Sorveglianza sanitaria: cosa fare se c’è una patologia da sovraccarico?
Milano, 8 Lug – Partendo dalla constatazione che in questi anni sono sensibilmente aumentate le denunce di malattie professionali correlate al rischio da sovraccarico biomeccanico, il nostro giornale si lungamente soffermato su questi temi con riferimento particolare alla pubblicazione, delle “Linee di indirizzo per la sorveglianza sanitaria dei soggetti esposti al rischio da sovraccarico biomeccanico”, approvate dalla Regione Lombardia con Decreto regionale 21 dicembre 2017, n. 16750 recante “Indirizzi per la sorveglianza sanitaria dei soggetti esposti al rischio da sovraccarico biomeccanico”. Un documento che offre “indicazioni per la Sorveglianza Sanitaria per tutti i lavoratori esposti al rischio da sovraccarico biomeccanico”, fornendo “indicazioni utili, in funzione dei rischi specifici e delle evidenze scientifiche”, indicando “modelli per una corretta ed idonea sorveglianza sanitaria” e supportando l’attività dei medici competenti nella formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Il documento regionale - ce ne occuperemo in questo articolo - fornisce anche utili informazioni sugli adempimenti medico legali correlati all’attività di sorveglianza sanitaria.
Nell’articolo ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
Gli adempimenti medico legali in materia di sorveglianza sanitaria
Le “Linee di indirizzo per la sorveglianza sanitaria dei soggetti esposti al rischio da sovraccarico biomeccanico” segnalano che nei casi in cui venga evidenziata e diagnosticata nel corso della sorveglianza sanitaria periodica “una franca patologia muscoloscheletrica da sovraccarico biomeccanico, si determina di conseguenza la necessità di provvedere a tre tipi di adempimenti ‘medico legali’”.
I primi due adempimenti presentati, con particolare riferimento alle strutture di prevenzione presenti nella Regione Lombardia, riguardano:
- il referto all’Autorità Giudiziaria: si segnala che “in forza degli articoli 365 del Codice Penale e 344 del Codice di Procedura Penale chiunque eserciti una professione sanitaria ha l’obbligo di ‘referto’ all’Autorità Giudiziaria o agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria della ATS, qualora abbia prestato la propria opera o assistenza nei casi che ‘possono’ presentare i caratteri di un delitto, per il quale si debba procedere d’ufficio e pertanto, anche del delitto di lesione personale colposa grave o gravissima per causa di lavoro. Si ricorda che la lesione è considerata grave se ha prognosi di oltre quaranta giorni o causa indebolimento permanente di un organo o di un senso. La prognosi di 40 giorni non va necessariamente intesa come assenza dal lavoro ma come effettiva durata clinica della malattia, desumibile dagli accertamenti clinici e/o strumentali che documentano la permanenza di segni o sintomi indicativi della persistenza della patologia oltre tale limite. Qualora emerga una patologia franca, che abbia una prognosi verosimile di oltre 40 giorni e che, almeno in ipotesi, sia riconducibile alla specifica condizione lavorativa del soggetto affetto, il MC dovrà obbligatoriamente procedere a redigere ed inviare il referto all’Autorità Giudiziaria o agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria della ASL”.
- denuncia di malattia da lavoro al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro dell’ATS: si segnala che in forza del combinato disposto dell’art. 139 del DPR 1124/65 e del D.M. 10/06/2014 “è previsto l’obbligo, per qualsiasi medico, di notificare all’Organo di vigilanza (Servizio PSAL dell’ATS competente) ed alla sede INAIL territorialmente competente tutti i casi di malattie da lavoro comprese in un apposito elenco. L'elenco in questione è costituito da una lista I, contenente malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità, dalla lista II, contenente malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità e dalla lista III, contenente malattie la cui origine lavorativa è possibile”. E “l’obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 139 del DPR 1124/65 e dell’articolo 10 del D.Lgs 38/2000, prevede che il medico trasmetta la denuncia al Registro Nazionale delle malattie da lavoro gestito dall’INAIL e alla ATS competente”. Il documento lombardo ricorda poi il sistema di sorveglianza regionale Ma.P.I. e presenta il modello di referto/denuncia adottato in Regione Lombardia.
Riportiamo, a titolo esemplificativo, la prima parte (la seconda parte contiene la scheda di anamnesi lavorativa) del modello di referto/denuncia:
La certificazione per l’Inail
Il terzo adempimento su cui si soffermano le Linee di Indirizzo è la certificazione INAIL.
Si ricorda che la maggior parte delle malattie da sovraccarico biomeccanico (dei distretti rachide lombosacrale, arti superiori e ginocchi) “sono entrate, dopo una lunga attesa, ed in forza del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 9.4.2008, a far parte della tabella delle malattie professionali in cui, data una certa esposizione, viene presunta l’origine professionale della malattia che pertanto diviene ‘indennizzabile’”. Si sottolinea anche che con questo cambiamento ci si è allineati con “quanto previsto dalla normativa della maggior parte dei Paesi europei e a quanto era indicato in una specifica raccomandazione europea del 2003 e dalle successive integrazioni” che suggeriva “l’inclusione di tali malattie negli elenchi di quelle riconosciute e indennizzate come professionali”. E con l’emanazione delle “nuove” tabelle del 2008 viene, dunque, “ribaltata la prassi fino ad allora seguita secondo cui le stesse malattie, considerate non tabellate, potevano essere riconosciute ed indennizzate purché ne fosse appurata l’eziologia professionale con l’onere della prova formalmente a carico del lavoratore”.
Se tuttavia le tabelle “definiscono in modo abbastanza ‘sommario’ e comunque non parametrico la esposizione (lavorazione) per cui vi è la presunzione di origine, si rimane convinti” – continua il documento regionale – “che, a parte i casi ‘eclatanti’ di esposizione, una buona valutazione del rischio” consentirà di “meglio circoscrivere quelle situazioni che danno comunque luogo ad una esposizione, non occasionale, ‘significativa’ anche per gli specifici fini”.
Chiaramente le patologie non espressamente riportate nelle tabelle, che sono allegate al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 9.4.2008, “dovranno essere trattate secondo il ‘vecchio’ sistema misto (onere della prova a carico del lavoratore)”.
In merito poi all’adempimento medico legale si ricorda che il decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015 “ha introdotto l’obbligo di invio esclusivamente per via telematica del primo certificato di malattia professionale all’INAIL”. E “l’invio del primo certificato (art. 53 DPR 1124/65 come modificato dall’articolo 21 comma 1 del D.LGS. 151/2015) assolve all’obbligo di denuncia all’INAIL, previsto dall’articolo 139 del DPR 1124/65 e dall’articolo 10 del D.Lgs 38 del 2000”.
In conclusione, il documento – che vi invitiamo a leggere integralmente e che riporta anche i criteri medico-legali di valutazione del nesso di causalità - evidenzia “alcune note di rilievo in merito agli adempimenti medico legali:
- le procedure sopra indicate si applicano limitatamente ai casi nei quali è disponibile una diagnosi clinica suffragata da riscontri oggettivi, evitando certificazioni, denunce o referti basati esclusivamente o prevalentemente sui disturbi soggettivi;
- i provvedimenti medico-legali di cui sopra, devono essere assunti in tutti i casi di in cui è ragionevole presumere la presenza di cause o concause professionali;
- i provvedimenti possono essere assunti anche per lavoratori dimessi o che hanno abbandonato l’occupazione a rischio stante la possibile persistenza della patologia anche a distanza di tempo dalla cessazione dell’esposizione al rischio.
- la certificazione di malattia va trasmessa all’INAIL per il riconoscimento dell’inabilità temporanea (analogamente a quanto già avviene nei casi di abnorme assorbimento di metalli e solventi) in caso di astensione temporanea dal lavoro a causa di patologie da sovraccarico biomeccanico lavoro-correlate”.
RTM
Scarica la normativa di riferimento:
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