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Sorveglianza sanitaria e idoneità alla mansione

Sorveglianza sanitaria e idoneità alla mansione
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

09/12/2015

L’attività di sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente e l’espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Sorveglianza sanitaria e idoneità alla mansione

L’attività di sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente e l’espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica.

 
Pubblichiamo un estratto del documento INAIL “ INSula: Indagine nazionale sulla salute e sicurezza sul lavoro. Medici competenti” che affronta lo svolgimento dell’attività di medico competente e gli obblighi.
 

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L’ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA SVOLTA DAL MEDICO COMPETENTE
La Sorveglianza Sanitaria (art.41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) è definita (art.2) come l’insieme di atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Lo svolgimento della SS da parte del MC sui lavoratori esposti ai rischi occupazionali, consiste, pertanto, nell’esecuzione di visite mediche, accertamenti di laboratorio chimico-clinici, strumentali, tossicologici e visite specialistiche per l’esplorazione degli organi specificamente esposti ad un determinato fattore di rischio. Questi accertamenti sanitari consentono al MC di verificare lo stato di salute del lavoratore e conseguentemente gli permettono di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Nell’ambito della SS vengono ricomprese differenti tipologie di visite mediche svolte dal MC:
- visita medica preventiva, intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare l’idoneità alla mansione specifica;
-visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica (la periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal MC in funzione della VdR. L’Organo di Vigilanza (OdV), con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della SS differenti rispetto a quelli indicati dal MC;
-visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal MC correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
-visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
-visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
-visita medica preventiva in fase preassuntiva;
-visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
 
L’ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA
Al termine delle visite mediche di SS, sulla base delle risultanze degli accertamenti sanitari eseguiti ed in considerazione dello stato di salute del lavoratore, il MC esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Tale giudizio può essere di:
-idoneità;
-idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
-inidoneità temporanea (vanno precisati i limiti temporali di validità);
-inidoneità permanente.
 
Il giudizio di idoneità deve essere espresso dal MC per iscritto fornendo copia dello stesso al lavoratore ed al DL.
Su tale giudizio, che deve contenere la firma del lavoratore per avvenuta consegna, deve essere specificata la mansione svolta dal lavoratore e i relativi fattori di rischio ai quali egli è esposto, deve essere specificata la data della successiva visita medica e deve essere riportata la data di emissione. Avverso i giudizi del MC, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’OdV territorialmente competente, che dispone - dopo eventuali ulteriori accertamenti - la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.




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Rispondi Autore: giuseppe martino immagine like - likes: 0
09/12/2015 (12:52:23)
E' ovviamente la corretta lettura del T.U. (per me nulla di nuovo). Voglio sperare che finalmente si comprenda, una volta per tutte, che il M.C. sottopone ai controlli sanitari SOLTANTO i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, ossia esposti a rischi professionali. E voglio sperare che sia posto fine a quel solito ritornello che il M.C. debba effettuare le visite richieste da lavoratori NON soggetti a sorveglianza sanitaria purchè reputi la richiesta "correlata ai rischi lavorativi": ma a quali rischi lavorativi dovrebbe fare riferimento se già a priori, DVR alla mano, sa che tali lavoratori non sono esposti ad alcun rischio per la salute??? Ci si dimentica, purtroppo, che quanto sopra è chiaramente desumibile dall'art. 25 comma 1 lettera b, laddove si legge che il M.C. "programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici": ciò significa che L'INTERO ART. 41 (ivi compresa la benedetta visita richiesta...) RIGUARDA SOLTANTO LAVORATORI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA (c'è forse qualche M.C. talmente imbecille da predisporre un protocollo sanitario anche per lavoratori non esposti a rischi?). In sostanza, come ripeto da una vita, il T.U. non dice affatto che tutti i lavoratori sono "uguali", ma dice che vi sono due distinte categorie di lavoratori, una che svolge mansioni CON rischi per la salute e un'altra che svolge mansioni SENZA rischi per la salute. Per questi ultimi non serve affatto il giudizio d'idoneità (fine essenziale della sorveglianza sanitaria) proprio perché, non essendo esposti a rischi, sono idonei per definizione: idoneo infatti significa semplicemente che, considerato lo stato psico-fisico, il lavoratore non presenta alcun segno del danno alla salute atteso in base ai rischi lavorativi.
Rispondi Autore: @BartoloMeotti Bartolo Meotti immagine like - likes: 0
14/12/2015 (21:42:11)
Giriamo attorno alla questione: si può essere lavoratori dipendenti e non disporre di nessuna sorveglianza sanitaria? Solo all'interno di un protocollo sanitario? Patologie legate all'invecchiamento, il benessere organizzativo? Prevenzione?
Rispondi Autore: giuseppe martino immagine like - likes: 0
15/12/2015 (16:45:36)
Mi permetto di rispondere a Bartolo Meotti.
1) "si può essere lavoratori dipendenti e non disporre di nessuna sorveglianza sanitaria?" Certamente SI! Ricordo che il punto cardine e ineludibile della normativa è la VALUTAZIONE DEI RISCHI: se all'esito di tale valutazione in un'azienda non emergono rischi professionali per la salute allora il medico competente non va nominato in quanto la sorveglianza sanitaria non necessita (quei lavoratori sono idonei per definizione, proprio in quanto non possono e non potranno presentare alterazioni dello stato di salute relazionabili causalmente con il lavoro svolto).
2) "solo all'interno di un protocollo sanitario"? Certamente SI! Basta leggere il fondamentale art. 25 comma 1 lettera b.
3) "Patologie legate all'invecchiamento, il benessere organizzativo?" Pardon, cosa c'entrano le patologie da invecchiamento??? Esse sono per definizione problematiche causalmente non relazionabili con il lavoro e con i rischi lavorativi... Riguardo ad eventuali patologie legate all'organizzazione del lavoro occorre ricordare che la valutazione dei rischi (a monte) deve considerare anche gli eventuali aspetti disergonomici e disorganizzativi delle lavorazioni e, dunque, qualora siano emersi fattori potenzialmente dannosi in tal senso, a pieno titolo essi andranno considerati come rischi per la salute (c.d. "rischi valutati") e pertanto meritevoli di sorveglianza sanitaria previo specifico protocollo sanitario.
4) "prevenzione?" Pardon, ma prevenzione di cosa? il T.U. è chiarissimo: il MC deve attuare la sorveglianza sanitaria proprio per prevenire danni alla salute connessi ai rischi della mansione. Ci si dimentica che compito del MC è quello di verificare, attraverso i controlli sanitari previsti dal protocollo sanitario definito in base ai rischi professionali (vedi art. 25 comma 1 lettera b) se il lavoratore eventualmente presenti segni del danno alla salute atteso in base ai rischi lavorativi cui è esposto. Il suo compito, quindi, non è affatto quello di verificare se il lavoratore "sta bene": questo è invece compito del suo medico curante. Non scordiamoci che il lavoratore è prima di tutto (e per un tempo assai ben maggiore) un libero cittadino...
Rispondi Autore: Giancarlo labalino immagine like - likes: 0
22/12/2018 (18:39:11)
Sono non idoneo a fare il cameriere

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