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Responsabilità del medico competente: protocolli sanitari e linee guida

Responsabilità del medico competente: protocolli sanitari e linee guida

La Cassazione ha condannato un medico competente per non aver attuato un protocollo sanitario in funzione dei rischi specifici (MMC e rumore): gli accertamenti sanitari “minimi” e gli indirizzi scientifici più avanzati. A cura di Anna Guardavilla.

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Una sentenza della Cassazione Penale depositata a metà febbraio ( Cassazione Penale, Sez.III, 14 febbraio 2017 n. 6885) ha condannato un medico competente per non aver attuato un protocollo sanitario definito in funzione dei rischi specifici con riferimento a due lavoratori edili e, nel far questo, si è pronunciata sui temi relativi agli “accertamenti minimi” richiesti al medico competente in relazione poi all’emissione dei giudizi di idoneità, alla verifica della funzionalità degli “organi bersaglio”, all’autonomia del medico competente, alle linee guida e in generale al livello di adempimento richiesto a questo soggetto sulla base delle prescrizioni legislative e dell’arte medica.

 

In particolare, la Cassazione conferma la decisione del Tribunale che aveva condannato l’imputato alla sanzione penale di “euro 800,00 di ammenda, per il reato di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81” - reato accertato nel gennaio 2012 - “per aver sottoposto in data 10 maggio 2011 a visita periodica i sig. L.S. e D.M., non attuando un protocollo sanitario definito in funzione dei rischi specifici, considerato che, dall'esame delle cartelle sanitarie e di rischio dei suddetti lavoratori, si evinceva che gli stessi risultavano esposti a rischio MMC (movimentazione manuale dei carichi) e rumore.”

 

La sentenza - nel rigettare il ricorso in quanto infondato - precisa che “il Tribunale, a seguito di una complessa istruttoria dibattimentale, è pervenuto, avuto riguardo alla documentazione acquisita e ai chiarimenti offerti dai funzionari del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, ad affermare la responsabilità penale dell'Imputato sulla base del fatto che non era stato attuato nei confronti di due lavoratori il protocollo sanitario correlato ai rischi specifici, cui gli stessi lavoratori risultavano esposti, ed in particolare, MMC (Movimenti Manuali da carico) e rumore, trattandosi di operai edili, circostanze emerse dall'esame delle cartelle cliniche ed all'esito della visita ispettiva effettuata il …..”

E sottolinea che “i rischi, cui i lavoratori erano esposti, risultavano indicati nelle rispettive cartelle, senza che fossero stati disposti gli accertamenti complementari atti a valutare la funzionalità dei cosiddetti organi bersaglio ossia degli organi particolarmente esposti a rischio per effetto delle mansioni lavorative esercitate.”

 

Il medico competente, nel ricorrere in Cassazione, contesta il fatto che a suo parere “il Tribunale ha ritenuto che la mancata prescrizione di esami strumentali volti ad accertare la funzionalità degli organi bersaglio (RM ed audiometria), avesse determinato una non conforme valutazione della capacità lavorativa dei due lavoratori e che detta ipotesi avesse comportato la violazione dell'art. 25 del Testo Unico n. 81 del 2008, senza considerare che il protocollo sanitario allegato ed adottato dal ricorrente, in uno al datore di lavoro, prevedeva che ogni singolo lavoratore sottoposto a visita fornisse già al Medico competente tutti i dati fondamentali onde valutare la funzionalità degli organi bersaglio, salvo ulteriore approfondimento con eventuali altri accertamenti diagnostici.”

E fa presente che “nessun elemento nel giudizio è stato fornito in ordine ad un'eventuale e non dimostrata esistenza di una compromissione delle funzioni dei singoli lavoratori né sulla erroneità del giudizio di idoneità alla mansione espressa dal ricorrente o, ancora, in ordine all'efficacia delle misure adottate, con la conferma che l'obiettivo primario della norma, cioè assicurare che il lavoratore venisse assegnato a mansioni che garantissero la tutela delle proprie condizioni di salute, era stato comunque realizzato.”

 

La Cassazione respinge tale argomentazione chiarendo che “con specifico riferimento alle omissioni contestate al ricorrente, il Tribunale ha ritenuto che - per i lavoratori esposti, come nella specie, a determinati rischi professionali trattandosi di operai edili - il “medico competente”, che procede alla visita, non può basarsi soltanto sul dato anamnestico, che potrebbe essere falsato da una sottovalutazione o ignoranza da parte del lavoratore, né può accontentarsi di prescrivere esami clinici, emettendo al contempo un giudizio di piena idoneità, come invece è accaduto nel caso di specie, senza attendere l'esito dell'accertamento diagnostico-strumentale, che, per entrambi i lavoratori, non era stato richiesto fin dalla visita preventiva, ma solo in una delle visite periodiche successive.”

 

E prosegue la Corte: “ciò nondimeno, come emerso dal testimoniale, il ricorrente emise il giudizio di idoneità sia in esito alla visita preventiva che in esito alla successiva visita di controllo, senza prima acquisire ed esaminare il referto audiometrico, particolarmente importante per via delle mansioni esercitate dai lavoratori, esposti al rumore, e ciò a dimostrazione di un modus procedendi superficiale e poco rispettoso dei protocolli sanitari.”

 

Secondo la Cassazione, “sulla base di tali acquisizioni, le doglianze sollevate dal ricorrente non sono fondate perché i reati commessi dal medico competente in violazione degli obblighi posti a suo carico sono reati di pericolo astratto per la cui configurabilità non è necessario che dalla violazione dell'obbligo derivi un danno alla salute o alla incolumità del lavoratore, anzi la funzione stessa del sanitario è preordinata ad evitare tali evenienze perché il legislatore, richiedendo che la figura del medico competente sia individuata sulla base di specifici parametri e nel richiedere contestualmente anche una comprovata esperienza professionale del medico designato (art. 55), ha inteso evidentemente individuare la figura di un medico di qualificata professionalità, in grado di diventare il collaboratore del datore di lavoro e del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale (Sez. 3, n. 26539 del 21/05/2008, in motiv.).”

 

Con i suoi ulteriori motivi di ricorso presentati in Cassazione, poi, il medico competente ricorrente fa presente che l’art.41 c.4 del D.Lgs.81/08 “affida all'esperienza ed alla discrezionalità del medico competente la valutazione in ordine ai presidi da adottare (nel nostro caso, prescrivendo l'adozione di presidi di sicurezza: cuffie, caschi, cinture etc.) in favore dell'Integrità del singolo lavoratore e della salute dei lavoratori, affidandola a due parametri: il primo è quello relativo ai presidi medici adottabili per scongiurare il verificarsi del rischio tipizzato in relazione all'attività svolta (desumibili dal protocollo acquisito); il secondo è quello desumibile dall'anamnesi del lavoratore, dalle condizioni fisiche, dall'età ed affidato alla discrezionalità del medico, cosicché il giudizio sulla correttezza o meno delle scelte diagnostiche adottate dal ricorrente non poteva essere basato esclusivamente sulla aderenza o meno da parte del medico a quanto richiesto dall'organismo di vigilanza, con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto fondare il giudizio di innocenza o colpevolezza sulla valutazione oggettiva del caso concreto, con riferimento alla specifica situazione nella quale il medico si è trovato a dover prendere la decisione della cui correttezza si discute.”

 

Egli denuncia inoltre “erronea applicazione dell'art. 25 del D.lgs. 9 aprile 2008, n.81 secondo il quale il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art.41 attraverso protocolli sanitari definiti in ragione ai rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.

Sebbene la norma faccia espresso riferimento alle linee guida maggiormente accreditate nel determinare quali possano essere le misure adottabili onde evitare il rischio di esposizione, la discrezionalità del medico non può essere asetticamente ritenuta fonte di responsabilità penale laddove alla mancata prescrizione di un esame strumentale non segua la prova, nel caso in esame mancante, in ordine alla violazione delle regole dell'arte medica.

Nella specie, infatti, la lamentata mancata esplicazione di esami strumentali non ha comportato alcun rischio in capo ai due lavoratori in termini di idoneità alla mansione, risultando, ancora oggi, questi ultimi idonei alla medesima mansione.” 

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Secondo il ricorrente “le linee guida, sulle quali pure il tribunale ha fondato l'affermazione di responsabilità, possono assumere rilevanza ai fini dell'accertamento della responsabilità penale solo quando vengono indicati gli standard precisi ai quali ogni medico deve ispirare la propria condotta, ma esse non possono assurgere quale parametro per l'accertamento dei profili di responsabilità in considerazione dell'estrema flessibilità dovuta al singolo caso concreto.

L'errata interpretazione della norma effettuata dal Tribunale, secondo la quale la mancata prescrizione di esami strumentali equivale a connotare un profilo di responsabilità penale in capo al medico, va dunque corretta nella misura in cui sarebbe stato necessario premettere e ritenere che le linee guida o i protocolli non possono acriticamente assurgere a rango di fonti di regole cautelari codificate, secondo il paradigma dell'articolo 43 del codice penale poiché, in tal modo, si arriverebbe all'evidente paradosso di ritenere che l'attività medica sia retta dall'adozione di regole rigorose e predeterminate.”

 

La Cassazione, come già anticipato, rigetta anche questi ulteriori motivi di ricorso, che secondo la Corte sono tutti incentrati “sulla ritenuta non precettività delle linee guida e dei protocolli in considerazione dell'autonomia professionale del medico e delle scelte di natura tecnica e discrezionale che senza dubbio gli competono”.

 

La Suprema Corte specifica che “lo stesso ricorrente si mostra avvertito del fatto che, sulla base della normativa di cui al d.lgs. n.81 del 2008, il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art.41 attraverso protocolli sanitari definiti in ragione ai rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati, sicché i protocolli sanitari, in tema di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, non escludono che il medico aziendale possa prescrivere accertamenti più approfonditi di quelli necessari che, in quanto prescritti dalla buona arte medica, sono perciò contemplati in linee guida o protocolli accreditati dalla comunità scientifica; ma proprio per questo motivo il medico competente non può esimersi dal prescrivere e quindi deve prescrivere quelli minimi richiesti per un'efficace prevenzione che, con accertamento di fatto, adeguatamente e logicamente motivato, il Tribunale ha escluso sia stata assicurata e ciò per la fondamentale ragione che non era stato attuato nei confronti dei lavoratori il protocollo sanitario correlato ai rischi specifici cui essi erano oggettivamente esposti in considerazione delle mansioni in concreto esercitate.”

 

Riguardo poi al termine di prescrizione del reato contravvenzionale, la Cassazione conclude: “né può ritenersi maturata la prescrizione del reato contestato, sul rilievo che la contravvenzione si consuma al momento della visita medica, perché l'incriminazione ha natura di reato permanente, atteso che la condotta illecita si protrae sino al momento di ottemperanza all'obbligo di legge che, nel caso in esame, è stato osservato successivamente alla data di accertamento del reato con l'adempimento delle prescrizioni imposte.”



Anna Guardavilla

Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro

 

 

Corte di Cassazione Penale Sez. 3 - Sentenza n. 6885 del 14 febbraio 2017 - Visita medica ai lavoratori: nessun protocollo sanitario correlato ai rischi specifici della mansione. Responsabilità del medico.



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Pubblica un commento

Rispondi Autore: Riccardo Dominici - likes: 0
10/03/2017 (08:04:14)
Sentenza molto grave i cui risvolti vanno sviscerati a fondo. Tra l'altro tutti gli accertamenti sono economicamente a carico del datore di lavoro. Mi sembra che al Datore di lavoro viene sempre di più richiesto un ruolo di supplenza a quello che gli organi statali non vogliono o non riescono a fare. Riccardo Dominici
Rispondi Autore: giuseppe martino - likes: 1
11/03/2017 (10:24:10)
Ennesima conferma: subiscono condanna medici competenti oggettivamente sprovveduti (eufemismo), che operano senza aver compreso affatto i chiarissimi dettami del T.U. 81/08. Nel caso in questione, ad esempio, risulta addirittura che il protocollo sanitario adottato prevedesse che ogni singolo lavoratore sottoposto a visita fornisse al M.C. documentazione sanitaria atta a dimostrare "tutti i dati fondamentali onde valutare la funzionalità degli organi bersaglio" (!!!).Veramente allucinante! Anche il mio nipotino di 6 anni ormai ha imparato che qualsiasi accertamento integrativo utile o necessario per il giudizio d'idoneità è a cura e a spese del datore di lavoro.
Rispondi Autore: Graziano Frigeri - likes: 0
15/03/2017 (20:29:27)
Personalmente ritengo che l'aspetto più rilevante della sentenza è il passo in cui si ribadisce che non si può esprimere un giudizio di idoneità, quantomeno di idoneità piena, senza prima aver acquisito i risultati degli esami complementari richiesti. Sul fatto poi che il protocollo sanitario debba essere aderente alla valutazione dei rischi e predisposto in base agli indirizzi scientifici più avanzati, nessuna novità: è semplicemente scritto a chiare lettere nell'art. 25.
Rispondi Autore: andrea angelo bordiga - likes: 0
24/03/2017 (17:47:17)
A me pare che fosse un ricorso infondato e temerario. Giusta la sentenza

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