Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Hai dimenticato lo username?

Inserisci l'indirizzo Email associato al tuo account per ricevere il tuo username.

Errore! L'email inserita non è valida
Torna al Login

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Sulla competenza per la visita di controllo per gli infortuni sul lavoro

Sulla competenza per la visita di controllo per gli infortuni sul lavoro
Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

01/02/2018

Solo l'Inps (che non lo sapeva) è competente per la visita di controllo per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali: le indicazioni di una sentenza della Cassazione.

Sulla competenza per la visita di controllo per gli infortuni sul lavoro

Solo l'Inps (che non lo sapeva) è competente per la visita di controllo per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali: le indicazioni di una sentenza della Cassazione.

 

Visite di controllo e sanzioni disciplinari

Solo l'Inps è competente per la visita di controllo per gli infortuni sul lavoro, che sono previste dall'ordinamento giuridico, art. 5 legge 300/1970.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 25650 del 27 ottobre 2017 ha affermato che le visite di controllo richieste dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 5 della l. n. 300/1970 nei confronti dei lavoratori privati assenti dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale devono essere eseguite secondo le competenze e procedure previste per le assenze per malattia.

Il rifiuto del lavoratore di sottoporsi a visita medica deve comunque essere valutato secondo i canoni di correttezza e buona fede che sottendono il rapporto di lavoro.


Pubblicità
OttoUno - D.Lgs. 81/2008
Videocorsi in USB - OttoUno - D.Lgs. 81/2008
Formazione e informazione generale dei lavoratori sulla sicurezza e salute sul lavoro

Infortuni sul lavoro e visita medica di controllo

La sentenza della Corte di Cassazione del 27 ottobre 2017 ha riaffermato la legittimità della visita medica di controllo domiciliare ai lavoratori assenti dal lavoro per infortunio. Le visite di controllo richieste dal datore di lavoro devono essere eseguite secondo le competenze e procedure previste per le assenze per malattia.

 

Viene così completamente ribaltata la prassi regolamentare adottata dall'Inps la quale fino a novembre 2017 affermava di non poter effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale. L'INPS affermava, richiamando erroneamente l’ art. 12 della legge n° 67/1988 sulle competenze esclusive dell’INAIL, di non poter interferire con il procedimento di valutazione medico-giuridica.

Dunque l'INPS fino a novembre 2017 riteneva che il suo medico fiscale che effettua una visita medica di controllo ad un lavoratore in infortunio, non poteva effettuare la visita di controllo, ma doveva limitarsi a redigere il verbale attestante la circostanza. Il senso logico di questo ragionamento appare già di per se piuttosto evanescente, e per fortuna è intervenuta la Corte suprema a mettere ordine a questa confusione concettuale ed evidente errore giuridico dell'INPS.

 

In base a queste regole dell'INPS sembrerebbe che il lavoratore infortunato non sia obbligato a rendersi in reperibilità per le eventuali visite fiscali.

Ma va notato che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15773/2002 aveva stabilito che l’INPS ha l'obbligo di attivare su richiesta del datore di lavoro l'esecuzione di visite fiscali di controllo a domicilio anche nei casi di denuncia di infortunio sul lavoro.

 

Dunque il datore di lavoro può rivolgersi all’INPS per chiedere la verifica del l’effettivo stato di salute del lavoratore per il quale sia prevista una indennità temporanea, per tutto l’arco della durata dell’infortunio e fino alla sua completa guarigione clinica.

Dunque sia in caso di assenza dal lavoro per malattia, sia per inabilità temporanea al lavoro a seguito di infortunio denunciato come tale, i medici iscritti nelle liste speciali dell’INPS interverranno su richiesta del datore di lavoro.

 

Dunque la Corte di Cassazione del 27 ottobre 2017 ha ribadito la legittimità della visita medica di controllo domiciliare ai lavoratori assenti dal lavoro per infortunio, confutando l'illegittimo regolamento dell'INPS che ne negava la possibilità.

 

Nel caso di specie l'Azienda Municipale Ambiente (A.M.A.) aveva sanzionato in via disciplinare un proprio dipendente perché questi, durante un periodo di inabilità determinato da un infortunio sul lavoro, si era rifiutato di sottoporsi a visita medica di controllo domiciliare richiesta dal datore di lavoro.

 

Il tribunale di Roma aveva dato ragione al ricorso del lavoratore, e la sentenza del 14/02/2008 aveva annullato la sanzione disciplinare aziendale per violazione del principio di proporzionalità.

Successivamente la Corte di Appello di Roma con sentenza dell'1.4-9.5.2011 nr. 2948/2011 respingeva l'appello di A.M.A., confermando la sentenza di primo grado, osservando che il datore di lavoro non aveva alcun diritto di far sottoporre il dipendente a visita domiciliare di controllo da parte dell'INPS in conformità all’articolo 5 della legge 300/1970, secondo il quale il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato dal datore di lavoro solo a mezzo dei servizi ispettivi competenti, nel caso specifico (apoditticamente) l’INAIL, secondo il giudice d'Appello. Non poteva perciò rappresentare illecito disciplinare il rifiuto del lavoratore di sottoporsi alla visita di controllo.

 

L’Azienda Municipale ricorreva per cassazione contro la sentenza, deducendo che e ai sensi dell'art. 360 nr. 3 del codice di procedura civile, vi era stata nella sentenza d'appello la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 co.2 L. 300 /1970 in combinato disposto con gli artt. 1175 e 1375 del codice civile, e sostenendo (correttamente e in conformità all'ordinamento giuridico vigente) che dalla norma di cui all'art. 5 co.2 della legge 300/1970 emerge il diritto del datore di lavoro al controllo della assenze anche in caso di infermità dipendente da infortunio sul lavoro, con competenza anche in tal caso dell'INPS.

 

La Cassazione accoglieva il ricorso deducendo quanto segue.

 

L'art. 5 della legge 300/1970 stabilisce che il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato dal datore di lavoro soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti.

 

Come già affermato dalla stessa Corte (Cassazione civile, sez. lav., 09/11/2002, n. 15773) la norma dell'articolo 5 L. 300/1970 riguarda anche l'ipotesi in cui l'infermità dipenda da infortunio sul lavoro.

Difatti ai sensi di detto articolo: «Art. 5. Accertamenti sanitari.

1. Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.

2. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.

3. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.» Questi può rivolgersi all’INPS per chiedere la verifica dell’effettivo stato di salute del lavoratore non solo in caso di comunicazione di malattia ma anche di denunzia di un infortunio sul lavoro e di malattia professionale, per tutto l’arco di durata della assenza e sino a guarigione clinica.

 

Non ha invece fondamento l’attribuzione all'INAIL della competenza ad eseguire le visite di controllo a domicilio richieste dal datore di lavoro.

La sentenza impugnata nell'individuare nell'INAIL l'ente competente ad effettuare le visite di controllo costituisce una palese violazione dell'art.5 L. 300/1970.

 

Come afferma la sentenza che si commenta: “Questi può rivolgersi all’INPS per chiedere la verifica dell’effettivo stato di salute del lavoratore non solo in caso di comunicazione di malattia ma anche di denunzia di un infortunio sul lavoro e di malattia professionale, per tutto l’arco di durata della assenza e sino a guarigione clinica. La sentenza impugnata nell’individuare nell’INAIL l’ente competente ad effettuare le visite di controllo ha violato l’art. 5 L. 300/1970, come integrato dalla normativa qui richiamata”.

E “la sentenza deve essere pertanto cassata e gli atti rinviati ad altro giudice, che si individua nella Corte di Appello di Roma in diversa composizione, che si atterrà nella decisione al seguente principio di diritto: ‘le visite di controllo richieste dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 5 L. 3 00/1970 nei confronti dei lavoratori privati assenti dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale devono essere eseguite secondo le competenze e procedure previste per le assenze per malattia’”.

 

 

Rolando Dubini, avvocato in Milano

 

 

Scarica la sentenza di riferimento:

Corte di Cassazione Civile sez. Lavoro – Sentenza 27 ottobre 2017, n. 25650 - Sanzione disciplinare – Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione – Periodo di inabilità certificata dall’Inail a seguito di infortunio sul lavoro – Rifiuto di sottoporsi a visita medica Inps – Controllo delle assenze – Riparto di competenze tra Inps ed Inail – Non sussiste



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Rispondi Autore: silvio ventroni immagine like - likes: 0
02/02/2018 (09:44:08)
Vorrei porre Una Domanda Avv, Dubbini .
La visita medica che impone art.40, Dlgvo 81/08 e smi, , dopo infortuni o malattia superiore a 60gg consegutivi , è adesso ,con questa sentenza della cassazione , illegittima ?????
La ringrazio per i suoi costanti chiarimenti .
illegittima
Rispondi Autore: Marta Mularoni immagine like - likes: 0
21/08/2019 (18:50:28)
Buongiorno volevo un consiglio sono una lavoratrice pluriservizio di un bar assunta con disabilità legge 69/99 dopo un anno di lavoro ma senza mai stare in malattia il nuovo capoarea mi richiede una visita di competenza presso una struttura convenzionata aziendale ...e corretto questo ...la ringrazio anticipatamente

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Se il DVR è inadeguato il lavoratore non risponde per lesioni ad altri

Trapano a colonna dismesso: delega e procedura escludono la colpa datoriale

DVR e manomissione della macchina: il RSPP non è un capro espiatorio

Manutenzione antincendio: chi risponderà dopo il D.M. 1 Settembre 2021?


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

28LUG

La gestione del calore sul luogo di lavoro in un clima in evoluzione

23LUG

Il clima in Italia nel 2025

21LUG

Nuovo quadro europeo delle competenze per gli igienisti del lavoro

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
28/07/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 5357 del 10 febbraio 2026 - Braccio trascinato dal rullo. Rimozione delle protezioni da parte del preposto: confermata la responsabilità amministrativa dell’Ente.
28/07/2026: Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content
27/07/2026: Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto ministeriale n. 78 del 22 giugno 2026 - Individuazione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
27/07/2026: Corte di Cassazione Penale Sez. 4 - Sentenza n. 6799 del 19 febbraio 2026 - Amputazione del dito durante la movimentazione con un caricatore idraulico e responsabilità del caposquadra. Affiancare il lavoratore non basta ad integrare l’obbligo di formazione e addestramento.
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


TRASPORTI E MAGAZZINAGGIO

Le regole vitali e i controlli per la sicurezza nei trasporti con elicottero


VIGILANZA E CONTROLLO

Patente a crediti: le indicazioni e il modulo per il recupero dei crediti


ALCOL E DROGHE

Alcol e lavoro: costruzioni e trasporti tra i settori più a rischio


DUVRI

L’importanza di valutare le interferenze nei contratti di appalto


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità