non superiore a 2 m3 destinati ad alimentare utenze a servizio di attività accessorie nell’ambito del medesimo impianto di distribuzione”

Il provvedimento chiarisce che “anche nei casi suddetti deve essere rilasciato, ai fini amministrativi connessi con i controlli di prevenzione incendi, un unico certificato per l’intero complesso con scadenza pari a sei anni.”

I rilascio di un unico certificato di prevenzione incendi "non incide tuttavia sulle misure tecniche cui devono conformarsi le diverse attività pericolose, ivi comprese le distanze di sicurezza reciproche che devono essere garantite in base alle vigenti disposizioni.”

Con la Lettera Circolare inoltre il Dipartimento dei Vigili del Fuoco precisa che per l’eventuale deposito di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 2 m3, installati presso l’impianto di distribuzione carburanti “non potrà applicarsi la semplificazione procedurale recentemente introdotta dal DPR n. 214/2006.”

Il testo completo della Lettera Circolare è consultabile in Banca Dati.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.


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