Sovraccarico biomeccanico: linee di indirizzo per la sorveglianza sanitaria
Se poi andiamo sui dati non nazionali, ma regionali, un analogo andamento si evidenzia anche per la Regione Lombardia anche se con alcune differenze: a livello nazionale le patologie da sovraccarico biomeccanico rappresentano il 73,7% del totale delle MP denunciate mentre il Lombardia il 59%. Un dato, quello lombardo, comunque alto e che presuppone la necessità di un’attenzione istituzionale e di documenti adeguati per fornire ai medici competenti, in relazione all’importante attività di sorveglianza sanitaria, “indicazioni utili, in funzione dei rischi specifici e delle evidenze scientifiche a migliorare l’efficacia e l’efficienza della propria attività”.
Linee di indirizzo per la sorveglianza sanitaria dei soggetti esposti al rischio da sovraccarico biomeccanico
Con questi obiettivi la Regione Lombardia ha pubblicato, attraverso il recente Decreto 21 dicembre 2017, n. 16750 recante “Indirizzi per la sorveglianza sanitaria dei soggetti esposti al rischio da sovraccarico biomeccanico”, un documento predisposto dal Laboratorio di Approfondimento “Patologie da sovraccarico biomeccanico” e validato dalla Cabina di regia nell’incontro del 10 ottobre 2017.
Il documento pubblicato e allegato al decreto, dal titolo “Linee di indirizzo per la sorveglianza sanitaria dei soggetti esposti al rischio da sovraccarico biomeccanico”, rappresenta uno strumento per uniformare i protocolli di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti al rischio in oggetto e per supportare l’attività dei medici competenti nella formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Dunque con le nuove linee di indirizzo si vogliono offrire “indicazioni per la Sorveglianza Sanitaria per tutti i lavoratori esposti al rischio da sovraccarico biomeccanico”, fornendo – come abbiamo già accennato – “indicazioni utili, in funzione dei rischi specifici e delle evidenze scientifiche”, e indicando “modelli per una corretta ed idonea sorveglianza sanitaria”. Tuttavia il programma di sorveglianza sanitaria proposto non va comunque “applicato come protocollo rigido, ma adattato alle singole specifiche situazioni”.
Le finalità della sorveglianza sanitaria
Il documento sottolinea poi le finalità della sorveglianza sanitaria.
Si ricorda, infatti, che “l'attivazione di un programma di sorveglianza sanitaria dei disturbi e, soprattutto, delle patologie da sovraccarico biomeccanico, gestito dal MC, ha finalità essenzialmente preventive, che riguardano sia i singoli lavoratori, che il gruppo di lavoratori considerato nel suo complesso”.
Ad esempio le finalità a livello individuale, sono:
- “identificazione dei soggetti portatori di condizioni di ipersuscettibilitá ai rischi presenti, al fine dell'adozione delle misure cautelative idonee per evitare l'insorgenza della patologia;
- individuazione di eventuali patologie nella fase precoce, preclinica, al fine di evitare l'aggravamento della patologia stessa;
- individuazione di soggetti con patologie conclamate, al fine di adottare le misure protettive adeguate e di procedere agli eventuali adempimenti medico legali”.
Mentre le finalità a livello collettivo sono:
- “contributo del MC ad una più approfondita ed accurata valutazione del rischio, anche mediante il confronto con i dati di occorrenza delle patologie e dei disturbi nei diversi gruppi di lavoratori esposti;
- redazione di bilanci di salute collettiva, utili al fine di verificare l'efficacia degli interventi di prevenzione adottati e di programmare eventuali ulteriori interventi preventivi;
- contributo alla conoscenza delle patologie prese in esame, con possibilità di confronti anche con altri gruppi di lavoratori. L'utilizzo dei dati collettivi permette, infatti, l'effettuazione di analisi comparative al fine di evidenziare eventuali significativi eccessi nel gruppo dei lavoratori presi in considerazione”.
E, come per tutte le attività cliniche, si indica che il percorso diagnostico “si articola in anamnesi, esame obiettivo ed eventualmente accertamenti strumentali e/o esami ematochimici, logica di riferimento anche per queste linee d'indirizzo”.
Tuttavia per “contenere i tempi e i costi dell'accertamento” nel documento si valorizza l’anamnesi "mirata": “si ritiene indispensabile infatti promuovere l'utilizzo di questionari anamnestici ‘mirati’ per singolo rischio, che siano in grado di evidenziare soggetti che presentano disturbi superiori ad una soglia che debbono essere sottoposti a completo accertamento clinico. Uno degli scopi è quello di rilevare disturbi in una fase precoce per attivare un processo di prevenzione in grado di contenere l'eventuale problema”. E proprio i questionari anamnestici "mirati" allegati alla linea di indirizzo della Regione Lombardia, sono stati “utilizzati per il controllo dello stato di salute di lavoratori non esposti al rischio da sovraccarico biomeccanico, la loro raccolta e analisi permetterà di verificare un eccesso di disturbi o di patologie nel gruppo di lavoratori esaminato”. E dunque, per questo motivo, l'allegato 5 al decreto “riporta non solo i dati di alcuni gruppi di riferimento con i quali procedere al confronto ma anche un metodo semplice di standardizzazione che elimina il confondimento generato da una diversa distribuzione, fra i gruppi a confronto, dell'età e del genere”.
Si indica poi che l'utilizzo di questionari anamnestici "mirati" promuove una pratica sanitaria che “prevede di proseguire l'accertamento clinico solo per quei soggetti che presentano disturbi superiori alla soglia riducendo i costi e i tempi della sorveglianza sanitaria (da questo iter è esclusa la prima visita che deve configurarsi come un completo accertamento clinico). In alcuni contesti dove sia presente personale sanitario non medico, si suggerisce, previa formazione, la somministrazione del questionario prima dell'ingresso dal medico che verificherà i contenuti. Questi questionari rappresentano un modulo aggiuntivo alla normale cartella sanitaria e di rischio individuale”.
E si segnala, infine, che gli strumenti operativi proposti trovano una loro opportuna applicazione “anche nelle situazioni in cui il livello di esposizione non evidenzi la presenza di un rischio certo, in particolare per una maggior tutela dei soggetti ipersuscettibili e al fine di concorrere ad una migliore definizione e gestione, nel tempo, del rischio con dati di carattere sanitario”. E si suggerisce dunque “l'effettuazione di uno screening anamnestico, già nelle fasi preventive, in tutti gli scenari espositivi che non prevedono l'attivazione della sorveglianza sanitaria”.
Rimandiamo alla lettura integrale del documento e degli eventuali nostri futuri approfondimenti su altri aspetti trattati dalle linee di indirizzo sulla sorveglianza sanitaria: criteri, periodicità, organizzazione, giudizi di idoneità, adempimenti medico legali.
Tiziano Menduto
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