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Protocollo condiviso e vigilanza: l’aggiornamento della check-list

Protocollo condiviso e vigilanza: l’aggiornamento della check-list
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

28/04/2021

In relazione al nuovo protocollo condiviso per il contrasto al virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emesso una nota per l’aggiornamento della check-list di verifica dell’attuazione delle misure.

Protocollo condiviso e vigilanza: l’aggiornamento della check-list

In relazione al nuovo protocollo condiviso per il contrasto al virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emesso una nota per l’aggiornamento della check-list di verifica dell’attuazione delle misure.

Roma, 28 Apr – Nei giorni scorsi PuntoSicuro si è soffermato sulle novità del nuovo “ Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” (6 aprile 2021) che aggiorna e rinnova i precedenti accordi che è stato necessario adottare per affrontare l’emergenza COVID-19 nel mondo del lavoro. Protocollo che, come ricordato anche in una Nota di Confindustria, è in attesa di un futuro recepimento in un atto normativo o regolamentare.

Tuttavia, nel frattempo e in assenza, ad oggi, di tale recepimento, quali sono le verifiche che svolgono gli organi di vigilanza?

 

Per avere qualche informazione su tali verifiche presentiamo una Nota dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), – la Nota del 9 aprile 2021 n. 2181 – che in relazione alla nuova versione del protocollo condiviso per gli ambienti di lavoro presenta un aggiornamento della check-list di verifica dell’attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali prescritte dalle misure di contenimento.

 

Con questa Nota torniamo anche ad affrontare alcune delle novità del protocollo, ad esempio con riferimento al ruolo del medico competente, all’organizzazione lavorativa e all’uso dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree.

 

Questi gli argomenti affrontati nella presentazione dell’aggiornamento della check-list INL:

  • La nota INL e la mancata attuazione del Protocollo
  • Check-list INL: organizzazione aziendale, lavoro da remoto e trasferte
  • Check-list INL: dispositivi di protezione e sorveglianza sanitaria

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La nota INL e la mancata attuazione del Protocollo

Prima di inoltrarci su alcune delle verifiche richieste dalla check list INL, riprendiamo un punto importante ripreso dal testo della nota n. 2181.

 

Si conferma che – come indicato nel Protocollo che vuole “coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative” – la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione, “determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.

 

 

Ricordiamo tuttavia che benché il rispetto dei contenuti del Protocollo condiviso del 6 aprile 2021 sia richiesto nell’intero territorio nazionale e per tutte le attività produttive industriali e commerciali, ci sono ambiti lavorativi che fanno riferimento ancora a dei protocolli precedenti non ancora aggiornati:

  • cantieri: “ Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri”, sottoscritto il 24 aprile 2020;
  • trasporto e logistica: il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.

 

Check-list INL: organizzazione aziendale, lavoro da remoto e trasferte

Ci soffermiamo in particolare su quanto richiesto nella check list a proposito del punto 8 del Protocollo relativo all’organizzazione aziendale.

 

Ricordiamo brevemente, come già segnalato in un precedente articolo, che oltre alla modifica e aggiunta di alcuni termini (ad esempio ora si fa riferimento anche al “lavoro da remoto”), sono presenti novità in relazione alla regolamentazione delle trasferte.

 

La check-list INL, “con riferimento a quanto previsto dal dPCM 2 marzo 2021, articoli 4 e 30, limitatamente al periodo dell'emergenza dovuta al COVID-19”, indica di verificare che l’impresa:

  • “Ha disposto la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso al lavoro agile e da remoto.
  • Ha proceduto ad una rimodulazione dei livelli produttivi.
  • Ha assicurato un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.
  • Ha utilizzato il lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono essere svolte in tale modalità, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione; nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni del personale coinvolto.
  • Ha utilizzato in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione.
  • Nel caso in cui l'utilizzo di tali istituti non risulti sufficiente, sono stati utilizzati i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.
  • In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP ha tenuto conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all'andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.
  • Il lavoro agile e da remoto continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva ripresa delle attività in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
  • È necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi possono, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.
  • Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente sono state trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, soluzioni analoghe.
  • L'articolazione del lavoro è stata ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.
  • Per evitare forme di aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico sono state incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

 

Check-list INL: dispositivi di protezione e sorveglianza sanitaria

Come ricordato anche nell’articolo “ Protocollo COVID-19: quali sono le novità per DPI e organizzazione aziendale?”, una delle novità del Protocollo riguarda anche l’uso dei dispositivi di protezione individuale in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro.

 

Riguardo al punto 6 (Dispositivi di protezione individuale) e considerando DPI (ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) le "mascherine chirurgiche" (articolo 16, comma 1, del decreto-legge 18/2020, convertito dalla legge 27/2020) si chiede di verificare che “in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, sono utilizzate le mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore”. Si ricorda tuttavia che tale uso “non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021”.

 

Veniamo, infine, alle indicazioni relative al punto 12 (Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS) dove si ricorda che la sorveglianza sanitaria “rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. La sorveglianza sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall'OMS, previa valutazione del medico competente che tiene conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 4 settembre 2020”.

 

Questi alcuni aspetti di cui è richiesta la verifica:

  • “La sorveglianza sanitaria è proseguita rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (c.d. decalogo)” (è richiesto di acquisire “dichiarazione del responsabile aziendale o medico competente”).
  • “Il medico competente ha collaborato con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell'identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.
  • Il medico competente, ove presente, ha attuato la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza.
  • Il medico competente in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria ha suggerito l'adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell'8 gennaio 2021.
  • Il medico competente ha collaborato con l'Autorità sanitaria, in particolare per l'identificazione degli eventuali ‘contatti stretti’ di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena”. Nella check-list si indica che in merito ai "contatti stretti", così come definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, “è opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate in azienda, ai fini del contenimento del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19”.
  • “La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 è avvenuto in osservanza della normativa di riferimento.
  • Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC ha effettuato la visita medica prevista dall'articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia”.

 

Concludiamo ricordando che il documento di aggiornamento della check-list richiede, inoltre, verifiche anche in materia di informazione, ingresso in azienda, accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, precauzioni igieniche personali, gestione spazi comuni, spostamenti, formazione. gestione delle persone sintomatiche, …

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Ispettorato Nazionale del Lavoro, “ Nota 9 aprile 2021 - prot. n. 2181 - Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid19 negli ambienti di lavoro del 06.04.2021 - Aggiornamento check-list” (formato PDF, 0,97 MB).

 

 

Scarica la normativa e i documenti di riferimento:

Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, protocollo condiviso sottoscritto il 6 aprile 2021.

 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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Rispondi Autore: Luca Casale immagine like - likes: 0
28/04/2021 (09:45:46)
Mi chiedo: poichè il protocollo condiviso di aprile 2021 non è stato recepito in alcun atto normativo, a che titolo l'INL effettua verifiche sugli ambiti modificati da questo protocollo? In caso di mancato adempimento le sanzioni potrebbero essere contestate, per mancanza dell'atto di legge su cui vengono accertate le contravvenzioni?
Rispondi Autore: Luca immagine like - likes: 0
02/05/2021 (11:03:40)

Buongiorno Sig. Luca Casale,
penso che l’ispettorato non sanzioni in merito alla mancata applicazione del nuovo protocollo condiviso ma possa ricorrere al potere di disposizione previsto dal D.L. 76/2000 e menzionato nella circolare INL R 0000005 del 30 settembre 2020.
Credo che tale potere dia la possibilità all’ispettorato di dare indicazioni vincolanti (disposizioni) in merito a carenze rilevate anche sulla base di accordi-contrattazione collettiva (quindi atti non normativi-legislativi) che se non rispettate possono sì sfociare in successive sanzioni.
E’ un tema che devo approfondire, spero comunque di averle dato uno spunto.

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